Allo scopo di riservare, all'interno del Largo Giotto, n. 2 stalli di sosta ai mezzi della Polizia Postale di Prato, in adiacenza all'immobile sede dell'ufficio postale ivi ubicato;
vista la richiesta pervenuta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Toscana Prot. n. 6610 del 6/7/2023, relativa alla riserva dei predetti n. 2 stalli di sosta;
rilevata pertanto la necessità di adottare appropriati provvedimenti di viabilità;
visti gli artt. 5, comma 3, 7 e 157 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 146634 del 3/07/2023, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;
che dal giorno 22 DICEMBRE 2023 nella sotto elencata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
1.
istituzione di n. 2 (due) stalli riservati alla sosta dei mezzi della Polizia Postale di Prato, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e d'eccezione: 0-24, rimozione forzata, eccetto mezzi della Polizia Postale di Prato.
Gli stalli di sosta in parola saranno riservati ai mezzi targati Polizia N5304 e DM 328 FD.
2. Revoca
La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altra precedente ordinanza, relativa al suddetto tratto del Largo Giotto che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova istituzione.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) e dell'art. 74 del relativo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 22 dicembre 2023