Comune di Prato
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Servizio Mobilità e Infrastrutture - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2603/2022

Mercato "Terra di Prato" in Piazza Mercato Nuovo.
il dirigente

Allo scopo di consentire lo svolgimento di alcune edizioni del mercato denominato "Terra di Prato", previste in Piazza Mercato Nuovo nei giorni 1, 8, 15, 22 e 29 ottobre 2022 e nei giorni 5, 12, 19 e 26 novembre 2022, dalle ore 06:00 alle ore 15:00;

vista la richiesta pervenuta dall'Associazione "Mercato Terra di Prato" in data 20 settembre 2022, relativa all'adozione di appropriati provvedimenti di viabilità per consentire lo svolgimento del mercato in parola nei suddetti giorni dei mesi di ottobre e novembre 2022;

preso atto della D.G.C. n. 5 del 7 gennaio 2020, relativa alla concessione di patrocinio al mercato in oggetto;

acquisito altresì, in data 1° febbraio 2021, il Piano della Sicurezza e Gestione delle Emergenze, comprensivo dell'Integrazione...a partire dal 7/11/2020 a seguito dell'adozione di misure di contenimento del contagio da Coronavirus Covid-19, redatto e sottoscritto, in base alla normativa vigente, dal tecnico appositamente incaricato dall'organizzazione dell'evento in oggetto;

dato atto, inoltre, che, come da comunicazione acquisita in data 21 gennaio 2022, l'organizzazione ha precisato che "lo svolgimento sarà assicurato nel rispetto della normativa di emergenza dettata dalle misure straordinarie di contenimento del virus Covid-19 e con le medesime modalità operative poste in essere per le ultime edizioni. Nel caso in cui, in seguito ad eventuali nuovi procedimenti normativi, queste si rendessero obsoleti, la scrivente si impegna ad adeguare le modalità di svolgimento, o, in caso di impossibilità, a comunicarne a codesta P.A. l'interruzione";

acquisita, in data 4 febbraio 2021, la comunicazione del Comando di Polizia Municipale, relativa al documento trasmesso dall'organizzazione del mercato "Terra di Prato" e denominato "Piano della Sicurezza e Gestione delle Emergenze", comprensivo dell'Integrazione...a partire dal 7/11/2020 a seguito dell'adozione di misure di contenimento del contagio da Coronavirus Covid-19, nella quale viene riportato quanto segue:

"Richiamata la finalità della "Linea guida …" in parola di fornire "le indicazioni da seguire per la caratterizzazione e il dimensionamento delle misure di sicurezza finalizzate al contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche che si tengono in luoghi all'aperto in cui si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti", questo Comando prende atto, per quanto afferente alla propria competenza (viabilità), della relazione per la valutazione dei rischi integrata dalla relazione recante le "misure di prevenzione nella diffusione del contagio da Covid19", entrambe redatte dal tecnico incaricato, soggetto titolare della specifica responsabilità e competenza, inerenti allo svolgimento dell'evento in oggetto, invitando comunque il medesimo tecnico ad un continuo raffronto con le diposizioni normative anti-COVID prodotte dal Governo, e rimette la presente ai competenti uffici per le opportune valutazioni di carattere tecnico e di merito..";

acquisita inoltre la nota pervenuta, in data 21/9/2022, dal Servizio Governo del Territorio, nella quale "si prende atto, con p.g. 205537/2022, delle date di svolgimento di Terra di Prato per i mesi ottobre e novembre, in allegato";

preso atto che il Regolamento di disciplina del commercio su aree pubbliche, approvato con D.C.C. 19.06.2003, n. 132, prevede lo svolgimento di tre edizioni straordinarie del suddetto mercato in un anno, in date ed anche in sedi diverse, da stabilirsi secondo le modalità descritte dall'art. 28, comma 1, del regolamento stesso;

verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti alle operazioni di commercio su aree pubbliche e degli avventori;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 20 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 253224 del 3/12/2021, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;

dispone

che nei giorni 1, 8, 15, 22 e 29 OTTOBRE 2022 e nei giorni 5, 12, 19 e 26 NOVEMBRE 2022, dalle ore 05:00 fino al termine delle operazioni di mercato e comunque non oltre le ore 16:00, nella sotto indicata piazza siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

  • Piazza Mercato Nuovo, limitatamente al quadrante adiacente al Viale G. Galilei e posto tra lo stesso e l'immobile dei bagni pubblici e per una lunghezza di circa ml. 40,00:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN TUTTA L'AREA, eccetto i veicoli adibiti all'attività di commercio su area pubblica degli operatori presenti al mercato, opportunamente individuati mediante l'esposizione, in modo ben visibile sulla parte anteriore di ciascun veicolo, di un contrassegno riportante il logo dell'organizzazione, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, di rimozione forzata e di eccezione;

DIVIETO DI TRANSITO, eccetto i veicoli adibiti all'attività di commercio su area pubblica degli operatori presenti al mercato, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di eccezione.

Gli operatori di commercio su aree pubbliche dovranno installare le strutture in modo tale da lasciare liberi gli accessi alle proprietà private ed agli stalli adibiti alla sosta degli invalidi, muniti del contrassegno conforme alla Fig. V 4 Art. 381 del D.P.R. 19.12.1992, n. 495, nonché consentire l'eventuale transito dei veicoli di soccorso, di pronto intervento o degli organi di Polizia.

Si dispone che:

- i veicoli facenti parte e/o di supporto al mercato possano sostare all'interno degli stalli di sosta regolamentati mediante parchimetro ubicati in Piazza del Mercato Nuovo, purché siano opportunamente individuabili mediante l'esposizione, in modo ben visibile sulla parte anteriore di ciascun veicolo, di un contrassegno riportante il logo dell'organizzazione.

- l'organizzazione del mercato delimiti, in modo chiaramente visibile, l'area riservata al medesimo allo scopo di distinguerla da quelle adiacenti che permangono adibite alla sosta regolamentata mediante parchimetro;

- gli stalli riservati alla sosta dei veicoli al servizio di persone diversamente abili munite dello speciale contrassegno invalidi di cui agli artt. 188 del Nuovo Codice della Strada e 381, così come modificato dal D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151, del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, posti nei pressi dell'area di svolgimento del mercato in oggetto, siano recuperati nelle vicinanze ed adeguatamente segnalati.

Si dispone inoltre che la validità del presente provvedimento sia subordinata al rispetto, da parte dell'organizzazione del mercato, delle misure di cui al Piano della Sicurezza e Gestione delle Emergenze, redatta e sottoscritto dal tecnico incaricato dall'organizzazione, soggetto titolare delle specifiche responsabilità e competenza.


In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PT Mobilità e Infrastrutture - U.O.C. TPL, Traffico e Staff, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

L'organizzazione del mercato dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto ai lavori d'installazione delle strutture e/o addetto all'attività di commercio su aree pubbliche, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno sia di notte nell'osservanza scrupolosa delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).

Dovrà essere garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza, mentre i relativi oneri saranno imputati all'organizzazione del mercato.

Al termine del mercato dovranno essere rimossi tutti i segnali, cartelli e transenne che siano eventualmente stati posizionati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi, ed inoltre l'organizzazione del mercato dovrà contattare l'azienda d'igiene urbana per provvedere, a proprie spese, alla pulizia meccanica dell'area dove si è svolto il mercato.

Gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dal mercato ed in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo, compreso l'eventuale personale di ausilio incaricato dall'organizzazione, dagli avventori o dagli altri utenti della strada.

Si evidenzia che l'Amministrazione Comunale dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti l'evento.

In ogni caso il presente atto è adottato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'Amministrazione citata derivati dallo svolgimento del mercato, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura e spese dell'organizzazione del mercato;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. comunicazione all'indirizzo pmapposizionesegnaletica@comune.prato.it del Comando del Corpo di Polizia Municipale, prima della decorrenza del presente atto, dell'avvenuta apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; nella dichiarazione dovranno anche essere indicati i recapiti telefonici prontamente reperibili dei soggetti responsabili dell'organizzazione del mercato;
  4. rispetto delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Gestione delle Emergenze, redatto dal tecnico incaricato dall'organizzazione, citato in premessa, con le integrazioni richieste dal Comando di Polizia Municipale con la nota del 4/02/2021;
  5. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa;
  6. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, se necessaria, da parte della società So.Ri. S.p.A., che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 N.C.d.S., l'organizzazione del mercato ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990, e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico dell'organizzazione del mercato, restando il Comune di Prato ed il suo personale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 28 settembre 2022

Il Dirigente
(Arch. Riccardo Pallini)