Comune di Prato
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Servizio Mobilità e Infrastrutture - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 885/2023

Revoca ordinanza n. 191/2020 relativa all'istituzione di uno stallo invalidi riservato in Piazza Mercatale civici 86-87 (aut. 2471).
il dirigente

Vista l'ordinanza n. 191/2020, con la quale veniva istituito, in Piazza Mercatale, sul fronte del civico 86-87, un posto invalidi riservato al contrassegno n. 2471;

preso atto della necessità di procedere alla dismissione del suddetto stallo, a causa del decesso del titolare del succitato contrassegno, e di revocare l'ordinanza n. 191/2020;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992) e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 495/1992);

visto il "Regolamento per l'assegnazione di adeguati spazi di sosta ai titolari di contrassegno di parcheggio per disabili, ai sensi dell'articolo 381, comma 5, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495", approvato con D.C.C. n. 47 del 29.07.2021;

visto l'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 253224 del 3/12/2021, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;

dispone

che dal giorno 5 APRILE 2023

sia REVOCATA l'ordinanza n. 191/2020, che istituiva in Piazza Mercatale, civici 86-87, uno stallo per la sosta dei veicoli al servizio delle persone diversamente abili, di cui agli artt. 39 del Nuovo Codice della Strada e 120 del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, con riserva a favore del contrassegno n. 2471.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, Consiag Servizi Comuni S.r.l. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 5 aprile 2023

Il Dirigente
(Arch. Riccardo Pallini)