Comune di Prato
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Servizio Mobilità e Infrastrutture - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 155/2023

Ulteriore proroga ordinanza n. 1968/2020: mantenimento "tariffa di cortesia".
il dirigente

Vista la propria ordinanza n. 1968/2020, così come parzialmente modificata con ordinanza n. 2367/2020, con la quale venivano adottati provvedimenti temporanei connessi al termine per la sperimentazione dell'Area Pedonale Urbana temporanea del centro storico (ordinanza n. 1128/2020) e veniva stabilito di mantenere, per le motivazioni ivi espresse, la c.d. "tariffa di cortesia" nelle aree di sosta regolamentate a pagamento della Zona a Traffico Controllato (ZTC) ubicate all'interno della cinta muraria fino al 31/12/2021, "...data di possibile proroga della modifica del Regolamento di Occupazione del Suolo Pubblico";

vista l'ordinanza n. 3144/2021, così come modificata con l'ordinanza n. 3148/2021, con la quale è stata prorogata, per le motivazioni ivi riportate fino al 31/12/2022 l'ordinanza n. 1968/2020, così come modificata dall'ordinanza integrativa n. 2367/2020;

preso atto che l'Amministrazione Comunale, avendo riscontrato il gradimento, sia da parte dell'utenza sia da parte delle associazioni di categoria, della succitata "tariffa di cortesia" anche nel corso del 2022, intende prorogarne la validità a tutto il corrente anno 2023;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 253224 del 3/12/2021, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;

dispone

che l'ordinanza n. 1968/2020, così come modificata dall'ordinanza integrativa n. 2367/2020, già prorogata con l'ordinanza n. 3144/2021, così come modificata dall'ordinanza n. 3148/2021, venga ulteriormente prorogata fino al giorno 31 DICEMBRE 2023, ferme restando le disposizioni contenute nella medesima e di seguito dettagliate:

1.

...(omissis)...

2.

Nei parcheggi con sosta regolamentata a pagamento posti nella Zona a Traffico Controllato all'interno delle mura medievali per soste della durata di un'ora e mezzo la tariffa applicata a tutti gli utenti è di € 1,00, come stabilito nell'Allegato alla D.G.C. n. 132 del 9/06/2020. Sono altresì adeguati a questa tariffa anche i pagamenti effettuati con modalità remota (App e SMS).

3. (punto soppresso con decorrenza 16/11/2020 dall'ordinanza n. 2367/2020 del 13/11/2020).

4.

Si dispone che sia provveduto, a cura di Consiag Servizi Comuni S.r.l., a rendere non visibile la segnaletica stradale verticale relativa all'Area Pedonale Urbana temporanea di cui all'ordinanza n. 1819/2022.


In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PT Mobilità e Infrastrutture - U.O.C. TPL, Traffico e Staff, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.


Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, Consiag Servizi Comuni S.r.l. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 27 gennaio 2023

Il Dirigente
(Arch. Riccardo Pallini)