Vista l'ordinanza n. 341 del 9 febbraio 2011, con la quale, al punto 2 della stessa, veniva istituito, in Via dell'Accademia, civico 20, uno stallo per la sosta dei veicoli al servizio di persone invalide munite dello speciale contrassegno di cui agli artt. 188 del Nuovo Codice della Strada e all'art. 381 del relativo Regolamento di esecuzione, con riserva a favore del titolare dell'autorizzazione n. 501;
preso atto che il titolare del suddetto contrassegno n. 501, per il quale, con la succitata ordinanza, era stato istituito il descritto stallo riservato presso la sede lavorativa, non risulta più in forza presso il medesimo luogo di lavoro;
rilevata pertanto la necessità di revocare il punto 2 dell'ordinanza n. 341/2011;
vista la richiesta P.G. 154039 del 15 luglio 2022, relativa all'istituzione, in Via dell'Accademia, civico 20, di uno stallo per la sosta dei veicoli al servizio di persone invalide munite dello speciale contrassegno di cui agli artt. 188 del Nuovo Codice della Strada e all'art. 381 del relativo Regolamento di esecuzione, con riserva a favore del titolare dell'autorizzazione n. 1249;
accertata la fattibilità tecnica dell'intervento richiesto in via dell'Accademia, sul fronte del civico 20, con contestuale adozione dei necessari ed idonei provvedimenti di viabilità;
visti gli artt. 5, comma 3, 6, 7, 39, 40, 158 e 188 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285;
visti gli artt. 120, 149 e 381 del Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione del citato codice, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
visti gli artt. 11 e 12 del D.P.R. n. 503/1996 e 74 del D. Lgs. n. 196/2003;
visto il "Regolamento per l'assegnazione di adeguati spazi di sosta ai titolari di contrassegno di parcheggio per disabili, ai sensi dell'articolo 381, comma 5, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495", approvato con D.C.C. n. 47 del 29.07.2021;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "T. U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 253224 del 3/12/2021, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;
1.
che dal giorno 22 SETTEMBRE 2022
sia parzialmente REVOCATA l'ordinanza n. 341/2011, limitatamente al punto 2 della stessa, che istituiva, in Via dell'Accademia, civico 20, lo stallo per la sosta dei veicoli al servizio di persone invalide munite dello speciale contrassegno di cui agli artt. 188 del Nuovo Codice della Strada e all'art. 381 del relativo Regolamento di esecuzione, con riserva a favore del titolare al contrassegno n. 501;
2.
che dal giorno 22 SETTEMBRE 2022 in
sia istituito n. 01 (uno) stallo per la sosta dei veicoli al servizio di persone invalide munite dello speciale contrassegno invalidi di cui agli artt. 188 del Nuovo Codice della Strada e 381 del relativo Regolamento di esecuzione, con riserva a favore del titolare al contrassegno n. 1249.
La regolarità della sosta dei veicoli è subordinata all'esposizione, in modo ben visibile dall'esterno, del sopra citato contrassegno n. 1249.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PT - U.O.C TPL, Traffico e Staff, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, Consiag Servizi Comuni S.r.l. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s. m. i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 20 settembre 2022