Vista la D.G.C. n. 212 del 20 giugno 2023, avente per oggetto "Istituzione di un'area pedonale urbana temporanea nel centro storico";
dato atto che con la suddetta deliberazione è stato disposto che l'area pedonale urbana temporanea di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, "abbia validità dal 06/07/2023 al 10/09/2023, nei giorni dal giovedì alla domenica, dalle ore 18:30 alle ore 24:00, ad eccezione che per via Luigi Muzzi e per il tratto di via Santa Trinita compreso tra l'intersezione con via dei Sassoli e l'intersezione con via Marianna Nistri, per i quali, all'interno dello stesso arco temporale, viene ritenuto di limitare la validità dell'area pedonale ai soli giorni di giovedì, sempre dalle ore 18:30 alle ore 24:00";
dato atto, altresì, che con la stessa deliberazione della Giunta Comunale è stato disposto che "per tutta la validità dell'area pedonale urbana temporanea 2023 viene mantenuto il quadro di agevolazioni alla sosta, previsto dalla D.G.C. n. 132/2020 e disciplinato dall'ordinanza n. 1968/2020 e successive modifiche ed integrazioni, vigente fino al 31/12/2023";
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 253224 del 3/12/2021, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;
1. Area Pedonale Urbana Temporanea
che, dal 06 LUGLIO 2023 al 10 SETTEMBRE 2023, dalle ore 18:30 alle ore 24:00 dei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica e, limitatamente a Via Luigi Muzzi ed al tratto di Via Santa Trinita compreso tra l'intersezione con via dei Sassoli e l'intersezione con via Marianna Nistri, dalle ore 18:30 alle ore 24:00 dei giorni di giovedì, sia istituita un'Area Pedonale Urbana, così come rappresentata nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.
2. Ulteriori provvedimenti
2.1
Per tutto il periodo di validità dell'Area Pedonale Urbana temporanea, istituita in esecuzione della D.G.C. 212 del 20 giugno 2023 citata in premessa, "viene mantenuto il quadro di agevolazioni alla sosta, previsto dalla D.G.C. n. 132/2020 e disciplinato dall'ordinanza n. 1968/2020 e successive modifiche ed integrazioni, vigente fino al 31/12/2023", ovvero:
- tutti gli utenti potranno sostare, in orario notturno (18:00-08:00), all'interno del parcheggio in struttura del Serraglio alla tariffa, già precedentemente in vigore, di € 1,00.
- nei parcheggi con sosta regolamentata a pagamento posti nella Zona a Traffico Controllato all'interno delle mura medievali per soste della durata di un'ora e mezzo la tariffa applicata a tutti gli utenti è di € 1,00, come stabilito nell'Allegato alla D.G.C. n. 132 del 9/06/2020. Sono altresì adeguati a questa tariffa anche i pagamenti effettuati con modalità remota (App e SMS).
2.1.1
Si dispone inoltre che:
- dalle ore 00:00 alle ore 24:00 dei giorni dal giovedì alla domenica dal 6 luglio al 10 settembre 2023, i titolari di permessi delle categorie 1-8/A-15-2-8/B-25-8-10-35 possano sostare gratuitamente all'interno degli stalli di sosta regolamentati a pagamento ubicati nella seguente viabilità:
- dal 6 luglio al 10 settembre 2023, nei giorni e negli orari di validità dell'Area Pedonale Urbana temporanea, i titolari di permesso di categoria 6 possano sempre accedere e uscire dalle autorimesse.
2.2
In tutta l'Area Pedonale Urbana temporanea sia istituito il limite massimo di velocità di 10 km/h, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 10 km/h.
3. Varchi Area Pedonale Urbana temporanea
Si dispone che, nei giorni e negli orari di validità dell'Area Pedonale Urbana temporanea di cui alla presente ordinanza, i varchi d'accesso e d'uscita dalla stessa, dettagliati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della stessa ordinanza, siano dotati di barriere stradali di sicurezza, supportate da fasce rifrangenti e da dispositivi luminosi intermittenti, da collocarsi, a cura di Consiag Servizi Comuni S.r.l, in modo sfalsato per consentire il passaggio dei veicoli degli organi di Polizia, di soccorso, di pronto intervento e degli altri veicoli autorizzati di cui al punto 2.1.1.
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di predisporre adeguati controlli per il rispetto della presente ordinanza, avvalendosi, se del caso, di personale delle associazioni di volontariato convenzionate.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PT Mobilità e Infrastrutture - U.O.C. TPL, Traffico e Staff, ai fini della tutela della sicurezza e/o della
fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti
agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
Consiag Servizi Comuni S.r.l. dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza dei partecipanti all'evento, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno sia di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Consiag Servizi Comuni S.r.l., gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico di Consiag Servizi Comuni S.r.l. temporanea, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 22 giugno 2023