Comune di Prato
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Servizio Mobilità e Infrastrutture - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 333/2023

Attività commerciale ambulante nell'area di parcheggio posta a margine della viabilità principale di via per Iolo, in prossimità dell'intersezione regolata a rotatoria con via Longobarda/via A. Guazzalotti.
il dirigente

Allo scopo di consentire lo stazionamento di un'attività commerciale ambulante all'interno dell'area di parcheggio posta a margine della viabilità principale di via per Iolo, in prossimità dell'intersezione regolata a rotatoria con via Longobarda/via A. Guazzalotti.come evidenziato nell'Allegato 1;

vista l' "Autorizzazione e Concessione" n. 6098/2023 (posteggio n. 48) del 25/01/2023, rilasciata dal Servizio Sviluppo Economico, Sueap e Tutela dell'Ambiente all'attività commerciale citata nella stessa;

visto il Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche, approvato con D.C.C. n. 6 del 5/02/2015 e s.m.i.;

visto il Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con D.C.C. n. 17 del 25/03/2021 e s.m.i.;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 253224 del 3/12/2021, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;

dispone

che dal giorno 14 FEBBRAIO 2023 al giorno 31 DICEMBRE 2034, nella sotto indicata area di parcheggio siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

  • Area di parcheggio posta a margine della viabilità principale di via per Iolo, in prossimità dell'intersezione regolata a rotatoria con via Longobarda/via A. Guazzalotti, come evidenziato nell'Allegato 1:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA 0-24, eccetto il veicolo dell'attività ambulante di cui alla concessione-autorizzazione n. 6098/2023 (posteggio n. 48), apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, d'eccezione e di rimozione forzata.


In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PT Mobilità e Infrastrutture - U.O.C. TPL, Traffico e Staff ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

Il Servizio Sviluppo Economico, Sueap e Tutela dell'Ambiente dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura del Servizio Sviluppo Economico, Sueap e Tutela dell'Ambiente;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. comunicazione all'indirizzo pmapposizionesegnaletica@comune.prato.it del Comando del Corpo di Polizia Municipale, prima della decorrenza del presente atto, dell'avvenuta apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; nella dichiarazione dovranno anche essere indicati i recapiti telefonici prontamente reperibili del concessionario autorizzato;
  4. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 N.C.d.S., il Servizio Sviluppo Economico, Sueap e Tutela dell'Ambiente, il concessionario autorizzato ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990, e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico del concessionario autorizzato, restando il Comune di Prato ed il suo personale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 14 febbraio 2023

Il Dirigente
(Arch. Riccardo Pallini)