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Servizio Mobilità e Infrastrutture - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 3252/2022

Istituzione di senso unico alternato in via A. Pacinotti, sul lato opposto ai civici 23-25, complementare allo stallo invalidi numerato riservato all'autorizzazione n. 2604.
il dirigente

Vista l'ordinanza n. 2878/2007 del 26 novembre 2007, con la quale, in via A. Pacinotti, sul fronte opposto ai civici 23-25, è stato istituito uno stallo per la sosta dei veicoli a servizio delle persone diversamente abili, con riserva a favore del titolare dell'autorizzazione n. 2604;

vista la necessità di adottare necessari ed idonei provvedimenti di viabilità, occorrenti per la fruizione in sicurezza del suddetto stallo per la sosta dei veicoli a servizio delle persone diversamente abili;

visti gli artt. 5 e 7 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, ed il suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "T. U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che dal giorno 5 DICEMBRE 2022 in:

1. Provvedimento principale

  • Via Antonio Pacinotti, nel tratto compreso tra il civico 19/a (lato opposto) e il civico 25/a:

Istituzione del senso unico alternato:

- All'altezza del civico 19/a (lato opposto): per il flusso di traffico proveniente dal lato di via per il Poggio Secco:

  • DARE PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI (Fig. II 41 art. 110);
  • LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 20 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 20 Km/h.

- All'altezza del civico 25/a: per il flusso di traffico proveniente dal lato di via delle Macine:

  • DIRITTO DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI (Fig. II 45 art. 114);
  • LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 20 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 20 Km/h.



L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  • apposizione della prescritta segnaletica verticale ed orizzontale conforme a quanto disposto dal D.P.R. 16/12/1992, n. 495.


Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, Consiag Servizi Comuni S.r.l. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s. m. i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 30 novembre 2022

Il Dirigente
(Arch. Riccardo Pallini)