Comune di Prato
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Servizio Mobilità e Infrastrutture - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2688/2022

Gara ciclistica competitiva - "58a Coppa 29 Martiri di Figline di Prato", organizzata dall'Associazione Cicling Seanese A.S.D.
il dirigente

VISTE le disposizioni dell'art. 9 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nonché le direttive impartite dal Ministero dell'Interno con le circolari: n. 300/A/26784/116/1 del 13 ottobre 1997; n. 300/A/55805/116/1 del 08 novembre 1998; n. 300/A/1/43384/116/1 del 17 giugno 2003;

VISTA l'istanza P.G. n. 10323 del giorno 7 settembre 2022, con la quale la Provincia di Prato ha comunicato lo svolgimento della corsa ciclistica competitiva categoria Juniores, denominata "58a Coppa 29 Martiri di Figline di Prato", programmata per il giorno 9 ottobre 2022 ed organizzata dall'Associazione Cicling Team Seanese A.S.D., con sede a Seano/Carmignano, in Piazza IV Novembre n. 12, con partenza dei concorrenti prevista per le ore 13:30 in via Braga, località Vaiano, ed arrivo previsto per le ore 16:30 circa in località Collina di Prato;

VISTA la DETERMINAZIONE n. 1350 del giorno 5 ottobre 2022, con la quale il Dirigente dell'Area Tecnica Servizio Assetto e Gestione del Territorio della Provincia di Prato ha autorizzato lo svolgimento della corsa ciclistica competitiva denominata "58a Coppa 29 Martiri di Figline di Prato", in programma il giorno 9 ottobre 2022;

acquisito altresì, in data 29 settembre 2022, il "Piano di Emergenza 58a Coppa Ventinove Martiri", redatto e sottoscritto dal tecnico incaricato dall'organizzazione dell'evento sportivo, soggetto titolare della specifica responsabilità e competenza, ai sensi della Direttiva del Ministero dell'Interno del 18/07/2018;

vista la nota pervenuta, in data 29 settembre 2022, dal Comando del Corpo di Polizia Municipale, nella quale viene significato che "Richiamata la finalità della "Linea guida …" allegata alla Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno 18 luglio 2018 (Piantedosi) di fornire "le indicazioni da seguire per la caratterizzazione e il dimensionamento delle misure di sicurezza finalizzate al contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche che si tengono in luoghi all'aperto in cui si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti", questo Comando prende atto, per quanto afferente alla propria competenza (viabilità), della relazione per la valutazione dei rischi per lo svolgimento dell'evento in oggetto redatta dal tecnico incaricato, soggetto titolare della specifica responsabilità e competenza";

PRESO ATTO che la manifestazione interesserà strade ricadenti nel territorio del Comune di Prato;

PRESO ATTO della circolare del Ministero dell'Interno Prot. n. 300/A/2965/15/116/1 del 24 aprile 2015 recante indicazioni per l'adozione dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione in occasione di competizioni ciclistiche;

VISTO lo statuto del Comune di Prato, approvato con D.C.C. n. 284 del 07.10.1991 e successive modificazioni ed integrazioni;

RAVVISATA la propria competenza in base a quanto previsto dal titolo IV - Capo III - Art. 107 del del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico in materia di Ordinamento degli Enti Locali);

VISTI gli articoli 6 e 7 del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (N.C.d.S.);

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 253224 del 3/12/2021, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;

dispone

1. Divieti di sosta

che il giorno 9 OTTOBRE 2022, dalle ore 07:00 fino al termine della gara ciclistica e comunque non oltre le ore 18:00, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

  • Via di Cantagallo, nel tratto compreso tra via Fonda di Figline e via Vecchia di Cantagallo:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, ECCETTO I MEZZI DI SUPPORTO ALLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA, che dovranno essere chiaramente individuabili mediante l'esposizione, in modo ben visibile sulla parte anteriore di ciascun veicolo, di idoneo contrassegno recante il logo dell'evento sportivo, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, di eccezione e di rimozione forzata;

1.1

che il giorno 9 OTTOBRE 2022, dalle ore 12:00 fino al termine della gara ciclistica e comunque non oltre le ore 17:00, nel sotto indicato piazzale siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

  • Piazzale di Figline:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN TUTTA L'AREA, ECCETTO I MEZZI DI SUPPORTO ALLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA, che dovranno essere chiaramente individuabili mediante l'esposizione, in modo ben visibile sulla parte anteriore di ciascun veicolo, di idoneo contrassegno recante il logo dell'evento sportivo, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, di eccezione e di rimozione forzata;

DIVIETO DI TRANSITO, ECCETTO I MEZZI DI SUPPORTO ALLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA, che dovranno essere chiaramente individuabili mediante l'esposizione, in modo ben visibile sulla parte anteriore di ciascun veicolo, di idoneo contrassegno recante il logo dell'evento sportivo, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di eccezione e di validità.

2. Svolgimento gara ciclistica

che il giorno 9 OTTOBRE 2022, dalle ore 13:30 fino al termine della gara ciclistica e comunque non oltre le ore 16:30 circa, nelle sotto elencate vie siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

2.1 Primo passaggio sul territorio comunale

  • Via Bologna, nel tratto compreso tra la SR 325 e Viale F.lli Cervi, per l'ingresso nel territorio del Comune di Prato;
  • Viale Fratelli Cervi, nel tratto compreso tra Via Bologna e Via di Cantagallo;
  • Via di Cantagallo, nel tratto compreso tra Viale F.lli Cervi e Via Sette Marzo 1944;
  • Via Sette Marzo 1944;
  • Via Ofelia Giugni, nel tratto compreso tra Via Sette Marzo e Viale F.lli Cervi;
  • Viale Fratelli Cervi, nel tratto compreso tra Via O. Giugni e Via Montalese;
  • Via Montalese, nel tratto compreso tra Viale F.lli Cervi e Via F. Melis;
  • Via Federigo Melis, nel tratto compreso tra Via Montalese e l'innesto con la SP 4 in direzione del Comune di Montemurlo (PO), per l'uscita dal territorio del Comune di Prato.

2.2 Secondo passaggio sul territorio comunale (da ripetersi 6 volte)

  • Tratto di strada posto a collegamento tra Via A. Boito del Comune di Montemurlo e Viale dell'Unione Europea;
  • Viale dell'Unione Europea, in direzione di Via del Calice, inversione ad "U" presso la rotatoria posta all'intersezione tra Viale dell'Unione Europea e Via del Calice/Viale L. da Vinci per riprendere nuovamente Viale dell'Unione Europea in direzione di Via Pistoiese;
  • Via Pistoiese, nel tratto compreso tra Viale dell'Unione Europea e Via della Viaccia posta nel territorio comunale del Comune di Montemurlo.

2.3 Rientro nel territorio comunale ed arrivo

  • Via Federigo Melis, nel tratto compreso tra l'innesto con la SP 4 e Via Montalese;
  • Via Montalese, nel tratto compreso tra Via F. Melis e Viale Nam Dinh;
  • Viale Nam Dinh, nel tratto compreso tra Via Montalese e l'intersezione regolata a rotatoria con Via delle Pace;
  • Inversione ad "U" presso la rotatoria posta all'intersezione tra Viale Nam Dinh e Via della Pace;
  • Viale Nam Dinh, nel tratto compreso tra l'intersezione regolata a rotatoria con Via delle Pace e Viale F.lli Cervi;
  • Viale Fratelli Cervi, nel tratto compreso tra Viale Nam Dinh e Via di Cantagallo;
  • Via di Cantagallo, nel tratto compreso tra Viale F.lli Cervi e la località Collina di Prato;
  • Collina di Prato - arrivo della corsa ciclistica:

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE, limitatamente alle fasi di passaggio dei partecipanti alla corsa ciclistica competitiva.

Si dispone che in tutti i tratti stradali che la corsa ciclistica competitiva dovrà eventualmente percorrere in senso contrario a quello ordinario di circolazione, gli organizzatori adottino la massima cautela a mezzo di movieri a terra, opportunamente dotati di pettorina catarifrangente e di paletta, da dislocare lungo le vie interessate e, in particolare, in prossimità di tutte le intersezioni presenti.

3 Deviazioni trasporto pubblico locale:

che il giorno 9 OTTOBRE 2022, dalle ore 15:00 fino al termine della gara ciclistica e comunque non oltre le ore 18:00, siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità alle linee di trasporto pubblico locale:

  • AUTOLINEA 12 - direzione Figline:

Le autocorse saranno limitate fino all'intersezione regolata a rotatoria tra Via Sette Marzo 1944 e Via di Cantagallo.

Il gestore del servizio di trasporto pubblico dovrà dare comunicazione all'utenza dei provvedimenti contenuti nella presente ordinanza mediante avvisi sui mezzi, presso le fermate dei percorsi interessati e tramite i canali informativi aziendali.

4 Preavvisi

L'organizzazione della manifestazione sportiva dovrà fornire all'utenza la massima informazione circa i provvedimenti suddetti, apponendo un congruo numero di pannelli di preavviso o con proprio personale, in corrispondenza delle seguenti intersezioni:

  • Viale Fratelli Cervi, in corrispondenza dell'intersezione con Via di Cantagallo;
  • Via Sette Marzo, in corrispondenza dell'intersezione con Via di Cantagallo;
  • Via di Cantagallo, in corrispondenza dell'intersezione con Via della Collina a Cerreto (confine comunale con il Comune di Vaiano).


DALLE STRADE LATERALI AL PERCORSO SARA' CONSENTITO L'ATTRAVERSAMENTO, IN PROIEZIONE PERPENDICOLARE, IN ASSENZA DI CONCORRENTI.


In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con Servizio PT Mobilità e Infrastrutture - U.O.C. TPL, Traffico e Staff, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

L'organizzazione della manifestazione sportiva dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara ciclistica". In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a quindici (15) minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata;

- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata;

- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;

- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Dovrà essere effettuato, a cura dell'organizzatore della manifestazione sportiva, un sopralluogo per verificare che sia stato dato corso ai lavori di bonifica degli ammaloramenti presenti sul manto stradale dei tratti di strade interessati dal passaggio della corsa ciclistica e successivamente dovrà essere comunicato l'esito del predetto sopralluogo all'ente che ha autorizzato la manifestazione sportiva.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e di pronto soccorso nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE altresì che:

- gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (N.C.d.S.) siano incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della gara;

- la carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (N.C.d.S.) ovvero, in mancanza o a supporto di questi, dovrà essere garantito dagli organizzatori un idoneo servizio di scorta tecnica, in osservanza di quanto disposto con il "Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni su strada", pubblicato sulla G.U.R.I. 05 febbraio 2003, n. 29, come modificato con Decreto del Ministero dei Trasporti del 19 dicembre 2007 (G.U. 6.3.2008, n. 56) e con la circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza Prot. n. 300/A/2965/15/116/1 del 24 aprile 2015, che, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e con il dovuto anticipo, assicuri la segnalazione in entrambi i sensi di marcia della manifestazione in atto, ponendo in essere ogni opportuna misura idonea ad evitare pericoli o incidenti, assicurando adeguata segnalazione dell'inizio e della fine della manifestazione sportiva.

Si evidenzia fin d'ora che, il Comando di Polizia Municipale non potrà assicurare adeguati servizi di vigilanza e viabilità sui tratti stradali interessati dalla manifestazione sportiva in oggetto. Di conseguenza, non potrà essere garantita né la sorveglianza delle intersezioni relative alle strade percorse nel territorio comunale di Prato e degli eventuali punti critici, né un adeguato servizio di scorta come richiesto. Pertanto, salvo che non sia prevista la scorta da parte di altri Organi di Polizia Stradale, dovrà essere assicurata, a cura ed a spese degli stessi organizzatori, l'assistenza di un idoneo servizio di scorta tecnica composta da personale abilitato ed in numero adeguato a tutelare la sicurezza della circolazione stradale e dei partecipanti, in osservanza di quanto disposto in materia. Nel rispetto delle norme della circolazione stradale e con il dovuto anticipo, dovrà essere assicurata la segnalazione, in entrambi i sensi di marcia, della manifestazione sportiva, ponendo in essere ogni opportuna misura atta ad evitare pericoli o incidenti, assicurando altresì adeguata segnalazione dell'inizio e della fine della manifestazione.

I responsabili dell'organizzazione della manifestazione sportiva predisporranno altresì, a loro cura e spese, un idoneo servizio di personale a terra addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva, composto da personale abilitato ed in numero sufficiente a garantire la sicurezza della circolazione e della carovana dei partecipanti in osservanza di quanto disposto con il "Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni su strada" suddetto e, ove le circostanze di tempo e di luogo lo richiedano, una specifica segnaletica temporanea in corrispondenza delle intersezioni stradali e nei punti più sensibili del percorso che interessano il transito della corsa, in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti chiaramente della sospensione temporanea della circolazione.

Se le condizioni del traffico al momento lo rendano necessario, per la sicurezza della circolazione nonché dei partecipanti e/o degli spettatori, sia disposta la chiusura con idonea transennatura dei tratti di strada antecedenti e successivi la zona di partenza e la zona di traguardo per una lunghezza adeguata alla velocità ed al numero dei corridori in gara nonché per il tempo necessario alle fasi di partenza e d'arrivo e comunque fino a quando le circostanze lo richiedano a tutela dell'incolumità dei partecipanti e dei terzi. Resta fermo l'obbligo degli organizzatori di liberare le strade e le aree interessate dalla gara nei tempi previsti dalla presente ordinanza.

Gli organizzatori dovranno garantire la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di qualsiasi natura alla sede stradale, alla segnaletica, all'estetica ed all'equilibrio ecologico. In ogni caso, a tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione, gli organizzatori dovranno adoperarsi tempestivamente affinché venga ripristinata puntualmente la situazione ante manifestazione. Eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza, con l'addebito delle spese di ripristino all'organizzazione della manifestazione sportiva.

Gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione sportiva.

RENDE NOTO

Che la presente ordinanza non esime dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931 n. 773), art. 68, e da tutti gli obblighi in materia di collaudi delle strutture e degli impianti eventualmente allestiti nonché dagli artt. 119 - 123 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. 06.05.1940, n. 635) e da quant'altro imposto dalla normativa in vigore.

Si evidenzia altresì che, qualora in occasione dello svolgimento della manifestazione sportiva vengano realizzate occupazioni del suolo pubblico con attrezzature o altro, dovrà essere corrisposta tramite So.R.i S.p.A. la relativa tassa, prevista dal regolamento comunale per l'occupazione di aree e spazi pubblici, approvato con D.C.C. n. 89 del 31 maggio 2005, ai sensi del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

Che la presente autorizzazione è concessa con espressa riserva della possibilità di revoca o di modifica in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale e della circolazione, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo.

Che la gara ciclistica verrà svolta sotto l'esclusiva e totale responsabilità degli organizzatori e dei partecipanti, che, pertanto, assumono ogni obbligo di risarcimento derivante dalla manifestazione, in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti, a qualsiasi titolo, compreso il personale di ausilio incaricato dagli organizzatori, dagli spettatori o dagli altri utenti della strada.

Si evidenzia che l'Amministrazione Comunale dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti alla manifestazione, attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa con primarie compagnie di assicurazione che copra anche la responsabilità degli organizzatori e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature, con i limiti di garanzia previsti dalle leggi vigenti.

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in ordine al buono stato di manutenzione del fondo stradale e della percorribilità in sicurezza del tracciato di gara; pertanto gli organizzatori, sotto la propria responsabilità ed a propria cura e spese, dovranno provvedere a verificare accuratamente il percorso di gara, al fine di rilevare, segnalare idoneamente ed efficacemente eventuali buche, avvallamenti, discontinuità del fondo stradale e quant'altro risulti pregiudizievole alla piena e sicura transitabilità dello stesso, predisponendo ogni idoneo ed opportuno accorgimento o protezione a garanzia dell'incolumità dei partecipanti alla manifestazione, del pubblico e degli altri utenti della strada.

Gli Organi di Polizia Stradale e tutti quelli a cui spetti sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento e di segnalare eventuali incidenti che si verificassero nel corso della manifestazione sportiva.

Conformemente alle prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n. 1350 del giorno 5 ottobre 2022 della Provincia di Prato, con la quale il Dirigente dell'Area Tecnica Servizio Assetto e Gestione del Territorio della Provincia di Prato ha autorizzato, per il giorno 9 ottobre 2022, lo svolgimento della gara ciclistica Categoria Juniores denominata "58a Coppa 29 Martiri di Figline di Prato", citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Inoltre, si precisa che l'apposizione della prescritta segnaletica stradale, se prevista, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sarà a cura e spese dell'organizzazione della manifestazione.

Si evidenzia in particolare che, qualora sia prevista l'apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata, essa dovrà essere collocata in loco almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio del divieto stesso, subordinandone l'efficacia all'invio di idonea dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica, ai sensi del D.P.R. 445/2000, all'indirizzo pmapposizionesegnaletica@comune.prato.it prima della decorrenza del presente atto.


L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conformemente a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, a cura e spese dell'organizzazione della manifestazione sportiva;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. comunicazione all'indirizzo pmapposizionesegnaletica@comune.prato.it del Comando del Corpo di Polizia Municipale, prima della decorrenza del presente atto, dell'avvenuta apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; nella dichiarazione dovranno anche essere indicati i recapiti telefonici prontamente reperibili dei soggetti responsabili dell'organizzazione dell'evento sportivo;
  4. rispetto delle misure di cui al "Piano di Emergenza...", citato in premessa;
  5. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza;
  6. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, se necessaria, da parte della società So.Ri. S.p.A., che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza;
  7. verifica dell'avvenuta esecuzione delle opere di ripristino delle parti ammalorate delle strade indicate nella presente ordinanza e successivo invio della comunicazione dell'esito della verifica stessa all'indirizzo pmapposizionesegnaletica@comune.prato.it .

Al termine della manifestazione sportiva dovranno essere rimossi tutti i segnali, cartelli e transenne e quant'altro sia stato eventualmente collocato sulle aree pubbliche o ad uso pubblico interessate dalla manifestazione sportiva, ripristinando il preesistente stato dei luoghi, ed inoltre l'organizzazione della manifestazione, se necessario, dovrà contattare l'azienda Alia S.p.A., affidataria del servizio di igiene urbana, per provvedere, a proprie spese, alla pulizia meccanica delle aree interessate dalla manifestazione sportiva.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 (sessanta) giorni, può essere proposto ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con procedura di cui all'articolo 74 del D.P.R. 495/1992.

Il presente provvedimento è valido il giorno 9 ottobre 2022 dalle ore 07:00 alle ore 18:00.

Nei termini di validità della presente ordinanza è sospesa l'efficacia di tutte le ordinanze di viabilità che risultino incompatibili con questa.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 5 ottobre 2022

Il Dirigente
(Arch. Riccardo Pallini)