Vista la propria ordinanza n. 741/2022 del 17 marzo 2022, relativa all'istituzione di uno stallo di sosta numerato per diversamente abili in via Fra' Bartolomeo, civico 124;
dato atto che nel titolo e nel corpo della succitata ordinanza è riportato il numero di autorizzazione 185265, cui è riservato il predetto stallo di sosta;
preso atto che tale numero corrisponde a quello del contrassegno, mentre il numero di autorizzazione, da riportare in ordinanza e sulla segnaletica verticale è il 13525, giusta il medesimo atto di rilascio a cura del Comando di Polizia Municipale del Comune di Prato, P.G. 268961/2021, del 28/12/2021, agli atti del Servizio PT Mobilità e Infrastrutture;
ritenuto, pertanto, di dover integrare la citata ordinanza n. 741/2022 sostituendo ogni riferimento al n. 185265 con il corretto n. 13525, corrispondente all'autorizzazione rilasciata dal Comando di Polizia Municipale;
visti gli artt. 5, comma 3, 6, 7, 39, 40, 158 e 188 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285;
visti gli artt. 120, 149 e 381 del Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione del citato codice, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
visti gli artt. 11 e 12 del D.P.R. n. 503/1996 e 74 del D. Lgs. n. 196/2003;
visto il "Regolamento per l'assegnazione di adeguati spazi di sosta ai titolari di contrassegno di parcheggio per disabili, ai sensi dell'articolo 381, comma 5, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495", approvato con D.C.C. n. 47 del 29.07.2021;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "T. U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 253224 del 3/12/2021, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;
che l'ordinanza n. 741/2022 sia modificata come segue:
nel titolo, al primo capoverso e al punto 1, secondo capoverso, del dispositivo il n. 185265 ivi riportato, riferito all'autorizzazione, è sostituito dal n. 13525.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PT - U.O.C TPL, Traffico e Staff, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, Consiag Servizi Comuni S.r.l. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s. m. i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 17 marzo 2022