Allo scopo di consentire, all'interno della pista ciclo-pedonale "Fausto Coppi", nel tratto compreso tra il Ponte Francesco di Marco Datini ed il sottopasso di l'accesso/uscitita su via del Palco, il transito di un mezzo d'opera adibito al trasporto di piante aromatiche da collocare a margine di detto tratto di pista ciclo-pedonale nel così detto "giardino del Bisenzio";
vista la richiesta pervenuta, in data 14 ottobre 2023, dal Comitato per il WWF di Pistoia e Prato, relativa all'adozione di appropriati provvedimenti temporanei di viabilità per lo svolgimento delle suddette operazioni;
vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 490 del giorno 27 dicembre 2022, avente per oggetto: "adesione al progetto di realizzazione di un paradiso per gli impollinatori promosso dal Comitato per il WWF di Pistoia e Prato";
vista la Determinazione Dirigenziale n. 2657 del 9/10/2023, con la quale il Servizio Urbanistica, Transizione Ecologica e Protezione Civile ha appprovato il progeto esecutivo e l'impegno di spesa;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 146634 del 3/07/2023, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;
Transito del mezzo d'opera all'interno della pista ciclo-pedonale Fausto Coppi"
che il giorno 28 OTTOBRE 2023, dalle ore 08:30 fino al termine del tansito del mezzo e comunque non oltre le ore 9:00, nenel sotto indicato tratto di pista ciclo-pedonale siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE CICLABILE E PEDONALE, limitatamente al tempo strettamente necessario al transito del mezzo d'opera adibito al trasporto delle piante aromatiche.
Si dispone che, durante il transito del mezzo d'opera all'interno del tratto in parola della pista ciclabile "F. Coppi", la ditta esecutrice di dette operazioni, mediante l'impiego di movieri a terra, opportunamente dotati di pettorina catarifrangente e di paletta, dovrà garantire la piena sicurezza al passaggio dei pedoni e delle biciclette interrompendo il traffico ciclo-pedonale.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PT Mobilità e Infrastrutture - U.O.C. TPL, Traffico e Staff, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione il Comando del Corpo di Polizia Municipale, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
La ditta esecutrice delle suddette operazioni dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari alla sicurezza ed alla fluidità della circolazione nonché alla sicurezza dei partecipanti, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
La ditta esecutrice di dette operazioni, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S., l'impresa incaricata dal Servizio PU del Comune di Prato ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro sarà a carico dell'impresa esecutrice delle operazioni in parola, restando il Comune di Prato ed il suo personale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 19 ottobre 2023