Comune di Prato
Piazza Mercatale 31/33 - 59100 Prato - https://ordinanzeviabilita.comune.prato.it/

Servizio Mobilità e Infrastrutture - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2381/2022

Piazza Mercatale: montaggio allestimenti e stazionamento vetture nell'ambito dell'evento denominato "1° Green Race Valle del Bisenzio 2022".
il dirigente

Allo scopo di consentire, in Piazza Mercatale, limitatamente agli stalli di sosta evidenziati nell'Allegato 1, posti all'interno dell'area rialzata adibita a parcheggio, individuata nella parte centrale della stessa piazza, il montaggio degli allestimenti e lo stazionamento delle vetture elettriche o ibride impegnate nel "1° Green Race Valle del Bisenzio 2022", con relative operazioni di partenza e d'arrivo;

vista la richiesta pervenuta, in data 12 agosto 2022, dall'Automobile Club Prato, con sede in via F. Ferrucci, civico 195/t, relativa all'adozione di appropriati provvedimenti temporanei di viabilità;

preso atto della RELAZIONE SAFETY & SECURITY, redatta e sottoscritta, in data 29 agosto 2022, dal tecnico abilitato incaricato dall'organizzazione della manifestazione sportiva, soggetto titolare della specifica responsabilità e competenza;

vista la nota pervenuta dal Comando di Polizia Municipale in data 31/08/2022, nella quale viene significato che: "Richiamata la finalità della "Linea guida …" allegata alla Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno 18 luglio 2018 (Piantedosi) di fornire "le indicazioni da seguire per la caratterizzazione e il dimensionamento delle misure di sicurezza finalizzate al contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche che si tengono in luoghi all'aperto in cui si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti", questo Comando prende atto, per quanto afferente alla propria competenza (viabilità), della relazione per la valutazione dei rischi per lo svolgimento dell'evento in oggetto redatta dal tecnico incaricato, soggetto titolare della specifica responsabilità e competenza";

verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza dei partecipanti all'evento;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 20 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 253224 del 3/12/2021, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;

dispone

che, dalle ore 14:00 del giorno 16 SETTEMBRE 2022 fino al termine dell'evento sportivo e comunque non oltre le ore 20:00 del giorno 17 SETTEMBRE 2022, nella sotto indicata piazza siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

  • Piazza Mercatale, limitatamente agli stalli di sosta evidenziati nell'Allegato 1, posti all'interno dell'area rialzata adibita a parcheggio individuata nella parte centrale della stessa piazza:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, eccetto i veicoli dei partecipanti all'evento sportivo e/o di supporto allo stesso, che dovranno essere opportunamente individuati mediante l'esposizione, in modo ben visibile sulla parte anteriore di ciascun veicolo, di un idoneo contrassegno riportante il logo e/o la dicitura della manifestazione, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, d'eccezione e di rimozione forzata;

DIVIETO DI TRANSITO, eccetto i veicoli dei partecipanti all'evento sportivo e/o di supporto allo stesso, che dovranno essere opportunamente individuati mediante l'esposizione, ove possibile, in modo ben visibile sulla parte anteriore di ciascun veicolo, di un idoneo contrassegno riportante il logo e/o la dicitura della manifestazione, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità e d'eccezione.


In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PT Mobilità e Infrastrutture - U.O.C. TPL, Traffico e Staff, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione il Comando del Corpo di Polizia Municipale, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

L'organizzazione dell'evento sportivo dovrà installare le strutture in modo tale da lasciare liberi gli accessi alle proprietà private ed agli stalli adibiti alla sosta degli invalidi, muniti del contrassegno conforme alla Fig. V 4 Art. 381 del D.P.R. 19.12.1992, n. 495, nonché consentire l'eventuale transito in emergenza dei veicoli di soccorso, di pronto intervento o degli organi di Polizia.

Gli organizzatori dovranno inoltre adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione ed idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).

Dovrà essere garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

Al termine dell'evento sportivo dovranno essere rimossi tutti i segnali, cartelli e transenne che siano eventualmente stati posizionati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi, ed inoltre l'organizzazione della manifestazione, se necessario, dovrà contattare l'azienda Alia S.p.A. per provvedere, a proprio carico, alla pulizia meccanica dell'area dove si è svolto l'evento sportivo.

Gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dall'evento sportivo ed in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo compreso l'eventuale personale di ausilio incaricato dall'organizzazione, dagli avventori o dagli altri utenti della strada.

Si evidenzia che l'Amministrazione suddetta dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni conseguenti l'evento sportivo.

In ogni caso il presente atto è adottato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'Amministrazione citata derivati dallo svolgimento dell'evento, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura e spese dell'organizzazione dell'evento sportivo;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. comunicazione all'indirizzo pmapposizionesegnaletica@comune.prato.it del Comando del Corpo di Polizia Municipale, prima della decorrenza del presente atto, dell'avvenuta apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; nella dichiarazione dovranno anche essere indicati i recapiti telefonici prontamente reperibili dei soggetti responsabili dell'organizzazione dell'evento sportivo;
  4. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa;
  5. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, da parte della società So.Ri. S.p.A., che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PT Mobilità e Infrastrutture - U.O.C. TPL, Traffico e Staff, l'organizzazione dell'evento sportivo, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 N.C.d.S. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990, e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico degli organizzatori dell'evento sportivo, restando il Comune di Prato ed il suo personale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 2 settembre 2022

Il Dirigente
(Arch. Riccardo Pallini)