Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 664/2022

Apertura al transito di nuova viabilità di collegamento tra via di Garduna e viale Alessandro Manzoni (S.P. 7 "di Iolo") e a servizio di un'area di sosta in via di Garduna: disciplina della circolazione e della sosta.
il dirigente

Vista la necessità di procedere all'apertura al traffico di nuova viabilità di collegamento tra via di Garduna e viale Alessandro Manzoni (S.P. 7 "di Iolo") e a servizio di un'area di sosta in via di Garduna;

vista la D.G.C. n. 158 del 6/07/2021, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo al "Collegamento stradale tra via Manzoni e via di Garduna";

vista la Determinazione Dirigenziale n. 1838 del 16/07/2021, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera di cui sopra;

dato che i lavori di realizzazione del progetto di cui sopra sono stati conclusi in data 01/03/2022;

vista la dichiarazione del Direttore dei Lavori, pervenuta in data 9/03/2022, nella quale è stata significata la "corretta e regolare esecuzione dei lavori";

dato atto che l'impianto segnaletico rappresentato nella cartografia è conforme al Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i.);

dato atto che la suddetta nuova viabilità è individuata nella rete stradale comunale come riportato nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

rilevata pertanto la necessità di ratificare la segnaletica stradale realizzata e di adottare provvedimenti permanenti di viabilità per disciplinare compiutamente la circolazione e la sosta nella descritta nuova viabilità;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che, dal giorno 11 MARZO 2022, nella viabilità sotto indicata siano adottati i seguenti provvedimenti permanenti:

1.

  • nuova viabilità di collegamento tra via di Garduna e viale Alessandro Manzoni (S.P. 7 "di Iolo") e a servizio di un'area di parcheggio in via di Garduna:

la circolazione e la sosta in detta viabilità sono disciplinate come illustrato nell'Allegato 1 (disciplina della circolazione e della sosta), parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

2. Revoca

La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altra precedente ordinanza, relativa alla disciplina della circolazione e della sosta in via di Garduna, nel tratto interessato dall'area di parcheggio modificata con il progetto di cui sopra, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova istituzione.


L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, della quale si dà atto con la presente ordinanza.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PT - Mobilità e Infrastrutture, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) e dell'art. 74 del relativo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 9 marzo 2022

Il Dirigente
(Arch. Riccardo Pallini)