Premesso che occorre disciplinare la sosta di mezzi dell'azienda di igiene urbana, Alia S.p.A, denominati "ecofurgoni", in via Cristoforo Colombo per la raccolta di rifiuti, di piccole dimensioni e in quantità limitata, provenienti da utenze domestiche nonché per attività informativa sulla corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti stessi;
dato atto che la sosta dei suddetti veicoli avverrà nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì feriali, dalle ore 13:30 alle ore 19:00;
vista la comunicazione di Alia S.p.A. del giorno 23 dicembre 2022, relativa ai giorni ed agli orari di sosta dell'ecofurgone e all'adozione dei conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
rilevata la necessità di adottare appropriati provvedimenti di viabilità per garantire la fluidità della circolazione stradale nonché per motivi di sicurezza della circolazione medesima e degli addetti alle operazioni di raccolta;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo, da parte dell'azienda di igiene urbana, di riparare eventuali danni derivanti dalle operazioni a cura di Alia S.p.A.;
visti gli artt. 5, comma 3, 7 e 27 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 (N.C.d.S.) e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495);
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 23 GENNAIO 2023, dalle ore 13:30 alle ore 19:00 dei giorni di lunedì, mercoldì e venerdì feriali, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
1
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, eccetto i mezzi ALIA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, d' eccezione e di rimozione forzata.
2. Revoca
La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altra eventuale precedente ordinanza, che disciplini la sosta negli stalli di cui all'Allegato 1, che risulti in contrasto con i provvedimenti di nuova istituzione.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Alia S.p.A., gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 9 gennaio 2023