Comune di Prato
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Servizio Mobilità e Infrastrutture - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1500/2022

Proroga ordinanza n. 1956/2021: area di cantiere e ponteggio in via S. Nicastro, all'intersezione con Via Firenze.
il dirigente

Viste le proprie ordinanza n. 1956/2021, già prorogata con ordinanza n. 169/2022, con le quali venivano rispettivamente adottati e prorogati i provvedimenti alla viabilità per consentire il posizionamento di un'area di cantiere e di deposito di materiali edili e di un ponteggio, occorrenti per l'esecuzione di lavori di manutenzione edilizia all'immobile ubicato in via Sebastiano Nicastro, all'intersezione con Via Firenze;

vista la richiesta AOT 371 del giorno 10 maggio 2022, relativa all'ulteriore proroga dei provvedimenti temporanei di viabilità, per la sola area di cantiere, necessari per il completamento dei suddetti lavori;

preso atto quindi che i suddetti lavori non potranno essere ultimati entro il giorno 31 maggio 2022;

verificato di poter accogliere la richiesta e di poter prorogare la sopra citata ordinanza n. 1956/2021, già prorogata con ordinanza 169/2022, confermando i provvedimenti di viabilità in essa disposti;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 253224 del 3/12/2021, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;

dispone

che l'ordinanza n. 1956/2021, già prorogata con ordinanza 169/2022, venga ulteriormente prorogata fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31 LUGLIO 2022, fermi restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima e di seguito dettagliati:

  • Via Sebastiano Nicastro, in prossimità del dell'intersezione con Via Firenze, sul lato dei civici dispari, per una lunghezza di circa ml. 20:

LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;

TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di marciapiede e/o stradale interessato dal cantiere edile e dal ponteggio, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;

RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, secondo le modalità prescritte dal D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purché non inferiore a ml. 3,00, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea;

STRETTOIA E SENSO UNICO ALTERNATO con TRANSITO ALTERNATO A VISTA:

STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA, per il flusso veicolare proveniente dal lato di via A. Guarducci e diretto verso via Firenze, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di pericolo: strettoia asimmetrica a destra;

DARE PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI, per il flusso veicolare proveniente dal lato di via A. Guarducci e diretto verso via Firenze, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di precedenza: dare precedenza nei sensi unici alternati;

STRETTOIA ASIMMETRICA A SINISTRA, per il flusso veicolare proveniente dal lato di via Firenze e diretto verso via A. Guarducci, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di pericolo: strettoia asimmetrica a sinistra;

DIRITTO DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI, per il flusso veicolare proveniente dal lato di via Firenze e diretto verso via A. Guarducci, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di precedenza: diritto di precedenza nei sensi unici alternati;

LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 20 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 20 Km/h.

L'intera area interessata dall'esecuzione dei lavori dovrà essere adeguatamente recintata mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R n. 495 del 16 dicembre 1992, supportate da fasce rifrangenti e dispositivi luminosi intermittenti, che dovranno essere apposti anche alle strutture del ponteggio.

Si dispone inoltre che:

- al fine di garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione nonché degli addetti ai lavori, l'area di cantiere ed il ponteggio siano collocati in modo da mantenere libera da ingombri statici una corsia di larghezza sufficiente al transito in sicurezza dei veicoli di soccorso, di pronto intervento e degli altri veicoli.

- siano mantenuti gli idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito.


In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PT - U.O.C. TPL, Traffico e Staff, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

La ditta esecutrice dei lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.


L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. comunicazione all'indirizzo pmapposizionesegnaletica@comune.prato.it del Comando del Corpo di Polizia Municipale, prima della decorrenza del presente atto, dell'avvenuta apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; nella dichiarazione dovranno anche essere indicati i recapiti telefonici prontamente reperibili dei soggetti responsabili del cantiere;
  4. rispetto di quanto attestato nella dichiarazione citata in premessa in ordine al contenimento della diffusione del contagio da virus Covid-19 e di quanto previsto dalla normativa e dai protocolli sanitari vigenti in materia;
  5. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa;
  6. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, da parte della società So.Ri. S.p.A., che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PT - U.O.C. TPL, Traffico e Staff, la ditta esecutrice dei lavori, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 26 maggio 2022

Il Dirigente
(Arch. Riccardo Pallini)