Comune di Prato
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Servizio Mobilità e Infrastrutture - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1774/2023

Revoca ordinanza n.2553/2011 relativa all'istituzione di uno stallo per il carico e lo scarico di cose in via F. Baracca, in prossimità del civico 10.
il dirigente

Vista l'ordinanza n. 2553/2011 con la quale veniva istituito, in via F. Baracca, sul fronte del civico 10, uno stallo riservato al carico e allo scarico di cose;

preso atto del sopralluogo effettuato da personale di questo Servizio in data 20/6/2023, dal quale è stato verificato che non vi è un numero sufficiente di attività che possono usufruire dello stazio in parola;

rilevata pertanto la necessità di revocare l'ordinanza n. 2553/2011;

dato atto, altresì, che dette operazioni potranno svolgersi dalle ore 08:00 alle ore 20:00 dei giorni lavorativi;

visti gli artt. 5, comma 3, 7 e 158 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 (N.C.d.S.) e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 146634 del 3/07/2023, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;

dispone

che dal giorno 10 LUGLIO 2023

sia REVOCATA l'ordinanza n. 2553/2011, che istituiva in via F. Baracca, sul fronte del civico 10, uno stallo riservato al carico e allo scarico di cose.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, Consiag Servizi Comuni S.r.l. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 6 luglio 2023

Il Dirigente
(Arch. Riccardo Pallini)