Allo scopo di incrementare la sicurezza stradale, veicolare e pedonale, in via per Iolo nel tratto compreso tra il civico 67 ed il civico 71, sul lato dei civici dispari, sono stati collocati dissuasori di sosta, rendendo necessaria l'adozione di idonei provvedimenti di viabilità;
preso atto del sopralluogo effettuato da personale del Servizio PT Mobilità e Infrastrutture e di Consiag Servizi Comuni S.r.l. in via in via per Iolo, nel tratto compreso tra il civico 67 ed il civico 71;
vista la nota, con relativa scheda tecnica dell'intervento effettuato, pervenuta da Consiag Servizi Comuni S.r.l. e depositata agli atti del Servizio PT Mobilità e Infrastrutture;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, e gli artt. 83 e 120 del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 3 FEBBRAIO 2023, nella sotto indicata via, siano adottati i seguenti provvedimenti:
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siano collocati dissuasori di sosta, conformi all'art. 180 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione del N.C.d.S), dotati di fasce rifrangenti e, alcuni di essi, di segnali stradali complementari di "segni sugli ostacoli, anomalie e punti critici stradali" Fig. II 470, art. 175.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) e dell'art. 74 del relativo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 7 febbraio 2023