Vista la D.G.C. n. 127 del 07/05/2013, con la quale sono state definite la Zona a Traffico Limitato (pedonale) e la Zona a Traffico Limitato 07:30-18:30;
vista la D.G.C. n. 223 del 13/06/2017, con la quale è stata istituita l'Area Pedonale Urbana di Piazza Duomo, comprendente anche il Vicolo dell'Opera, un tratto di via Giuseppe Garibaldi compreso tra via Santo Stefano e la stessa Piazza Duomo ed un tratto di via Giuseppe Mazzoni compreso tra via dei Lanaioli e Piazza Duomo;
vista l'ordinanza n. 1212 del 18 giugno 2020, relativa alla disciplina generale della Zona a Traffico Limitato ZTL "B" (7:30-18.30);
vista la necessità di procedere ad alcune modificazioni sia al disciplinare dei permessi sia al disciplinare relativo alle categorie ed ai correlati spazi di sosta all'interno della Zona a Traffico Limitato denominata ZTL "B" 7:30-18:30;
visti gli artt. 5 e 7 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, ed il suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 13 FEBBRAIO 2023 siano istituiti nella Zona a Traffico Limitato "B" 07:30-18:30 i seguenti provvedimenti di viabilità:
ZONA A TRAFFICO LIMITATO - ZTL "B" 07:30-18:30:
1. Delimitazione
Sono comprese nella Zona a Traffico Limitato - ZTL "B" 07:30-18:30 le vie, le piazze ed i vicoli riportati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.
Nello stesso Allegato 1 è altresì disciplinata la circolazione all'interno della Zona a Traffico Limitato - ZTL "B" 07:30-18:30.
2. Tipologie di permessi
Le tipologie di permessi per l'accesso e la sosta nella Zona a Traffico Limitato - ZTL "B" 7:30-18:30 sono riportate nell'Allegato 2 "Disciplinare dei permessi per l'accesso e la sosta nella Zona a Traffico Limitato "B" 7:30-18:30", parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.
3. Transiti e spazi di sosta
La disciplina dei transiti e delle soste all'interno della Zona a Traffico Limitato - ZTL "B" 7:30-18:30 è contenuta nell'Allegato 3 "Disciplinare dei transiti e delle soste nella Zona a Traffico Limitato "B" 7:30-18:30", parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, della quale si dà atto con la presente ordinanza.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio ed apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R.
16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione del N.C.d.S.).
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
Ai sensi dell'art., 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente, ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495) entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 10 febbraio 2023