Comune di Prato
Piazza Mercatale 31/33 - 59100 Prato - https://ordinanzeviabilita.comune.prato.it/

Servizio Mobilità e Infrastrutture - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 3094/2023

Manifestazione organizzata dal Consorzio "Il Mercato" in un tratto di via Sette Marzo 1944.
il dirigente

Allo scopo di consentire lo svolgimento di una manifestazione che si terrà in via Sette Marzo 1944, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Sante Pisani e l'intersezione regolata a rotatoria con Via C. Malaparte, il giorno 3 dicembre 2023, a cura del Consorzio "Il Mercato";

vista la determinazione n. 2889 del giorno 26 ottobre 2023, con la quale il Servizio Sviluppo Economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente ha autorizzato lo svolgimento della suddetta manifestazione nel predetto tratto di via Sette Marzo 1944;

acquisita altresì, in data 20/11/2023, la relazione tecnica denominata "Safety & Security, redatta, in base alla normativa vigente, dal tecnico appositamente incaricato dall'organizzazione dell'evento in oggetto, soggetto titolare della specifica responsabilità e competenza;

vista la nota pervenuta dal Comando di Polizia Municipale in data 21/11/2023, nella quale è stato significato che "richiamata la finalità della "Linea guida …" allegata alla Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno 18 luglio 2018 (Piantedosi) di fornire "le indicazioni da seguire per la caratterizzazione e il dimensionamento delle misure di sicurezza finalizzate al contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche che si tengono in luoghi all'aperto in cui si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti", questo Comando prende atto, per quanto afferente alla propria competenza (viabilità), della relazione per la valutazione dei rischi per lo svolgimento dell'evento in oggetto redatta dal tecnico incaricato, soggetto titolare della specifica responsabilità e competenza";

verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti alle operazioni di commercio su aree pubbliche e degli avventori;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 20 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 146634 del 3/07/2023, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;

dispone

che il giorno 3 DICEDMBRE 2023, dalle ore 05:00 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le ore 22:00, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

1. Provvedimento principale

  • Via Sette Marzo 1944, nel tratto compreso tra l'intersezione con Via S. Pisani e l'intersezione con Via C. Malaparte, inclusa l'area normalmente adibita alla sosta di veicoli, prospiciente il Centro Commerciale "Galcetello" e compresa tra il civico 15/1 ed il civico 31:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, eccetto i veicoli adibiti e/o di supporto all'attività dei commercianti ambulanti, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, di eccezione e di rimozione forzata;

DIVIETO DI TRANSITO, eccetto i veicoli adibiti e/o di supporto all'attività dei commercianti ambulanti, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità e di eccezione.

Le strutture necessarie allo svolgimento della manifestazione dovranno essere collocate in modo da consentire il transito dei veicoli di emergenza e di soccorso, mantenendo libera da ingombri statici una corsia di larghezza non inferiore a ml. 3,50.

Gli organizzatori della manifestazione ed i commercianti ambulanti partecipanti dovranno installare le strutture in modo tale da lasciare liberi gli accessi alle proprietà private ed agli stalli adibiti alla sosta degli invalidi, muniti del contrassegno conforme alla Fig. V 4 Art. 381 del D.P.R. 19.12.1992, n. 495, nonché consentire l'eventuale transito dei veicoli di soccorso, di pronto intervento o degli organi di Polizia.

Si dispone altresì che la validità del presente provvedimento sia subordinata alla presentazione, da parte dell'organizzazione della manifestazione, delle necessarie istanze ai competenti uffici e/o enti ed al rilascio, da parte di tali soggetti pubblici, dei conseguenti atti autorizzativi per lo svolgimento delle attività previste nell'ambito della manifestazione.

2. Deviazioni

Durante l'adozione del provvedimento di divieto di transito nel sopra citato tratto di Via Sette Marzo 1944 il traffico veicolare sarà deviato in:

Via di Galceti, Via S. Pisani, Via Curzio Malaparte, Via Sette Marzo 1944 e viceversa.

2.1 Deviazioni Trasporto Pubblico

per tutta la durata della chiusura di Via Sette Marzo 1944 deviazione come segue:

  • AUTOLINEA 2+, direzione Stazione:

da Via Sette Marzo 1944, Via C. Malaparte, Via S. Pisani, da dove riprenderà il percorso ordinario;

  • AUTOLINEA 12, direzione Figline:

da Via S. Pisani, Via C. Malaparte, Via Sette Marzo 1944, da dove riprenderà il percorso ordinario;

  • AUTOLINEA 12, direzione Centro Città:

da Via Sette Marzo 1944, Via C. Malaparte, Via S. Pisani, Via Sette Marzo 1944, da dove riprenderà il percorso ordinario.

Durante le deviazioni i mezzi del trasporto pubblico locale effettueranno, a richiesta, fermata presso tutte le paline esistenti sui percorsi deviati. Il gestore del servizio di trasporto pubblico dovrà dare comunicazione all'utenza dei provvedimenti contenuti nella presente ordinanza mediante avvisi sui mezzi, presso le fermate dei percorsi interessati e tramite gli altri canali informativi aziendali.

3 Ulteriori provvedimenti

3.1

  • Via Sette Marzo 1944, dal lato di via di Galceti, all'intersezione con via S. Pisani:

DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a sinistra;

3.2

  • Via Sante Pisani, all'intersezione con via Sette Marzo 1944:

DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a destra.

4. Preavvisi

L'organizzazione della manifestazione, durante la fase dei provvedimenti temporanei di viabilità sopra indicati, al fine di fornire la massima informazione circa il divieto di transito e le conseguenti deviazioni all'uopo adottate, dovrà apporre una congrua quantità di segnaletica di preavviso ed indicante le deviazioni in corrispondenza delle sotto elencate intesezioni:

  • Via di Galceti, in corrispondenza dell'intersezione con Via Sette Marzo 1944/Via O. Giugni, in entrambi i sensi di marcia;
  • Via Ofelia Giugni, in corrispondenza dell'intersezione con Via di Galceti;
  • Via di Cantagallo, in corrispondenza dell'intersezione con Via Sette Marzo 1944;
  • Via Sante Pisani, in corrispondenza dell'intersezione con Via C. Malaparte.



In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PT Mobilità e Infrastrutture - U.O.C. TPL, Traffico e Staff, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione il Comando del Corpo di Polizia Municipale, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

Gli organizzatori dovranno inoltre adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione ed idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).

Dovrà essere garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza, mentre i relativi oneri saranno imputati all'organizzazione della manifestazione.

Al termine della manifestazione dovranno essere rimossi tutti i segnali, cartelli e transenne che siano eventualmente stati posizionati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi, ed inoltre l'organizzazione della manifestazione dovrà contattare l'azienda Alia S.p.A., affidataria del servizio di igiene urbana, per provvedere, alla pulizia meccanica dell'area dove si è svolta la manifestazione.

Gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dalla manifestazione ed in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo, compreso l'eventuale personale di ausilio incaricato dall'organizzazione, dagli avventori o dagli altri utenti della strada.

Si evidenzia che l'Amministrazione Comunale dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti l'evento.

In ogni caso il presente atto è adottato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'Amministrazione citata derivati dallo svolgimento della manifestazione, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura e spese dell'organizzazione della manifestazione;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. comunicazione all'indirizzo pmapposizionesegnaletica@comune.prato.it del Comando del Corpo di Polizia Municipale, prima della decorrenza del presente atto, dell'avvenuta apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; nella dichiarazione dovranno anche essere indicati i recapiti telefonici prontamente reperibili dei soggetti responsabili dell'organizzazione della manifestazione;
  4. rispetto di quanto previsto nella "Relazione Safety and Security...", citata in premessa;
  5. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa;
  6. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, se necessaria, da parte della società So.Ri. S.p.A., che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 N.C.d.S., l'organizzazione della manifestazione ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990, e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico degli organizzatori della manifestazione e/o degli operatori ambulanti addetti all'attività di commercio su aree pubbliche, restando il Comune di Prato ed il suo personale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 27 novembre 2023

Il Dirigente
(Arch. Riccardo Pallini)