Comune di Prato
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Servizio Mobilità e Infrastrutture - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 203/2023

Traslochi in varie vie, a cura della ditta D.F.F. .
il dirigente

Allo scopo di consentire l'esecuzione di operazioni di trasloco in varie vie del territorio comunale, a cura della ditta D.F.F.;

vista la richiesta pervenuta dalla ditta esecutrice del trasloco in data 1° febbraio 2023, relativa all'adozione di appropriati provvedimenti di viabilità;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 253224 del 3/12/2021, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;

dispone

1.

che il giorno 3 FEBBRAIO 2023, dalle ore 7:00 fino al termine delle operazioni di trasloco e comunque non oltre le ore 13:00, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

  • Via Giuseppe Mazzini, in prossimità del civico 28, per una lunghezza di circa ml. 10,00:

LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;

TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di marciapiede e/o stradale interessato dalle operazioni di trasloco, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;

RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, secondo le modalità prescritte dal D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purché non inferiore a ml. 3,00, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea;

STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di pericolo: strettoia asimmetrica a destra;

LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 10 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 10 Km/h.

Durante l'esecuzione delle operazioni di trasloco l'area ad esse adibita sia adeguatamente circoscritta a mezzo di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i., supportate da fasce rifrangenti e da dispositivi luminosi intermittenti.

Si dispone inoltre che:

- al fine di garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione nonché degli addetti ai lavori, il mezzo adibito all'esecuzione delle operazioni di trasloco sia collocato in modo da mantenere libera da ingombri statici una corsia di larghezza sufficiente a garantire il transito in sicurezza dei veicoli di emergenza, di soccorso e di pronto intervento nonché degli altri veicoli autorizzati. Il suddetto mezzo d'opera, inoltre, sia costantemente presidiato da personale della ditta esecutrice dell'intevento, che ne abbia la disponibilità alla pronta rimozione in caso di necessità;

- siano mantenuti gli idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito nonché atti a garantire l'accesso in sicurezza ai fondi posti nei pressi dell'area interessata dal trasloco.

Autorizzazione al transito

La ditta esecutrice del trasloco dovrà preventivamente richiedere all'ufficio permessi di Consiag Servizi S.R.L (telefono 0574/870560) i permessi temporanei, validi per l'intera durata dei lavori, per i veicoli da autorizzare al transito e alla sosta nella ZTL "A" (0-24) e nella ZTL "B" 7:30/18:30. I permessi rilasciati dovranno essere esposti, in modo ben visibile, nella parte anteriore di ciascun veicolo autorizzato.

2.

che il giorno 3 FEBBRAIO 2023, dalle ore 13:00 fino al termine delle operazioni di trasloco e comunque non oltre le ore 15:00, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

  • Via Giuseppe Garibaldi, in prossimità del civico 18, per una lunghezza di circa ml. 10,00:

LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;

TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di marciapiede e/o stradale interessato dalle operazioni di trasloco, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;

RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, secondo le modalità prescritte dal D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purché non inferiore a ml. 3,00, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea;

STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di pericolo: strettoia asimmetrica a destra;

LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 10 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 10 Km/h.

Durante l'esecuzione delle operazioni di trasloco l'area ad esse adibita sia adeguatamente circoscritta a mezzo di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i., supportate da fasce rifrangenti e da dispositivi luminosi intermittenti.

Si dispone inoltre che:

- al fine di garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione nonché degli addetti ai lavori, il mezzo adibito all'esecuzione delle operazioni di trasloco sia collocato in modo da mantenere libera da ingombri statici una corsia di larghezza sufficiente a garantire il transito in sicurezza dei veicoli di emergenza, di soccorso e di pronto intervento nonché degli altri veicoli autorizzati. Il suddetto mezzo d'opera, inoltre, sia costantemente presidiato da personale della ditta esecutrice dell'intevento, che ne abbia la disponibilità alla pronta rimozione in caso di necessità;;

- siano mantenuti gli idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito nonché atti a garantire l'accesso pedonale in sicurezza alle attività commerciali poste nei pressi dell'area interessata dal trasloco.

Autorizzazione al transito

La ditta esecutrice del trasloco dovrà preventivamente richiedere all'ufficio permessi di Consiag Servizi S.R.L (telefono 0574/870560) i permessi temporanei, validi per l'intera durata dei lavori, per i veicoli da autorizzare al transito e alla sosta nella ZTL "A" (0-24) e nella ZTL "B" 7:30/18:30. I permessi rilasciati dovranno essere esposti, in modo ben visibile, nella parte anteriore di ciascun veicolo autorizzato.

3.

che il giorno 9 FEBBRAIO 2023, dalle ore 7:00 fino al termine delle operazioni di trasloco e comunque non oltre le ore 13:00, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

  • Via Giovanni Fattori, in prossimità del civico 14, per una lunghezza di circa ml. 10,00:

LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;

TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di marciapiede e/o stradale interessato dalle operazioni di trasloco, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;

RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, secondo le modalità prescritte dal D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purché non inferiore a ml. 3,00, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea;

STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di pericolo: strettoia asimmetrica a destra;

LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 20 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 20 Km/h.

Durante l'esecuzione delle operazioni di trasloco l'area ad esse adibita sia adeguatamente circoscritta a mezzo di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i., supportate da fasce rifrangenti e da dispositivi luminosi intermittenti.

Si dispone inoltre che:

- al fine di garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione nonché degli addetti ai lavori, il mezzo adibito all'esecuzione delle operazioni di trasloco sia collocato in modo da mantenere libera da ingombri statici una corsia di larghezza sufficiente a garantire il transito in sicurezza dei veicoli di emergenza, di soccorso e di pronto intervento e degli altri veicoli nonché a garantire la piena visibilità ai veicoli in immissione su via A. Spadini da detta via G. Fattori. Il suddetto mezzo d'opera, inoltre, sia costantemente presidiato da personale della ditta esecutrice dell'intevento, che ne abbia la disponibilità alla pronta rimozione in caso di necessità;

- siano mantenuti gli idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito;

- siano mantenuti gli idonei accorgimenti atti a garantire l'accesso e l'uscita, in piena sicurezza, dalle autorimesse poste in prossimità del trasloco;

4.

che il giorno 9 FEBBRAIO 2023, dalle ore 11:00 fino al termine delle operazioni di trasloco e comunque non oltre le ore 17:00, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

  • Via Jean Louis Protche, in prossimità del civico 5, per una lunghezza di circa ml. 10,00:

LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;

TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di marciapiede e/o stradale interessato dalle operazioni di trasloco, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;

RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, secondo le modalità prescritte dal D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purché non inferiore a ml. 3,00, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea;

STRETTOIA E SENSO UNICO ALTERNATO:

- TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI, durante le operazioni di trasloco, regolandone i flussi con due movieri muniti di apposita paletta, posti a ciascuna delle estremità della strettoia;

LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 20 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 20 Km/h.

Durante l'esecuzione delle operazioni di trasloco l'intera area ad esse adibita sia adeguatamente circoscritta a mezzo di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i., supportate da fasce rifrangenti e da dispositivi luminosi intermittenti.

Si dispone inoltre che:

- al fine di garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione nonché degli addetti ai lavori, il mezzo adibito all'esecuzione delle operazioni di trasloco sia collocato in modo da mantenere libera da ingombri statici una corsia di larghezza sufficiente a garantire il transito in sicurezza dei veicoli di emergenza, di soccorso e di pronto intervento nonché degli altri veicoli. Il suddetto mezzo d'opera, inoltre, sia costantemente presidiato da personale della ditta esecutrice dell'intevento, che ne abbia la disponibilità alla pronta rimozione in caso di necessità;

- siano mantenuti gli idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito;

- siano mantenuti gli idonei accorgimenti atti a garantire l'accesso e l'uscita, in piena sicurezza, dalle autorimesse poste in prossimità del trasloco.


In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PT Mobilità e Infrastrutture - U.O.C. TPL, Traffico e Staff, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

L'impresa esecutrice delle operazioni di trasloco dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

L'impresa esecutrice del trasloco dovrà altresì provvedere a richiedere l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico mediante istanza da presentare alla società So.Ri. S.p.A. .

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura e spese della ditta esecutrice delle operazioni di trasloco;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. comunicazione all'indirizzo pmapposizionesegnaletica@comune.prato.it del Comando del Corpo di Polizia Municipale, prima della decorrenza del presente atto, dell'avvenuta apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; nella dichiarazione dovranno anche essere indicati i recapiti telefonici prontamente reperibili dei soggetti responsabili del trasloco;
  4. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, l'impresa esecutrice del trasloco ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico dell'impresa esecutrice delle operazioni di trasloco, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 1 febbraio 2023

Il Dirigente
(Arch. Riccardo Pallini)