Vista la propria ordinanza n. 2120/2022, con la quale sono stati adottati provvedimenti temporanei di viabilità per consentire, in via Rosa Gattorno, sul lato opposto al civico 7, il posizionamento di una piattaforma aerea occorrente per l'esecuzione di lavori di manutenzione edilizia all'immobile ivi ubicato;
preso atto della richiesta pervenuta, in data 30/8/2022, dalla ditta esecutrice dei lavori, relativa alla modifica del periodo di esecuzione dei lavori per motivi tecnici;
rilevata pertanto la necessità di integrare la suddetta ordinanza n. 2120/2022;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 253224 del 3/12/2021, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;
che il dispositivo dell'ordinanza n. 2120/2022, limitatamente alla parte inerente alla validità dei provvedimenti, sia modificato come segue:
che, dal giorno 12 SETTEMBRE 2022 fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 16 SETTEMBRE 2022, limitatamente alla fascia oraria compresa tra le ore 07:30 e le ore 19:30, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei:
Si specifica che l'ordinanza 2120/2022 è confermata in ogni altra parte.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PT Mobilità e Infrastrutture - U.O.C. TPL, Traffico e Staff, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S., l'impresa esecutrice dei lavori ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 2 settembre 2022