Allo scopo di consentire il transito e la manovra di automezzi adibiti al trasporto e alla collocazione di un'opera nell'Area Pedonale Urbana di Piazza Santa Maria delle Carceri, a cura del Servizio PA - Cultura, Turismo e Comunicazione;
vista la richiesta pervenuta dal suddetto Servizio PA - Cultura, Turismo e Comunicazione in data 25 febbraio 2022, relativa all'adozione di appropriati provvedimenti temporanei di viabilità per lo svolgimento delle suddette operazioni;
visto il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 125 del 16.05.2020, convertito nella legge 14 luglio 2020, n. 74, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 177 del 15.07.2020, e, in particolare, l'art. 1, punto 14, per il quale "le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi...";
visto il D.P.C.M. 11 giugno 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 147 dell'11/06/2020, avente per oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 2 "Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali" nella parte in cui si riferisce al "...protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e le parti sociali, di cui all'Allegato 13...";
visto il citato Allegato 13, avente per oggetto "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri", al D.P.C.M. 11 giugno 2020;
visto il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";
visto il D.L. 14 gennaio 2021, n. 2 avente per oggetto "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 10 del 14 gennaio 2021, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ove è riportato che "All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021»;
visto il D.L. 23 febbraio 2021, n. 15 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
visto il D.P.C.M. 2 marzo 2021 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del Decreto Legge 23 febbraio 2021 n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 52 del 2/03/2021, Supplemento Ordinario n. 17;
visto l'art. 4 del succitato D.P.C.M. 2 marzo 2021, avente per oggetto Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali, il quale stabilisce che "sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali...rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13...";
visto il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 96 del 22-04-2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», nel quale, all'art. 1, comma 1, è stato disposto che "Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35";
visto l'art. 10 del citato D.L. 22.04.2021, n. 52 "Modifiche al decreto legge 5 marzo 2020, n. 19 e al decreto legge 16 maggio 2020, n. 33", nel quale, al comma 1, è stabilito che "all'art. 1, il comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «fino al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;
visto l'art. 10 del citato D.L. 22.04.2021, n. 52 "Modifiche al decreto legge 5 marzo 2020, n. 19 e al decreto legge 16 maggio 2020, n. 33", nel quale, al comma 2, è stabilito che "all'art. 3, il comma 1, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;
visto il D.L. n. 65 del 18 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 117 del 18.05.2021, avente per oggetto "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19", il quale, all'art. 12 "Linee guida e protocolli", dispone che "I protocolli e le linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome";
vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.148 del 23-6-2021;
visto il D.L. 23 luglio 2021, n. 105, avente per oggetto «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 175 del 23-07-2021, il quale, all'art. 1, dispone che "In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021";
visto l'art. 2, comma 1, del citato D.L. 23 luglio 2021, n. 105, il quale dispone che "All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «fino al 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021.». All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
visto il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 305 del 24-12-2021, nel quale, all'art. 1, è stabilito che "In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022";
visto l'art. 2 del suddetto D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, avente per oggetto "Modifiche al Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 e al Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33", il quale stabilisce, al comma 1, che: All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2022.» e, al comma 2, che All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»;
visto l'art. 18 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, ove si dispone che "Fino al 31 marzo 2022 si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021";
vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 40 del 22 aprile 2020 avente per oggetto "COVID-19 - Disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati";
vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 57 del 17 maggio 2020 avente per oggetto "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Avvio della fase 2" e, in particolare, il punto 12 del dispositivo, ove è significato di "di confermare quanto disposto con le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Ordinanza n. 40 del 22.04.2020...", e il terzo capoverso delle "Disposizioni finali" ove "è confermata la validità delle ordinanze n. 40 del 22.04.2020...";
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 253224 del 3/12/2021, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C;
1 Transito dei mezzi ed arrivo in Piazza Santa Maria delle Carceri
che il giorno 2 MARZO 2022, dalle ore 04:30 alle ore 07:30, nella sotto elencata viabilità siano adottati i seguenti provvedimenti:
è autorizzato il transito dei mezzi d'opera targati rispettivamente EY846VE, GC518RN, 4271KGB e FM217KL nelle corsie riservate al Trasporto Pubblico Locale ed agli altri autorizzati.
2. Ulteriori provvedimenti
2.1
che il giorno 2 MARZO 2022, dalle ore 4:30 fino al termine delle operazioni di posizionamento dell'opera e comunque non oltre le ore 9:00, nella sotto indicata piazza siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di piazza interessato dalle suddette operazioni, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni.
L'intera area interessata dall'esecuzione delle suddette operazioni dovrà essere opportunamente recintata mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R n. 495 del 16 dicembre 1992, supportate da fasce rifrangenti e dispositivi luminosi intermittenti.
Si dispone altresì che:
- l'impresa esecutrice delle sopra descritte operazioni adotti, in corrispondenza di tutti i tratti con pavimentazione in pietra, ogni accorgimento utile a non arrecare danni alla pavimentazione della piazza. In caso contrario, gli eventuali danni provocati dovranno essere tempestivamente segnalati al Comune di Prato, Servizio PT Mobilità e Infrastrutture, a cura della stessa impresa e saranno addebitati a carico della medesima;
- siano mantenuti gli idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito;
- gli automezzi in sosta nella parte di piazza Santa Maria delle Carceri adibita alla circolazione veicolare, di collegamento tra viale Piave e via San Bonaventura, siano collocati parallelamente ai pioli di delimitazione dell'area pedonale in modo da mantenere una corsia di larghezza sufficiente al transito in sicurezza dei veicoli di soccorso, di pronto intervento, del trasporto pubblico locale e degli altri autorizzati. Gli stessi automezzi siano costantemente presidiati da personale dell'impresa esecutrice delle operazioni, che ne abbia la disponibilità alla pronta rimozione in caso di necessità.
2.2 Divieti di sosta
che il giorno 2 MARZO 2022, dalle ore 4:00 fino al termine delle operazioni di manovra degli automezzi e comunque non oltre le ore 8:00, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata.
Si dispone che, al fine di consentire l'effettuazione delle necessarie manovraed'inversione di marcia, l'automezzo targato GC518RN impegni contromano il tratto di via Dante di cui all'Allegato 1, previa adozione, da parte del personale di scorta dell'impresa, adeguatamente dotato di pettorina catarifrangente e paletta, della SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE veicolare e pedonale.
4. Deviazione servizi di trasporto pubblico locale
Dall'inizio del servizio fino a cessate esigenze, connesse allo stazionamento e alla manovra degli automezzi a supporto delle operazioni di cui sopra, i servizi di trasporto pubblico locale subiranno le seguenti modifiche d'esercizio:
Da piazza San Marco deviazione in: via Pomeria, da dove riprenderà il percorso ordinario.
Il gestore del servizio di trasporto pubblico locale dovrà dare ampia informazione all'utenza delle modifiche al servizio presso le paline interessate, a bordo dei mezzi e tramite tutti gli altri canali informativi aziendali.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PT Lavori Pubblici e Mobilità - U.O.C. TPL, Traffico e Staff, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione il Comando del Corpo di Polizia Municipale, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
L'impresa esecutrice delle operazioni, incaricata dal Servizio PA del Comune di Prato, dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari alla sicurezza ed alla fluidità della circolazione nonché alla sicurezza dei partecipanti, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PT Lavori Pubblici e Mobilità - U.O.C. TPL, Traffico e Staff, il Servizio PA Cultura, Turismo e Cominicazione, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S., l'impresa incaricata dal Servizio PA del Comune di Prato ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro sarà a carico dell'impresa esecutrice delle operazioni, incaricata dal Servizio PA del Comune di Prato, restando il Comune di Prato ed il suo personale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 25 febbraio 2022