Vista la propria ordinanza n. 1831/2022, con la quale sono stati adottati provvedimenti temporanei di viabilità per consentire lo svolgimento della corsa ciclistica competitiva "2° Memorial Bresci-Piccola Liegi" a cura dell'dell'U.C. Seanese Corse A.S.D, programmata per il giorno 10 Luglio 2022;
vista la richiesta pervenuta il giorno 5 luglio 2022 dall'organizzazione dell'evento sportivo, relativa all'adozione di ulteriori provvedimenti di divieto di sosta lungo il percorso della gara ciclistica;
rilevata pertanto la necessità di integrare la suddetta ordinanza n. 1831/2022;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 253224 del 3/12/2021, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;
che il punto 1.1 del dispositivo dell'ordinanza n. 1831/2022 sia integrato come segue:
dopo le parole "Via Renato Mannocci, nel tratto compreso tra il civico 1 ed il civico 13/f", siano aggiunte le parole "Via Pasubio".
Si specifica che l'ordinanza 1831/2022 è confermata in ogni altra parte.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PT Mobilità e Infrastrutture - U.O.C. TPL, Traffico e Staff, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S., l'organizzazione della manifestazione sportiva ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 6 luglio 2022