Comune di Prato
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Servizio Mobilità e Infrastrutture - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 3448/2022

Corsa podistica non competitiva denominata "5 Km di Buon Natale con il sorriso" in varie vie organizzata dall'ASD Prato Promozione.
il dirigente

Vista la richiesta pervenuta in data 16 dicembre 2022 dall'A.S.D. Prato Promozione, relativa all'adozione, per il giorno 24 dicembre 2022, di provvedimenti temporanei di viabilità in varie vie della città allo scopo di svolgere una manifestazione sportiva consistente in una corsa podistica non competitiva di km 5 denominata "5 Km di Buon Natale con il sorriso", con partenza prevista per le ore 14:30 in via Mino da Fiesole, presso l'attività commerciale "il Campione", ed arrivo programmato per le ore 16:30 nella medesima via Mino da Fiesole;

acquisito, in data 16 dicembre 2022, il PIANO DI EMERGENZA, redatto dal tecnico abilitato incaricato dall'organizzazione della manifestazione sportiva, soggetto titolare della specifica responsabilità e competenza;

vista la nota pervenuta dal Comando di Polizia Municipale in data 17/12/2022, nella quale viene significato che: "richiamata la finalità della "Linea guida …" allegata alla Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno 18 luglio 2018 (Piantedosi) di fornire "le indicazioni da seguire per la caratterizzazione e il dimensionamento delle misure di sicurezza finalizzate al contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche che si tengono in luoghi all'aperto in cui si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti", questo Comando prende atto, per quanto afferente alla propria competenza (viabilità), della relazione per la valutazione dei rischi per lo svolgimento dell'evento in oggetto redatta dal tecnico incaricato, soggetto titolare della specifica responsabilità e competenza";

visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

visto lo Statuto del Comune di Prato, approvato con D.C.C. n. 284 del 07/10/1991 e successive modificazioni ed integrazioni;

ravvisata la propria competenza ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

visti gli artt. 5, 7, 9 e 190 del D. Lgs 30.04.1992, n. 285 (N.C.d.S.) e successive modificazioni ed integrazioni;

preso atto che la richiesta si riferisce ad una manifestazione sportiva avente carattere non competitivo;

visto il percorso scelto per lo svolgimento della manifestazione sportiva;

preso atto che la manifestazione interesserà strade ricadenti nel territorio del Comune di Prato;

visto il Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con D.C.C. n. 89 del 31 maggio 2005;

vista la risoluzione del Dipartimento delle Entrate del 07/12/1995, prot. 280, relativa all'occupazione di suolo pubblico in occasione di manifestazioni sportive;

rilevato che non sono emersi elementi ostativi allo svolgimento della manifestazione sportiva;

ritenuto che, per quanto di competenza, nulla osta allo svolgimento della predetta manifestazione sportiva non competitiva a condizione che siano rispettate le prescrizioni e gli adempimenti di seguito indicati, in particolare a carico degli organizzatori;

ritenuto di dover garantire comunque la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale ed il corretto e regolare svolgimento della manifestazione in oggetto;

rilevata la necessità di adottare la sospensione della circolazione sulle strade interessate per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti;

richiamato l'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 253224 del 3/12/2021, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;

dispone

1. Divieti di sosta e di transito

che il giorno 24 DICEMBRE 2022, dalle ore 12:00 fino al termine della manifestazione sportiva e comunque non oltre le ore 18:30, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

  • Via Mino da Fiesole, nel tratto compreso tra il civico 22 e l'intersezione con Via B. Cellini:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, eccetto i veicoli di supporto alla manifestazione sportiva, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, di eccezione e di rimozione forzata;

DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità.

1.2 Deviazione

Durante detta chiusura il traffico veicolare sarà deviato in:

Viale della Repubblica, Viale Montegrappa, Via B. Cellini -- oppure -- Via B. Cellini, Via F. Ferrucci, Viale della Repubblica e Via Mino da Fiesole.


1.3 Ulteriori provvedimenti

Al fine di attuare la suddetta deviazione nelle sotto elencate vie siano adottati i seguenti provvedimenti alla viabilità:

1.3.1

  • Via Mino da Fiesole, in corrispondenza dell'intersezione con Viale della Repubblica:

STRADA SENZA USCITA, in direzione di Via B. Cellini, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di: strada senza uscita;

1.3.2

  • Via Benvenuto Cellini, in entrambe le direttrici di marcia, in corrispondenza dell'intersezione con Via M. da Fiesole:

DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria diritto;

1.3.3

  • Piazzale Enrico Coveri, in corrispondenza dell'intersezione con Via M. da Fiesole:

DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, verso il Viale della Repubblica, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a sinistra.

1.4 Preavvisi

E' fatto carico agli organizzatori della manifestazione sportiva di dare adeguata informazione all'utenza mediante la collocazione di un congruo numero di pannelli di preavviso in corrispondenza delle sottoelencate intersezioni:

  • Viale della Repubblica, in corrispondenza dell'intersezione con Via M. da Fiesole;
  • Via Francesco Ferrucci, in corrispondenza dell'intersezione con Via B. Cellini;
  • Viale Montegrappa, in corrispondenza dell'intersezione con Via B. Cellini.

2. Percorso della gara podistica

che il giorno 24 DICEMBRE 2022, dalle ore 14:30 fino al passaggio della manifestazione sportiva e comunque non oltre le ore 16:30, nelle sotto elencate vie siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

2.1 Percorso di Km 5:

  • Via Mino da Fiesole, nel tratto compreso tra l'attività commerciale "Il Campione"(partenza della corsa) e Via B. Cellini;
  • Via Benvenuto Cellini, nel tratto compreso tra Via M. da Fiesole e Viale Montegrappa;
  • Viale Montegrappa, nel tratto compreso tra Via B. Cellini e l'area attrezzata a verde pubblico posta tra Viale Montegrappa e Viale della Repubblica;
  • Area a verde pubblico posta tra Viale Montegrappa e Viale della Repubblica;
  • Pista ciclabile "Gino Bartali", nel tratto compreso tra l'area a verde pubblico (posta tra Viale Montegrappa e Viale della Repubblica) e Piazzale Porta Fiorentina;
  • Piazzale Porta Fiorentina, nel tratto a scorrimento compreso tra la pista ciclabile "G. Bartali" ed il Ponte Venti Settembre;
  • Ponte Venti Settembre;
  • Pista ciclabile "Fausto Coppi", nel tratto compreso tra il Ponte Venti Settembre ed il Ponte al Mercatale;
  • Ponte al Mercatale;
  • Piazza Mercatale, limitatamente ai n. 2 (due) attraversamenti pedonali compresi, rispettivamente, tra il Ponte al Mercatale e l'area attrezzata a verde pubblico e tra quest'ultima e via G. Garibaldi;
  • Via Giuseppe Garibaldi;
  • Piazza Duomo, nel tratto a scorrimento compreso tra Via G. Garibaldi e Via G. Mazzoni;
  • Via Giuseppe Mazzoni;
  • Piazza del Comune, tratto a collegamento tra l'intersezione con Via G. Mazzoni e l'intersezione con Via Ricasoli;
  • Via Ricasoli;
  • Piazza San Francesco, nel tratto a scorrimento compreso tra Via Ricasoli e Via San Bonaventura;
  • Via San Bonaventura;
  • Piazza Santa Maria delle Carceri, nel tratto a scorrimento compreso tra Via S. Bonaventura e Viale Piave;
  • Viale Piave (senza interessare le corsie riservate al trasporto pubblico locale ed agli altri veicoli autorizzati);
  • Piazza San Marco, nel tratto a scorrimento compreso tra Viale Piave e Via F. Ferrucci;
  • Via Francesco Ferrucci, nel tratto compreso tra Piazza S. Marco e Via Santa Gonda;
  • Via Santa Gonda, nel tratto compreso tra Via F. Ferrucci e Viale Montegrappa;
  • Viale Montegrappa, nel tratto compreso tra Via Santa Gonda e Via B. Cellini;
  • Via Benvenuto Cellini, nel tratto compreso tra Viale Montegrappa e Via M. da Fiesole;
  • Via Mino da Fiesole, nel tratto compreso tra Via B. Cellini e l'attività commerciale "Il Campione" (arrivo della corsa):

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE, limitatamente alle fasi di passaggio dei partecipanti alla corsa podistica non competitiva.

Si dispone che in tutti i tratti stradali che la corsa podistica non competitiva debba eventualmente percorrere in senso contrario a quello ordinario di circolazione, gli organizzatori adottino la massima cautela a mezzo di movieri a terra, opportunamente dotati di pettorina catarifrangente e di paletta, da dislocare lungo le vie interessate e, in particolare, in prossimità di tutte le intersezioni presenti.


In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PT - U.O.C. TPL, Traffico e Staff ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

DALLE STRADE LATERALI AL PERCORSO SARA' CONSENTITO L'ATTRAVERSAMENTO IN ASSENZA DI CONCORRENTI.

In ciascun punto del percorso la limitazione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei partecipanti alla manifestazione sportiva.

Si evidenzia fin d'ora che, in esito ai contatti telefonici intercorsi, il Comando di Polizia Municipale non sarà in grado di poter assicurare, con il personale a propria disposizione per il giorno indicato, un servizio di scorta. Pertanto, salvo che non sia prevista la scorta da parte di altri Organi di Polizia Stradale, dovrà essere assicurata, a cura e a spese degli stessi organizzatori, l'assistenza di un idoneo servizio di scorta tecnica composta da personale abilitato ed in numero adeguato a tutelare la sicurezza della circolazione e dei partecipanti, in osservanza di quanto disposto in materia. Nel rispetto delle norme della circolazione stradale e con il dovuto anticipo, dovrà essere assicurata la segnalazione, in entrambi i sensi di marcia, della manifestazione, ponendo in essere ogni opportuna misura atta ad evitare pericoli o incidenti, assicurando altresì adeguata segnalazione dell'inizio e della fine della manifestazione sportiva.

AVVERTE

che i responsabili dell'organizzazione della manifestazione sportiva di cui trattasi debbano adottare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione secondo quanto previsto dal N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, e dal suo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495, in particolare:

sia rispettato il percorso previsto;

i partecipanti osservino comunque una condotta improntata al pieno e rigoroso rispetto delle norme di comportamento previste dal Nuovo Codice della Strada, in particolare dall'art. 190 dello stesso e dalle regole di comune prudenza;

la manifestazione podistica si svolga nell'osservanza delle norme e dei regolamenti sportivi vigenti in materia e delle norme di sicurezza vigenti;

la manifestazione sopra citata non dovrà assumere alcun carattere agonistico e pertanto è assolutamente vietata qualsiasi forma di gara tra i partecipanti;

i responsabili della manifestazione podistica adottino tutte le opportune cautele per garantire la sicurezza dei partecipanti nonché per curare che gli stessi osservino le norme del Nuovo Codice della Strada, dei regolamenti sportivi vigenti in materia e le prescrizioni indicate;

prima e durante la manifestazione sportiva sia effettuata, a cura e sotto la responsabilità degli organizzatori, una costante vigilanza delle aree interessate, al fine di accertare la piena transitabilità delle strade e dei percorsi e di evitare la presenza di eventuali ostacoli, pericoli o impedimenti per i partecipanti e gli spettatori;

sia garantita, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e delle regole dettate dalla comune prudenza ed esperienza e con proprio personale munito sia degli idonei indumenti rifrangenti - che lo rendano facilmente e sicuramente avvistabile dai conducenti dei veicoli che sopraggiungono - sia di segni di riconoscimento e di adeguati strumenti di segnalazione, una costante ed idonea sorveglianza di tutto il percorso e delle aree di sosta dei partecipanti ed eventualmente del pubblico;

sia osservata la massima attenzione alle intersezioni stradali che interessano lo svolgimento dell'evento al fine di avvisare e presegnalare gli altri utenti della strada tempestivamente, efficacemente ed in modo non equivoco della manifestazione in atto e del sopraggiungere dei partecipanti;

sia data a cura degli organizzatori la massima pubblicità all'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione;

sia assicurata dagli organizzatori l'assistenza di una adeguata scorta tecnica composta da personale idoneo secondo la normativa in materia, che, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e con il dovuto anticipo, assicuri la segnalazione, in entrambi i sensi di marcia, della manifestazione in atto, ponendo in essere ogni opportuna misura tesa ad evitare pericoli o incidenti;

prima dell'inizio della manifestazione sportiva sia dato avviso a tutti i partecipanti alla manifestazione dell'esatta ubicazione, natura e tipologia dei vari punti pericolosi o di eventuali ostacoli fissi presenti lungo il percorso, ovvero di ogni altra circostanza che possa determinare pericolo, fornendo specifiche indicazioni circa cautele e comportamenti da adottare per superarli;

sia verificata, durante tutta la durata della manifestazione podistica, la sicura percorribilità delle strade interessate dalla stessa, adottando, in caso contrario, tutte le opportune cautele e, se del caso, l'immediata sospensione della manifestazione in oggetto;

sia disposta, se opportuna, la transennatura dei tratti antecedenti e successivi la zona di partenza e di arrivo al fine della tutela dei partecipanti;

sia garantita una costante ed adeguata assistenza sanitaria con la presenza di almeno un'autoambulanza con medico a bordo;

qualora il percorso comprenda strade sulle quali si svolgono servizi pubblici di linea nell'orario di svolgimento della manifestazione sportiva, gli organizzatori preavvisino almeno 24 (ventiquattro) ore prima la direzione movimento del gestore del trasporto pubblico;

sia assicurata, ai sensi dell'art. 360 del D.P.R. n. 495/1992, la segnalazione dell'inizio e della fine della manifestazione;

sia tenuto sul luogo della manifestazione sportiva copia del presente provvedimento affinché gli organizzatori possano esibirlo ad ogni richiesta da parte degli organi di controllo;

sia impedito al pubblico di sostare in posizioni in cui possa verificarsi intralcio o pericolo per l'incolumità dello stesso o dei partecipanti alla manifestazione sportiva, collocando, se del caso, idonei dispositivi di protezione e di contenimento;

sia garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

L'efficacia della presente ordinanza è inoltre subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, a cura e spese degli organizzatori della manifestazione sportiva;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. comunicazione all'indirizzo pmapposizionesegnaletica@comune.prato.it del Comando del Corpo di Polizia Municipale, prima della decorrenza del presente atto, dell'avvenuta apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata, se prevista, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; nella dichiarazione dovranno anche essere indicati i recapiti telefonici prontamente reperibili dei soggetti responsabili dell'organizzazione dell'evento sportivo;
  4. rispetto delle misure di cui al "Piano di Emergenza...", citato in premessa;
  5. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa;
  6. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, se necessario, da parte della società So.Ri. S.p.A., che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza.

Al termine della manifestazione sportiva dovranno essere rimossi tutti i segnali, cartelli e transenne e quant'altro sia stato eventualmente collocato sulle aree pubbliche o ad uso pubblico interessate dalla manifestazione, ripristinando il preesistente stato dei luoghi, ed inoltre l'organizzazione della manifestazione sportiva, se necessario, dovrà contattare l'azienda Alia S.p.A., affidataria del servizio di igiene urbana, per provvedere, a proprie spese, alla pulizia meccanica delle aree interessate dalla manifestazione.

Gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dalla manifestazione sportiva ed in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta di danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo, compreso il personale di ausilio incaricato dagli organizzatori, dagli spettatori o dagli altri utenti della strada.

Si evidenzia che l'Amministrazione Comunale dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti alla manifestazione sportiva, se del caso attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa con primarie compagnie di assicurazione che copra anche la responsabilità degli organizzatori e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature, con i limiti di garanzia previsti dalle leggi vigenti.

RENDE NOTO

che in ogni caso il presente nulla osta è accordato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'Amministrazione Comunale derivati dallo svolgimento della manifestazione, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali;

che dovrà essere comunque dato avviso alla Questura circa lo svolgimento della manifestazione nel rispetto delle disposizioni dell'art. 123 del R. D. 6 maggio 1940, n. 635 (Reg. Esec. T.U.L.P.S.);

che, salvo diritto all'esenzione, qualora in occasione dello svolgimento della manifestazione sportiva vengano realizzate occupazioni del suolo pubblico con attrezzature o altro, dovrà essere corrisposta tramite So. Ri. S.p.A. la relativa tassa, prevista dal regolamento per l'occupazione di aree e spazi pubblici, approvato con D.C.C. n. 89 del 31 maggio 2005, ai sensi del D. Lgs 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

Si sottolinea infine che la presente ordinanza non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931, n. 773) e dal R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Reg. Esec. T.U.L.P.S.), in particolare da quelli previsti dal Titolo III e da tutti gli altri obblighi relativi al collaudo di eventuali strutture o impianti.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, l'organizzazione della manifestazione sportiva non competitiva ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 22 dicembre 2022

Il Dirigente
(Arch. Riccardo Pallini)