Comune di Prato
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Servizio Mobilità e Infrastrutture - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 887/2023

Istituzione di stalli di sosta per ciclomotori e motocicli in via A. Zarini, nei pressi del civico 75.
il dirigente

Rilevata la necessità di realizzare alcuni stalli di sosta per ciclomotori e motocicli in un tratto di via A. Zarini in seguito alla ristrutturazione dell'impianto segnaletico orizzontale conseguente all'istituzione di uno stallo riservato alla sosta di veicoli a servizio di invalidi;

visti gli esiti del sopralluogo effettuato da parsonale di questo Servizio, relativi alla fattibilità dell'intervento;

visti gli artt. 5, comma 3, 7 e 157 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che dal giorno 5 APRILE 2023 nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

1.

  • Via Adriano Zarini, nel tratto prospicente il civico 75:

siano istituiti tre stalli riservati alla sosta di ciclomotori e motocicli, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di: parcheggio con pannelli integrativi di ciclomotore e di motociclo;

2. Revoca

La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altra precedente ordinanza, relativa al suddetto tratto di via A. Zarini, in prossimità del civico 75 (eccetto l'ordinanza n. 408/2023), che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova istituzione.


L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, della quale si dà atto con la presente ordinanza.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, Consiag Servizi Comuni S.r.l. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e dell'art. 74 del suo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 5 aprile 2023

Il Dirigente
(Arch. Riccardo Pallini)