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Servizio Mobilità e Infrastrutture - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 18/2023

Area di sosta per ecofurgone di Alia S.p.A. in via Cristoforo Colombo.
il dirigente

Premesso che occorre disciplinare la sosta di mezzi dell'azienda di igiene urbana, Alia S.p.A, denominati "ecofurgoni", in via Cristoforo Colombo per la raccolta di rifiuti, di piccole dimensioni e in quantità limitata, provenienti da utenze domestiche nonché per attività informativa sulla corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti stessi;

dato atto che la sosta dei suddetti veicoli avverrà nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì feriali, dalle ore 13:30 alle ore 19:00;

vista la comunicazione di Alia S.p.A. del giorno 23 dicembre 2022, relativa ai giorni ed agli orari di sosta dell'ecofurgone e all'adozione dei conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

rilevata la necessità di adottare appropriati provvedimenti di viabilità per garantire la fluidità della circolazione stradale nonché per motivi di sicurezza della circolazione medesima e degli addetti alle operazioni di raccolta;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo, da parte dell'azienda di igiene urbana, di riparare eventuali danni derivanti dalle operazioni a cura di Alia S.p.A.;

visti gli artt. 5, comma 3, 7 e 27 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 (N.C.d.S.) e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495);

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che dal giorno 23 GENNAIO 2023, dalle ore 13:30 alle ore 19:00 dei giorni di lunedì, mercoldì e venerdì feriali, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

1

  • Via Cristoforo Colombo, negli stalli di sosta evidenziati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, eccetto i mezzi ALIA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, d' eccezione e di rimozione forzata.

2. Revoca

La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altra eventuale precedente ordinanza, che disciplini la sosta negli stalli di cui all'Allegato 1, che risulti in contrasto con i provvedimenti di nuova istituzione.












L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, della quale si dà atto con la presente ordinanza.


S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Alia S.p.A., gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 9 gennaio 2023

Il Dirigente
(Arch. Riccardo Pallini)