Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 560/2022

Integrazione all'ordinanza n. 265/2022, punto 4: installazione di strutture per attività di ristoro in via G. Mazzoni, civici 7-9, ed in via dell'Accademia, sul lato opposto al civico 3.
il dirigente

Vista la propria ordinanza n. 265/2022, punto 4, inerente all'installazione di strutture esterne per attività di ristoro in via Giuseppe Mazzoni, civici 7-9, aut. n. 120/2020, rinnovata con atto So.Ri. S.p.A. n. 143/2022, prot. 1706/2022;

preso atto della richiesta pervenuta da So.Ri. S.p.A. in data 23 febbraio 2022, relativa all'estensione delle strutture di ristoro all'aperto, a servizio dell'attività commerciale di cui all'autorizzazione succitata, in via dell'Accademia, sul lato opposto al civico 3;

dato atto del sopralluogo effettuato da personale dell'U.O.C. TPL, Traffico e Staff in data 01/03/2022 in via dell'Accademia ed in via Giuseppe Mazzoni;

dato atto, altresì, che, in esito alle risultanze del citato sopralluogo, è emersa la necessità di: 1) correggere le misure indicate al punto 4 dell'ordinanza n. 265/2022, in quanto inferiori a quelle reali; 2) disciplinare l'ulteriore collocazione delle strutture di ristoro all'aperto in via dell'Accademia;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 16 dicembre 2021, avente per oggetto "Regolamento per l'occupazione suolo pubblico mediante strutture esterne per il ristoro all'aperto (dehors), approvato con D.C.C. 56 dell'11/07/2012. Modifiche";

preso atto delle condizioni riportate nella suddetta autorizzazione, ovvero "L'installazione prevede l'uso di due aree pubbliche, una su via Mazzoni, antistante il locale, in ampliamento ad un'occupazione già esistente, ed una su Via dell'Accademia; per una migliore comprensione di quanto richiesto si rimanda alla documentazione allegata all'istanza. Alla luce di quanto rilevabile da tale documentazione, il Servizio Mobilità e Infrastrutture, per quanto di competenza, vista anche la documentazione integrativa prodotta per mail dal richiedente direttamente al Servizio scrivente in data 17/02/22 (che si allega al presente parere) esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni: gli arredi dovranno essere di tipo facilmente rimovibile";

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli avventori;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 253224 del 3/12/2021, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;

dispone

che, dal giorno 1° MARZO 2022 al giorno 30 GIUGNO 2022, il punto 4 dell'ordinanza n. 265/2022, sia sostituito come segue:

4. Autorizzazione 120/2020

4.1

  • Via Giuseppe Mazzoni, sul fronte dei civici 7-9, per una lunghezza di circa ml. 3,90 ed una profondità di circa ml. 3,00:

TRANSITO VIETATO AI PEDONI, limitatamente alle fasi di montaggio e di smontaggio del dehors, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni.

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;

RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, secondo le modalità prescritte dal D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purché non inferiore a ml. 3,00, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea;

STRETTOIA ASIMMETRICA A SINISTRA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di pericolo: strettoia asimmetrica a sinistra;

LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 10 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 10 Km/h.

Si prescrive inoltre che le strutture del dehors siano collocate in modo da consentire il transito, in sicurezza, dei veicoli di emergenza, di soccorso e di pronto intervento nonché degli altri autorizzati.

Si prescrive altresì che le strutture in parola siano supportate da apposita segnaletica stradale verticale di "Segni sugli ostacoli, anomalie e punti critici stradali" (Figura II 470 Art. 175 Reg. Esec. N.C.d.S. D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i.) da apporre in prossimità delle stesse, secondo il senso di circolazione, unitamente a fasce rifrangenti.

4.2

  • Via dell'Accademia, sul lato opposto al civico 3, per una lunghezza di circa ml. 4,25 ed una profondità di circa ml. 0,80:

TRANSITO VIETATO AI PEDONI, limitatamente alle fasi di montaggio e di smontaggio del dehors, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni.

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;

RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, secondo le modalità prescritte dal D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purché non inferiore a ml. 3,00, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea;

STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di pericolo: strettoia asimmetrica a destra;

LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 10 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 10 Km/h.

Si prescrive inoltre che le strutture del dehors siano collocate:

- ad una distanza non inferiore a ml. 5 dall'intersezione con via Giuseppe Mazzoni;

- in modo da consentire il transito, in sicurezza, dei veicoli di emergenza, di soccorso e di pronto intervento nonché degli altri autorizzati;

- siano supportate da apposita segnaletica stradale verticale di "Segni sugli ostacoli, anomalie e punti critici stradali" (Figura II 470 Art. 175 Reg. Esec. N.C.d.S. D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i.) da apporre in prossimità delle stesse, secondo il senso di circolazione, unitamente a fasce rifrangenti.


Si specifica che l'ordinanza n. 265/2022 è confermata in ogni altra sua parte.



In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PT - U.O.C. TPL, Traffico e Staff, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

L'attività commerciale di cui all'autorizzazione n. 169/2022, dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura e spese dell'attività commerciale di cui all'autorizzazione n. 169/2022;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. comunicazione all'indirizzo pmapposizionesegnaletica@comune.prato.it del Comando del Corpo di Polizia Municipale, prima della decorrenza del presente atto, dell'avvenuta apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; nella dichiarazione dovranno anche essere indicati i recapiti telefonici prontamente reperibili dei responsabili dell'attività commerciale interessata;
  4. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa.
  5. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, da parte della società So.Ri. S.p.A., che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PT U.O.C. TPL, Traffico e Staff, l'attività commerciale di cui all'autorizzazione n. 169/2022, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico dell'attività commerciale di cui autorizzazione n. 169/2022, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 1 marzo 2022

Il Dirigente
(Arch. Riccardo Pallini)