Allo scopo di incrementare la sicurezza stradale, veicolare e pedonale, in via dell'Orsa Minore, nel tratto evidenziato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, è stato collocato un dissuasore di sosta, rendendo necessaria l'adozione di idonei provvedimenti di viabilità;
vista la comunicazione pervenuta da Consiag Servizi Comuni S.r.l. in data 2/02/2023, relativa all'avvenuta installazione di un dissuasore di sosta in via dell'Orsa Minore;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, e gli artt. 83 e 120 del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 13 FEBBRAIO 2023, nella sotto indicata via, siano adottati i seguenti provvedimenti:
1. Provvedimento principale
sia collocato un dissuasore di sosta, conforme all'art. 180 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione del N.C.d.S), dotato di fasce rifrangenti e di segnali stradali complementari di "segnaletica sugli ostacoli, anomalie e punti critici stradali" (Fig. II 471, art. 175).
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) e dell'art. 74 del relativo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 13 febbraio 2023