Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 571/2022

Istituzione di divieti di sosta permanenti in Piazzale del Romito.
il dirigente

Allo scopo di incrementare la sicurezza stradale e la regolarità della sosta nel Piazzale del Romito è necessario istituire il divieto di sosta al di fuori degli appositi stalli ivi presenti;

vista la nota, con relativa scheda tecnica dell'intervento effettuato e dell'apposizione della segnaletica, pervenuta da Consiag Servizi Comuni S.r.l. in data 2 marzo 2022;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, e gli artt. 83 e 120 del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che dal giorno 5 MARZO 2022, nel sotto indicato piazzale, siano adottati i seguenti provvedimenti:

1

  • Piazzale del Romito:

DIVIETO DI SOSTA 00:00-24:00 CON RIMOZIONE FORZATA in tutta la piazza al di fuori degli appositi stalli contrassegnati, apponendo conforme idonea segnaletica stradale in pannello composito di divieto: divieto di sosta 00:00-24:00, con integrazioni di rimozione forzata e in tutta la piazza al di fuori degli appositi stalli contrassegnati.


Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PT Mobilità e Infrastrutture, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, Consiag Servizi Comuni S.r.l. a ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) e dell'art. 74 del relativo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 2 marzo 2022

Il Dirigente
(Arch. Riccardo Pallini)