Viste le proprie ordinanza n. 1343/2021 e n. 3114/2021, con le quali venivano rispettivamente adottati e prorogati i provvedimenti alla viabilità per consentire, in via dello Sprone, in prossimità del civico 2/a, il posizionamento di n. 2 (due) gazebo, occorrenti nell'ambito delle vaccinazioni anti Covid-19, a cura di Toscana Farma S.r.l.;
vista l'istanza presentata da So.Ri. S.p.A. in data 29 giugno 2022, riferita alla pratica Asup 652/2022, relativa all'ulteriore proroga dei provvedimenti temporanei di viabilità necessari per il completamento delle suddette atività;
preso atto quindi che le suddette attività non potranno essere concluse entro il giorno 30 giugno 2022;
verificato di poter accogliere la richiesta e di poter prorogare la sopra citata ordinanza n. 1343/2021, già prorogata con ordinanza n. 3114/2021, confermando i provvedimenti di viabilità in essa disposti;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 253224 del 3/12/2021, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;
che l'ordinanza n. 1343/2021, già prorogata con ordinanza n. 3114/2021, venga ulteriormente prorogata fino al termine delle attività e comunque non oltre il giorno 31 DICEMBRE 2022, fermi restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima e di seguito dettagliati:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, limitatamente al lato adiacente il suddetto civico, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata.
Si dispone inoltre che siano mantenuti gli idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PT Mobilità e Infrastrutture - U.O.C. Trasporti e Traffico, il richiedente, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico del richiedente, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 29 giugno 2022