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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 358/2022

Integrazione all'ordinanza 342/2022: ponteggio a sbalzo in via di Casale, civico 155/b.
il dirigente

Vista la propria ordinanza n. 342/2022, con la quale sono stati adottati provvedimenti temporanei di viabilità per consentire, sul marciapiede posto in via di Casale, in prossimità del civico 155/b, il posizionamento di un ponteggio a sbalzo occorrente per l'esecuzione di lavori di manutenzione edilizia all'immobile ivi ubicato;

vista la "Dichiarazione relativa allo Svolgimento dei Lavori in Sicurezza", pervenuta in data 4 febbraio 2022, dal Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza, nella quale è stato significato che:" ...è indispensabile avere l'ingombro del ponteggio fino a terra e non a sbalzo in modo da consentire agli operai del cantiere di operare in completa sicurezza mentre vengono esegute le lavorazioni di consolidamento e deumidificazione, che saranno eseguite al piano terra in corrispondenza del fronte strada, in quanto altrimenti sarebbero esposti al rischio di investimento"..;

vista l'ulteriore precisazione, pervenuta dal suddetto tecnico, soggetto titolare della specifica responsabilità e competenza, in data 4 febbraio 2022, nella quale è stato significato che: "A seguito di mio sopralluogo effettuato presso il cantiere in oggetto, preciso che con il ponteggio installato, la larghezza della carreggiata è di 4,96 m";

rilevata pertanto la necessità di integrare la suddetta ordinanza n. 342/2022;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 253224 del 3/12/2021, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;

dispone

che il dispositivo dell'ordinanza n. 342/2022, sia sostituito come segue:

che, dal giorno 17 FEBBRAIO 2022 fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 22 APRILE 2022, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

  • Via di Casale, in prossimità del civico 155/b, per una lunghezza di circa ml. 13,00:

LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;

TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di marciapiede e/o stradale interessato dal ponteggio, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;

RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, secondo le modalità prescritte dal D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purché non inferiore a ml. 3,00, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea;

STRETTOIA E SENSO UNICO ALTERNATO con TRANSITO ALTERNATO A VISTA:

STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA, per il flusso veicolare proveniente da via Argine del Fosso e diretto verso via Tobbianese, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di pericolo: strettoia asimmetrica a destra;

SEGNI SUGLI OSTACOLI, ANOMALIE E PUNTI CRITICI STRADALI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di: segni sugli ostacoli, anomalie e punti critici stradali (Fig. II 470 Art. 175);

SEGNALE DI PASSAGGIO OBBLIGATORIO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: segnale di passaggio obbligatorio (Fig. II.82/a Art. 122);

DARE PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI, per il flusso veicolare proveniente da via Argine del Fosso e diretto verso via Tobbianese, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di precedenza: dare precedenza nei sensi unici alternati;

STRETTOIA ASIMMETRICA A SINISTRA, per il flusso veicolare proveniente dal lato di via Tobbianese e diretto verso via Borgo di Casale, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di pericolo: strettoia asimmetrica a sinistra;

DIRITTO DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI, per il flusso veicolare proveniente dal lato di via Tobbianese e diretto verso via Borgo di Casale, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di precedenza: diritto di precedenza nei sensi unici alternati;

LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 20 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 20 Km/h.

L'intera area interessata dal ponteggio dovrà essere adeguatamente recintata mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R n. 495 del 16 dicembre 1992, supportate da fasce rifrangenti e dispositivi luminosi intermittenti, che dovranno essere apposti anche alle strutture del ponteggio.

Si dispone inoltre che, al fine di garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione nonché degli addetti ai lavori, il ponteggio sia collocato in modo da mantenere libera da ingombri statici una corsia di larghezza sufficiente al transito in sicurezza dei veicoli di soccorso, di pronto intervento e degli altri veicoli.


Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PT Lavori Pubblici e Mobilità - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S., l'impresa esecutrice dei lavori ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 8 febbraio 2022

Il Dirigente
(Arch. Francesco Caporaso)