Vista la propria ordinanza n. 1239/2023, con la quale si consentiva i lavori di pavimentazione tratta SS 719 Prato - Pistoia dal Km 8+250 al Km 11+680 in direzione di PISTOIA, a cura di ANAS;
vista l'ordinanza 274/2023/FI pervenuta da ANAS in data 15 maggio 2023, relativa all'adozione di appropriati provvedimenti di viabilità, per l'esecuzione del tappeto d'usura a partire dal 16/05/2023 fino al 06/06/2023 nella fascia oraria dalle ore 21,00 ale ore 6,00 del giorno successivo;
considerando pertanto di utilizzare temporaneamente la rete stradale comunale, in alternativa ai tratti della strada SS 719 per i lavori di cui in parola;
vista la richiesta pervenuta il giorno 6 Giugno 2023, dalla ditta esecutrice dei lavori, relativa alla proroga dei provvedimenti temporanei di viabilità necessari per il completamento dei suddetti lavori, fino alle ore 6,00 del 10 giugno 2023;
preso atto, quindi, che i suddetti lavori non potranno essere ultimati entro il giorno 6 Giugno 2023;
verificato di poter accogliere la richiesta, pervenuta in data 06/06/2023, e di poter prorogare la sopra citata ordinanza n. 1239/2023, confermando i provvedimenti di viabilità in essa disposti;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto il D.M. del 4 marzo 2013 "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (ai sensi dell'art. 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n.81/2008)".
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 253224 del 3/12/2021, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.
che, che l'ordinanza n. 1239/2023 venga prorogata fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 10 GIUGNO 2023, fermi restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima e di seguito dettagliati:
dalle ore 21,00 del giorno 07 GIUGNO 2023 fino alle ore 6,00 del 08 GIUGNO 2023;
dalle ore 21,00 del giorno 08 GIUGNO 2023 fino alle ore 6,00 del 09 GIUGNO 2023;
dalle ore 21,00 del giorno 09 GIUGNO 2023 fino alle ore 6,00 del 10 GIUGNO 2023;
1. Provvedimento principale (deviazioni)
il traffico proveniente da Firenze in direzione Pistoia, lungo la SS 719 (viale Leonardo da Vinci), sarà deviato, secondo le seguenti fasi, in;
1.1 Prima fase (tratto compreso dal Km 8+250 e il Km 8+800 della SS 719)
- via Pietro Nenni, via Marco Roncioni, via Galcianese, via san Paolo, via Suor Niccolina Infermiera, viale Nam Dinh, viale Chang Zhou, poi regolare su SS 719 (viale Leonardo da Vinci),
oppure:
- via Pietro Nenni, via di Gello, via di Reggiana, via delle Pleiadi, via Orione, viale Salvador Allende poi regolare su SS 719 (viale Leonardo da Vinci),
si specifica cha lungo il percorso della deviazione dovrà essere apposta segnaletica stradale con la scritta "DEVIAZIONE DECLASSATA (SS719) DIREZIONE PISTOIA" e FRECCIA DIREZIONALE;
1.2 Seconda fase (tratto compreso dal Km 8+800 e il Km 10+000 della SS 719)
- via Fernand Braudel, via Galcianese, via di san Paolo, via Suor Niccolina Infermiera, viale Nam Dinh, viale Chang Zhou, poi regolare su SS 719 (viale Leonardo da Vinci),
si specifica cha lungo il percorso della deviazione dovrà essere apposta segnaletica stradale con la scritta "DEVIAZIONE DECLASSATA (SS719) DIREZIONE PISTOIA" e FRECCIA DIREZIONALE;
1.3 Terza fase (tratto compreso dal Km 10+000 e il Km 11+680 della SS 719)
- viale Chang Zhou, viale Nam Dinh, inversione alla corona giratoria con via Suor Niccolina Infermiera, viale Nam Dinh, via Galcianese, via della Chiesa di Capezzana, via Olinto Nesi, via del Fondaccio, via della Lastruccia, via dei Trebbi, poi regolare su SS 719 (viale Leonardo da Vinci),
si specifica cha lungo il percorso della deviazione dovrà essere apposta segnaletica stradale con la scritta "DEVIAZIONE DECLASSATA (SS719) DIREZIONE PISTOIA" e FRECCIA DIREZIONALE;
2. Ulteriori provvedimenti
2.1 (da istituire durante la PRIMA FASE)
DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità;
DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, apponendo idonea e conforme segnaletica stradale di obbligo; direzione obbligatoria a sinistra;
2.2 (da istituire durante la SECONDA FASE)
DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità;
DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, apponendo idonea e conforme segnaletica stradale di obbligo; direzione obbligatoria a sinistra;
2.3 (da istituire durante la TERZA FASE)
DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità;
DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, apponendo idonea e conforme segnaletica stradale di obbligo; direzione obbligatoria a sinistra;
Durante l'esecuzione dei lavori l'area adibita a cantiere stradale dovrà essere opportunamente recintata mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992, n. 495.
Si prescrive che la segnaletica verticale fissa incompatibile con il dispositivo della presente ordinanza e per tutto il periodo di validità della stessa sia opportunamente occultata.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PT15 - Mobilità, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
ANAS, in solido con l'impresa esecutrice dei lavori, dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio Mobilità PT15 , ANAS, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ANAS ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico di ANAS, in solido con l'impresa esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 6 giugno 2023