Comune di Prato
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Servizio Mobilità e Infrastrutture - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 3332/2023

Istituzione, all'interno del Largo Giotto, di n. 2 stalli di sosta riservati ai mezzi della Polizia Postale di Prato.
il dirigente

Allo scopo di riservare, all'interno del Largo Giotto, n. 2 stalli di sosta ai mezzi della Polizia Postale di Prato, in adiacenza all'immobile sede dell'ufficio postale ivi ubicato;

vista la richiesta pervenuta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Toscana Prot. n. 6610 del 6/7/2023, relativa alla riserva dei predetti n. 2 stalli di sosta;

rilevata pertanto la necessità di adottare appropriati provvedimenti di viabilità;

visti gli artt. 5, comma 3, 7 e 157 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 146634 del 3/07/2023, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;

dispone

che dal giorno 22 DICEMBRE 2023 nella sotto elencata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

1.

  • Largo Giotto, in adiacenza all'immobile sede dell'ufficio postale ivi ubicato:

istituzione di n. 2 (due) stalli riservati alla sosta dei mezzi della Polizia Postale di Prato, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e d'eccezione: 0-24, rimozione forzata, eccetto mezzi della Polizia Postale di Prato.

Gli stalli di sosta in parola saranno riservati ai mezzi targati Polizia N5304 e DM 328 FD.


2. Revoca

La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altra precedente ordinanza, relativa al suddetto tratto del Largo Giotto che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova istituzione.


L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, della quale si dà atto con la presente ordinanza.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) e dell'art. 74 del relativo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 22 dicembre 2023

Il Dirigente
(Arch. Riccardo Pallini)