Allo scopo di consentire lavori urgenti di messa in sicurezza, per pubblica incolumità, della pista ciclabile Alfredo Binda ed in un tratto di via del Fosso di Iolo, a causa del cedimento arginale, in sinistra idraulica, del torrente Bardena/Fosso di Iolo, tale da rendere molto pericolo sia il transito ciclabile e sia quello pedonale, a seguito degli eventi alluvionali avvenuti il 2 novembre c.a.;
a seguito del sopralluogo, avvenuto il giorno 4 Dicembre 2023, con il personale della Regione Toscana - Difesa del suolo e Protezione Civile, tendente ad ottenere provvedimenti temporanei di viabilità per consentire l'esecuzione dei suddetti lavori che saranno eseguiti dalla ditta Banchelli Remo, con sede in Prato (PO), via Don Giulio Facibeni 34, località Casale;
ritenuto opportuno adottare i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori, ratificando la segnaletica provvisoria all'uopo istituita;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto il D.M. del 4 marzo 2013 "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (ai sensi dell'art. 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n.81/2008)".
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 146634 del 3/07/2023, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;
che, dal giorno 5 DICEMRBE 2023 fino al termine dei lavori di messa in sicurezza e ricostruzione del tratto d'argine e comunque entro e non oltre il giorno 2 APRILE 2024, nella sotto elencata viabilità siano adottati i seguenti provvedimenti:
1 Provvedimento principale
LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con idonei pannelli integrativi di validità.
Durante l'esecuzione dei lavori l'area adibita a cantiere stradale dovrà essere opportunamente recintata mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R n. 495 del 16 dicembre 1992.
2. Deviazioni
Durante la suddetta chiusura del tratto di via del Fosso di Iolo, per chi proviene da via Venti Settembre e volesse raggiungere via dei Tini, verrà deviato in:
--- via Fratelli Bandiera, via Ventisette Aprile, via Gherardacci, via Sapri, poi regolare in via dei Tini;
si specifica cha lungo il percorso della deviazione dovrà essere apposta segnaletica stradale con la scritta "DEVIAZIONE PER VIA DEI TINI" e FRECCIA DIREZIONALE.
Mentre, per chi proviene da via del Fosso di Iolo e volesse raggiungere Venti Settembre, sarà così deviato:
--- via dei Tini, via Sapri, via Gherardacci, via Fratelli Bandiera, via Ventisette Aprile, via Andrea Guazzalotti, via Soffredi del Grazia, poi regolare in via Venti Settembre.
si specifica cha lungo il percorso della deviazione dovrà essere apposta segnaletica stradale con la scritta "DEVIAZIONE PER VIA VENTI SETTEMBRE" e FRECCIA DIREZIONALE.
3. Ulteriori provvedimenti
3.1
DIREZIONE OBBLIGATORIA A DIRITTO, apponendo idonea e conforme segnaletica stradale di obbligo; direzione obbligatoria a diritto;
3.2
DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA, apponendo idonea e conforme segnaletica stradale di obbligo; direzione obbligatoria a sinistra;
3.3
DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, apponendo idonea e conforme segnaletica stradale di obbligo; direzione obbligatoria a sinistra;
4. Preavvisi delle deviazioni
La ditta esecutrice dei lavori dovrà fornire all'utenza la massima informazione circa i provvedimenti suddetti, apponendo un congruo numero di pannelli di preavviso ed indicanti le deviazioni all'uopo adottate, in corrispondenza delle seguenti intersezioni:
Si prescrive che la segnaletica verticale fissa incompatibile con il dispositivo della presente ordinanza e per tutto il periodo di validità della stessa sia opportunamente occultata.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PT15 - U.O. Mobilità, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
La ditta esecutrice dei lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PT15 - U.O. Mobilità, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 7 dicembre 2023