Comune di Prato
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Servizio Mobilità e Infrastrutture - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 889/2022

Proroga ordinanza n. 2244/2021: area di cantiere e ponteggio in Piazza Santa Maria delle Carceri, civici 7-11.
il dirigente

Viste le proprie ordinanze n. 2244/2021 e n. 3149/2021, con le quali venivano rispettivamente adottati e prorogati i provvedimenti alla viabilità per consentire l'installazione di un'area di cantiere e di deposito di materiali edili e di un ponteggio, occorrenti per l'esecuzione di lavori di manutenzione edilizia all'immobile ubicato in Piazza Santa Maria delle Carceri, civici 7-11;

vista la richiesta AOT 190 del giorno 31/3/2022, relativa all'ulteriore proroga dei provvedimenti temporanei di viabilità necessari per il completamento dei suddetti lavori;

vista la nota, pervenuta in data 29/09/2021 dall'attività commerciale "Il Gelato del Liga", titolare dell'autorizzazione n. 377/2020, rinnovata con ordinanze n. 902/2021 e. n. 265/2022, punto 61, nella quale si dichiara "di aver preso visione degli elaborati e si rilascia il proprio nulla osta quanto all'interferenza con l'autorizzazione di occupazione suolo pubblico 902/2021, riferita alla mia attività";

preso atto quindi che i suddetti lavori non sono stati ultimati entro il giorno 31 marzo 2022;

verificato di poter accogliere la richiesta e di poter prorogare la sopra citata ordinanza n. 2244/2021, già prorogata con ordinanza n. 3149/2021, confermando i provvedimenti di viabilità in essa disposti;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 253224 del 3/12/2021, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;

dispone

che l'ordinanza n. 2244/2021, già prorogata con ordinanza n. 3149/2021, venga ulteriormente prorogata fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 30 GIUGNO 2022, fermi restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima e di seguito dettagliati:

  • Piazza Santa Maria delle Carceri, nel tratto compreso tra il civico 7 ed il civico 11, interamente ricompreso nell'area pedonale urbana:

è autorizzata la collocazione del ponteggio e dell'area di cantiere.

In prossimità dell'area interessata dall'intervento siano adottati i seguenti dispositivi segnaletici:

LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;

TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di piazza interessato dai lavori, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni.

L'intera area interessata dal ponteggio e dal cantiere dovrà essere opportunamente recintata mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R n. 495 del 16 dicembre 1992, supportate da fasce rifrangenti e da dispositivi luminosi intermittenti, che dovranno essere apposti anche alle strutture del ponteggio.

Si dispone altresì che:

- la ditta esecutrice dei lavori adotti, in corrispondenza di tutti i tratti con pavimentazione in pietra, ogni cautela utile a non arrecare danni alla pavimentazione stessa. In caso contrario, gli eventuali danni provocati dovranno essere tempestivamente segnalati al Comune di Prato, Servizio PT Infrastrutture e Mobilità, a cura della ditta esecutrice dei lavori e saranno addebitati a carico della medesima;

- siano mantenuti gli idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito nonché atti a garantire l'accesso pedonale in sicurezza alle attività commerciali poste nei pressi dell'area interessata dai lavori.

- l'area di cantiere ed il ponteggio siano collocati in modo da mantenere libera da ingombri statici una corsia di larghezza sufficiente al transito in sicurezza degli eventuali veicoli di soccorso, di pronto intervento, degli organi di Polizia ed autorizzati.

Autorizzazione al transito e alla sosta

La ditta esecutrice dei lavori dovrà preventivamente richiedere all'ufficio permessi di Consiag Servizi S.R.L (telefono 0574/870560) i permessi temporanei, validi per l'intera durata dell'intervento, per i veicoli da autorizzare al transito e alla sosta nella ZTL "A" (0-24) e nella ZTL "B" 7:30/18:30 e nell'APU di Piazza Santa Maria delle Carceri. I permessi rilasciati dovranno essere esposti, in modo ben visibile, nella parte anteriore di ciascun veicolo autorizzato.


In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PT - U.O.C. Trasporti, Traffico e Staff, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

La ditta esecutrice dei lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.


L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. comunicazione all'indirizzo pmapposizionesegnaletica@comune.prato.it del Comando del Corpo di Polizia Municipale, prima della decorrenza del presente atto, dell'avvenuta apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; nella dichiarazione dovranno anche essere indicati i recapiti telefonici prontamente reperibili dei soggetti responsabili del cantiere;
  4. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa;
  5. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, da parte della società So.Ri. S.p.A., che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PT - U.O.C. Trasporti e Traffico, la ditta esecutrice dei lavori, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 1 aprile 2022

Il Dirigente
(Arch. Riccardo Pallini)