Vista la propria ordinanza n. 1735/2022, punto 91, inerente all'installazione di strutture esterne per attività di ristoro in via Piazza Duomo, civico 27 (punto 91.1), ed in Largo Giosuè Carducci, civico 2, (punto 91.2), aut. n. 380/2021, rinnovata con atto So.Ri. S.p.A. concessione 605/2022;
preso atto della richiesta pervenuta da So.Ri. S.p.A. in data 2 novembre 2022, relativa all'autorizzazione n. 1070/2022. relativa all'estensione delle strutture di ristoro all'aperto, a servizio dell'attività commerciale di cui all'autorizzazione succitata (380/2021), in Piazza Duomo e alla loro rimozione da Largo G. Cardfucci;
vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 16 dicembre 2021, avente per oggetto "Regolamento per l'occupazione suolo pubblico mediante strutture esterne per il ristoro all'aperto (dehors), approvato con D.C.C. 56 dell'11/07/2012. Modifiche";
preso atto delle condizioni riportate nella suddetta autorizzazione n. 1070/2022, ovvero " Alla luce di quanto rilevabile da tale documentazione, il Servizio Lavori Pubblici e Mobilità, per quanto di competenza, esprime parere favorevole alle seguenti condizioni: Gli arredi dovranno essere rimossi durante la chiusura del locale";
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli avventori;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 253224 del 3/12/2021, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;
che, dal giorno 8 NOVEMBRE 2022 al giorno 31 DICEMBRE 2022, il punto 91 dell'ordinanza n. 1735/2022 sia sostituito come segue:
91. Autorizzazione 1070/2022
91.1
è autorizzata la collocazione di strutture di ristoro.
Si dispone inoltre che:
il punto 91.2 della citata ordinanza n. 1735/2022, relativo alla collocazione di strutture di ristoro in Largo G. Carducci, civico 2, è soppresso.
Si specifica che l'ordinanza n. 1735/2022 è confermata in ogni altra sua parte.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PT - U.O.C. TPL, Traffico e Staff, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
L'attività commerciale di cui all'autorizzazione n. 1070/2022, ex n. 380/2021, dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
L'attività commerciale di cui all'autorizzazione n. 1070/2022, ex n. 380/2021, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico dell'attività commerciale di cui autorizzazione n. 1070/2022, ex n. 380/2021, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 10 novembre 2022