Viste le proprie ordinanze n. 872/2023 e n. 873/2023, con le quali sono stati istituiti, in via A. Federico Ozanam, rispettivamente sul fronte del civico 9 e sul fronte del civico 13, due stalli per veicoli a servizio di invalidi con riserva a favore dei titolari delle autorizzazioni n. 13688 e n. 10301;
rilevata la necessità di adottare, a supporto dell'istituzione di detti stalli riservati alla sosta di veicoli a servizio di persone diversamente abili, appropriati provvedimenti di viabilità;
visti gli artt. 5, comma 3, 6, 7, 39, 40, 158 e 188 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285;
visti gli artt. 120, 149 e 381 del Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione del citato codice, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
visti gli artt. 11 e 12 del D.P.R. n. 503/1996 e 74 del D. Lgs. n. 196/2003;
visto il "Regolamento per l'assegnazione di adeguati spazi di sosta ai titolari di contrassegno di parcheggio per disabili, ai sensi dell'articolo 381, comma 5, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495", approvato con D.C.C. n. 47 del 29.07.2021;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "T. U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 253224 del 3/12/2021, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;
che dal giorno 5 APRILE 2023 in:
Istituzione del senso unico alternato:
- All'altezza del 15/a: per il flusso di traffico proveniente dal lato di Via A. Labriola:
- All'altezza del civico 3: per il flusso di traffico proveniente dal lato di Via della Rondine:
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, Consiag Servizi Comuni S.r.l. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s. m. i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 5 aprile 2023