Vista la propria ordinanza n. 967/2023, con la quale venivano adottati i provvedimenti alla viabilità per consentire, limitatamente al marciapiede posto in via F. Cavallotti, nel tratto compreso tra il civico 2 ed il civico 8, il posizionamento di un ponteggio a sbalzo e di un'area di cantiere, con all'interno un castello di tiro, nonché in via del Serraglio, nel tratto compreso tra l'intersezione con via F. Cavallotti ed il civico 110, il posizionamento di un ponteggio, occorrenti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione edilizia all'immobile ivi ubicato;
vista la richiesta AOT 517 del giorno 13 giugno 2023, relativa alla proroga dei provvedimenti temporanei di viabilità necessari per il completamento dei suddetti lavori;
preso atto quindi che i suddetti lavori non potranno essere ultimati entro il giorno 24 giugno 2023;
verificato di poter accogliere la richiesta, pervenuta in data 13/06/2023, e di poter prorogare la sopra citata ordinanza n. 967/2023, confermando i provvedimenti di viabilità in essa disposti;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 253224 del 3/12/2021, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;
che l'ordinanza n. 967/2023 venga prorogata fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 15 LUGLIO 2023, fermi restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima e di seguito dettagliati:
1 Area di cantiere e ponteggio rastremato
LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica temporanea di pericolo: lavori;
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di marciapiede interessato dal ponteggio e dal cantiere, con all'interno il castello di tiro, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;
LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 10 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 10 Km/h, supportata da dispositivo luminoso intermittente.
L'intera area interessata dal cantiere, con all'interno il castello di tiro, e dal ponteggio sia adeguatamente recintata mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R n. 495 del 16 dicembre 1992, supportate da fasce rifrangenti e da dispositivi luminosi intermittenti, che dovranno essere apposti anche alle strutture del ponteggio.
Si dispone inoltre che:
- il suddetto ponteggio abbia una conformazione a sbalzo con le seguenti misure: prima parte con una larghezza di circa cm. 50-60 e un'altezza di circa ml. 4,00, proseguendo nella parte superiore per una profondità di circa ml. 1,20;
- al fine di garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione nonché degli addetti ai lavori, l'area di cantiere, con all'interno il castello di tiro, ed il ponteggio siano collocati in modo da mantenere libera da ingombri statici una corsia di larghezza sufficiente al transito in sicurezza dei veicoli di soccorso, di pronto intervento, del Trasporto Pubblico Locale e degli altri veicoli;
- siano mantenuti gli idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito nonché atti a garantire l'accesso pedonale in sicurezza ai fondi posti nei pressi dell'area interessata dai lavori.
2 Ponteggio standard
LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di pericolo: lavori;
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto stradale interessato dal ponteggio, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, secondo le modalità prescritte dal D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purché non inferiore a ml. 3,00, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea;
STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di pericolo: strettoia asimmetrica a destra;
LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 10 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 10 Km/h.
L'intera area interessata dalla collocazione del ponteggio e dai lavori sia adeguatamente recintata mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R n. 495 del 16 dicembre 1992, supportate da fasce rifrangenti e da dispositivi luminosi intermittenti, che dovranno essere apposti anche alle strutture del ponteggio.
Si dispone inoltre che:
- al fine di garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione nonché degli addetti ai lavori, il ponteggio sia collocato in modo da mantenere libera da ingombri statici una corsia di larghezza sufficiente al transito in sicurezza dei veicoli di soccorso, di pronto intervento e degli altri veicoli autorizzati;
- siano mantenuti gli idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, nonchè atti a garantire l'accesso pedonale in sicurezza ai fondi posti nei pressi dell'area interessata dai lavori;
- a cura di Consiag Servizi Comuni S.r.l. siano rimosse, per tutta la durata dei lavori in oggetto, le fioriere poste, rispettivamente, al civico 2 di via F. Cavallotti ed al civico 97 di via del Serraglio.
Autorizzazione al transito e alla sosta
La ditta esecutrice dei lavori dovrà preventivamente richiedere all'ufficio permessi di Consiag Servizi S.R.L (telefono 0574/870560) i permessi temporanei, validi per l'intera durata delle operazioni di trasloco, per i veicoli da autorizzare al transito e alla sosta nella ZTL "A" (0-24) e nella ZTL "B" 7:30/18:30. I permessi rilasciati dovranno essere esposti, in modo ben visibile, nella parte anteriore di ciascun veicolo autorizzato.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PT Mobilità e Infrastrutture - U.O.C. TPL, Traffico e Staff, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
La ditta esecutrice dei lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
La ditta esecutrice dei lavori, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 22 giugno 2023