Vista l'istanza del giorno 11 marzo 2023, presentata dall'Associazione sportiva dilettantistica "G.P. Croce d'Oro Prato", relativa all'adozione di provvedimenti temporanei di viabilità in varie vie del territorio comunale, allo scopo di svolgere, il giorno 2 aprile 2023, una manifestazione sportiva podistica non competitiva denominata "Un Po' 'n Poggio", patrocinata dall'Assessorato alle Politiche dello Sport del Comune di Prato, con tre percorsi rispettivamente di km 6, di km 14 e di km 20, con ritrovo alle ore 07:30 in Piazza Mercatale, nell'area ciclo-pedonale adiacente all'area attrezzata a verde pubblico, come evidenziata nell'Allegato 1, partenze previste tra le ore 08:30 e le ore 10:00 e termine della manifestazione previsto per le ore 16:00 nello stesso luogo;
vista la richiesta AOT 224 del 13 marzo 2023;
acquisita, in data 11/3/2023, la Relazione di Sicurezza denominata "Pianificazione degli aspetti di safety e security durante lo svolgimento delle pubbliche manifestazioni (Circolare Ministero dell'Interno n. 11001/1/110(10) del 18/07/2018 - Linee guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità): 24° Un po' 'n poggio Da tenersi il 2 Aprile 2023 dalle 6,30 alle ore 16,00 nel Comune di Prato, localizzazione Piazza Mercatale - gestione "ASD Gruppo Podistico Croce d'Oro Prato", redatta, in base alla normativa vigente, dal tecnico appositamente incaricato dall'organizzazione dell'evento sportivo in oggetto, soggetto titolare della specifica responsabilità e competenza;
vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52. del 28 febbraio 2023, con la quale è stato concesso dall'Amministrazione Comunale il patrocinio al Gruppo Podistico Croce D'Oro Prato per la manifestazione sportiva in oggetto;
vista la nota pervenuta dal Comando di Polizia Municipale in data 16/03/2023, con la quale è stato significato che: "richiamata la finalità della "Linea guida …" allegata alla Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno 18 luglio 2018 (Piantedosi) di fornire "le indicazioni da seguire per la caratterizzazione e il dimensionamento delle misure di sicurezza finalizzate al contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche che si tengono in luoghi all'aperto in cui si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti", questo Comando prende atto, per quanto afferente alla propria competenza (viabilità), della relazione per la valutazione dei rischi per lo svolgimento dell'evento in oggetto redatta dal tecnico incaricato, soggetto titolare della specifica responsabilità e competenza";
visto lo Statuto del Comune di Prato, approvato con D.C.C. n. 284 del 07/10/1991 e successive modificazioni ed integrazioni;
ravvisata la propria competenza ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
visti gli artt. 5, 7, 9 e 190 del D. Lgs 30.04.1992, n. 285 (N.C.d.S.) e successive modificazioni ed integrazioni;
preso atto che la richiesta si riferisce ad una manifestazione avente carattere non competitivo;
visto il percorso scelto per lo svolgimento della manifestazione;
preso atto che la manifestazione sportiva interesserà strade ricadenti nel territorio del Comune di Prato;
visto il Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubblici, approvato con D.C.C. n. 89 del 31 maggio 2005;
vista la risoluzione del Dipartimento delle Entrate del 07/12/1995, prot. 280, relativa all'occupazione di suolo pubblico in occasione di manifestazioni sportive;
rilevato che non sono emersi elementi ostativi allo svolgimento della manifestazione sportiva;
ritenuto che, per quanto di competenza, nulla osta allo svolgimento della predetta manifestazione sportiva non competitiva a condizione che siano rispettate le prescrizioni e gli adempimenti di seguito indicati, in particolare a carico degli organizzatori;
ritenuto di dover garantire comunque la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale ed il corretto e regolare svolgimento della manifestazione sportiva in oggetto;
rilevata la necessità, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblica incolumità, di adottare la sospensione della circolazione sulle strade interessate per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti;
richiamato l'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 253224 del 3/12/2021, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;
1. Montaggio strutture
che, dalle ore 10:00 del giorno 1 APRILE 2023 fino al termine della manifestazione sportiva non competitiva e comunque non oltre le ore 18:00 del giorno 2 APRILE 2023, nella sotto indicata piazza siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:
è autorizzata l'installazione delle strutture necessarie allo svolgimento della manifestazione sportiva in oggetto;
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, limitatamente alle fasi di montaggio e di smontaggio delle strutture necessarie allo svolgimento della manifestazione sportiva, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni.
L'organizzazione della manifestazione sportiva dovrà installare le strutture in modo tale da lasciare libere da ogni ingombro le aiuole della vicina area a verde pubblico nonché consentire l'eventuale transito dei veicoli di soccorso, di pronto intervento o degli organi di Polizia.
2 Divieti di sosta
che il giorno 2 APRILE 2023, dalle ore 06:00 fino al termine della manifestazione sportiva non competitiva e comunque non oltre le ore 20:00, nella sotto indicata piazza siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, eccetto i veicoli di supporto e dello staff tecnico dell'organizzazione, opportunamente individuati mediante l'esposizione, in modo ben visibile sulla parte anteriore di ciascun veicolo, di un apposito contrassegno recante il logo della manifestazione sportiva, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, di rimozione forzata e di eccezione.
2. Percorsi
che il giorno 2 APRILE 2023, dalle ore 08:00 fino al termine della manifestazione sportiva non competitiva e comunque non oltre le ore 18:00, nelle sotto elencate vie e piazze siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:
Percorso di km 6
Percorso di km 14
rientro nel territorio del Comune di Prato dal Comune di Vaiano;
Percorso di km 20
rientro nel territorio del Comune di Prato dal Comune di Vaiano
SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE, limitatamente alle fasi di passaggio dei partecipanti alla corsa podistica non competitiva.
Si dispone che in tutti i tratti stradali che la corsa podistica non competitiva debba percorrere in senso contrario a quello ordinario di circolazione, nonché durante gli attraversamenti del Viale G. Galilei, gli organizzatori adottino la massima cautela a mezzo di movieri a terra, opportunamente dotati di pettorina catarifrangente e di paletta, da dislocare lungo le vie interessate e, in particolare, in prossimità di tutte le intersezioni presenti.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con Servizio PT Mobilità e Infrastrutture - U.O.C. TPL, Traffico e Staff, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
DALLE STRADE LATERALI AL PERCORSO SARA' CONSENTITO L'ATTRAVERSAMENTO IN ASSENZA DI CONCORRENTI.
In ciascun punto del percorso la limitazione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei partecipanti alla manifestazione sportiva.
Si evidenzia che, qualora non sia prevista la scorta da parte di Organi di Polizia Stradale, dovrà essere assicurata, a cura e a spese degli organizzatori, l'assistenza di un idoneo servizio di scorta tecnica composta da personale abilitato ed in numero adeguato a tutelare la sicurezza della circolazione e dei partecipanti, in osservanza di quanto disposto in materia. Nel rispetto delle norme della circolazione stradale e con il dovuto anticipo, dovrà essere assicurata la segnalazione, in entrambi i sensi di marcia, della manifestazione sportiva, ponendo in essere ogni opportuna misura atta ad evitare pericoli o incidenti, assicurando altresì adeguata segnalazione dell'inizio e della fine della manifestazione sportiva.
AVVERTE
che i responsabili dell'organizzazione della manifestazione sportiva di cui trattasi dovranno adottare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione secondo quanto previsto dal N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, e dal suo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495, in particolare:
sia rispettato il percorso previsto;
i partecipanti osservino comunque una condotta improntata al pieno e rigoroso rispetto delle norme di comportamento previste dal Nuovo Codice della Strada, in particolare dall'art. 190 dello stesso e dalle regole di comune prudenza;
la manifestazione podistica si svolga nell'osservanza delle norme e dei regolamenti sportivi vigenti in materia e delle norme di sicurezza vigenti;
la manifestazione sportiva sopra citata non dovrà assumere alcun carattere agonistico e pertanto è assolutamente vietata qualsiasi forma di gara tra i partecipanti;
i responsabili della manifestazione podistica adottino tutte le opportune cautele per garantire la sicurezza dei partecipanti nonché per curare che gli stessi osservino le norme del Nuovo Codice della Strada, dei regolamenti sportivi vigenti in materia e le prescrizioni indicate;
prima e durante la manifestazione sportiva sia effettuata, a cura e sotto la responsabilità degli organizzatori, una costante vigilanza delle aree interessate, al fine di accertare la piena transitabilità delle strade e dei percorsi e di evitare la presenza di eventuali ostacoli, pericoli o impedimenti per i partecipanti e gli spettatori;
sia garantita, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e delle regole dettate dalla comune prudenza ed esperienza e con proprio personale munito sia degli idonei indumenti rifrangenti - che lo rendano facilmente e sicuramente avvistabile dai conducenti dei veicoli che sopraggiungono - sia di segni di riconoscimento e di adeguati strumenti di segnalazione, una costante ed idonea sorveglianza di tutto il percorso e delle aree di sosta dei partecipanti ed eventualmente del pubblico;
sia osservata la massima attenzione alle intersezioni stradali che interessano lo svolgimento dell'evento sportivo al fine di avvisare e presegnalare gli altri utenti della strada tempestivamente, efficacemente ed in modo non equivoco della manifestazione in atto e del sopraggiungere dei partecipanti;
sia data a cura degli organizzatori la massima pubblicità all'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione;
sia assicurata dagli organizzatori l'assistenza di una adeguata scorta tecnica composta da personale idoneo secondo la normativa in materia, che, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e con il dovuto anticipo, assicuri la segnalazione, in entrambi i sensi di marcia, della manifestazione in atto, ponendo in essere ogni opportuna misura tesa ad evitare pericoli o incidenti;
prima dell'inizio della manifestazione sportiva sia dato avviso a tutti i partecipanti alla manifestazione dell'esatta ubicazione, natura e tipologia dei vari punti pericolosi o di eventuali ostacoli fissi presenti lungo il percorso, ovvero di ogni altra circostanza che possa determinare pericolo, fornendo specifiche indicazioni circa cautele e comportamenti da adottare per superarli;
sia verificata, durante tutta la durata della manifestazione podistica, la sicura percorribilità delle strade interessate dalla stessa, adottando, in caso contrario, tutte le opportune cautele e, se del caso, l'immediata sospensione della manifestazione in oggetto;
sia disposta, se opportuna, la transennatura dei tratti antecedenti e successivi la zona di partenza e di arrivo al fine della tutela dei partecipanti;
sia garantita una costante ed adeguata assistenza sanitaria con la presenza di almeno un'autoambulanza con medico a bordo;
qualora il percorso comprenda strade sulle quali si svolgono servizi pubblici di linea nell'orario di svolgimento della manifestazione, gli organizzatori preavvisino almeno 24 (ventiquattro) ore prima la direzione movimento del gestore del trasporto pubblico;
sia assicurata, ai sensi dell'art. 360 del D.P.R. n. 495/1992, la segnalazione dell'inizio e della fine della manifestazione sportiva;
sia tenuto sul luogo della manifestazione copia del presente provvedimento affinché gli organizzatori possano esibirlo ad ogni richiesta da parte degli organi di controllo;
sia impedito al pubblico di sostare in posizioni in cui possa verificarsi intralcio o pericolo per l'incolumità dello stesso o dei partecipanti alla manifestazione sportiva, collocando, se del caso, idonei dispositivi di protezione e di contenimento;
sia garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.
L'efficacia della presente ordinanza è inoltre subordinata alle seguenti condizioni:
Al termine della manifestazione sportiva dovranno essere rimossi tutti i segnali, cartelli e transenne e quant'altro sia stato eventualmente collocato sulle aree pubbliche o ad uso pubblico interessate dalla manifestazione, ripristinando il preesistente stato dei luoghi, ed inoltre l'organizzazione della manifestazione sportiva, se necessario, dovrà contattare l'azienda Alia S.p.A., affidataria del servizio di igiene urbana, per provvedere, a proprie spese, alla pulizia meccanica, se necessaria, delle aree interessate dalla manifestazione sportiva.
Gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dalla manifestazione sportiva ed in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta di danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo, compreso il personale di ausilio incaricato dagli organizzatori, dagli spettatori o dagli altri utenti della strada.
Si evidenzia che l'Amministrazione Comunale dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti alla manifestazione sportiva, se del caso attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa con primarie compagnie di assicurazione che copra anche la responsabilità degli organizzatori e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature, con i limiti di garanzia previsti dalle leggi vigenti.
RENDE NOTO
che in ogni caso il presente nulla osta è accordato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'Amministrazione Comunale derivati dallo svolgimento della manifestazione sportiva, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali;
che dovrà essere comunque dato avviso alla Questura circa lo svolgimento della manifestazione sportiva nel rispetto delle disposizioni dell'art. 123 del R. D. 6 maggio 1940, n. 635 (Reg. Esec. T.U.L.P.S.);
che, salvo diritto all'esenzione, qualora in occasione dello svolgimento della manifestazione sportiva vengano realizzate occupazioni del suolo pubblico con attrezzature o altro, dovrà essere corrisposta tramite So. Ri. S.p.A. la relativa tassa, prevista dal regolamento per l'occupazione di aree e spazi pubblici, approvato con D.C.C. n. 89 del 31 maggio 2005, ai sensi del D. Lgs 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.
Si sottolinea infine che la presente ordinanza non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931, n. 773) e dal R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Reg. Esec. T.U.L.P.S.), in particolare da quelli previsti dal Titolo III e da tutti gli altri obblighi relativi al collaudo di eventuali strutture o impianti.
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, l'organizzazione della manifestazione sportiva ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 17 marzo 2023