VISTE le disposizioni dell'art. 9 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nonché le direttive impartite dal Ministero dell'Interno con le circolari: n. 300/A/26784/116/1 del 13 ottobre 1997; n. 300/A/55805/116/1 del 08 novembre 1998; n. 300/A/1/43384/116/1 del 17 giugno 2003;
vista la richiesta P.G. 21.49.045.210518 del giorno 18 maggio 2021, presentata da So.Ri S.p.A. tramite il nuovo applicativo "Prato City Works" e riferita alla pratica Asup 714/2021 del giorno 18 maggio 2021;
VISTA l'istanza Prot. Informatico I.C. 17/2.7.3 del giorno 15 marzo 2021, con la quale la Provincia di Prato ha comunicato lo svolgimento della corsa ciclistica competitiva categoria Amatori "32a Da Piazza a Piazza in Mountain Bike", a cura dell'A.S.D. Avis- Verag e programmata per il giorno 30 maggio 2021, con partenza dei concorrenti alle ore 09:30 da Piazza Mercato Nuovo ed arrivo degli stessi in Piazzale del Ponzaglio alle ore 18:00 circa;
preso atto del Piano di Emergenza per la Manifestazione pubblica denominata "32a da Piazza a Piazza", redatto da tecnico abilitato incaricato dall'organizzazione della manifestazione sportiva in data 15/03/2021;
preso atto del Piano di Emergenza Covid-19 - Linee guida per la ripresa delle manifestazioni ciclistiche, redatto dalla Federazione Ciclistica Italiana;
vista la nota pervenuta dal Comando di Polizia Municipale in data 26/05/2021, nella quale, viene significato che "richiamata la finalità della "Linea guida …" allegata alla Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno 18 luglio 2018 (Piantedosi) di fornire "le indicazioni da seguire per la caratterizzazione e il dimensionamento delle misure di sicurezza finalizzate al contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche che si tengono in luoghi all'aperto in cui si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti", questo Comando prende atto, per quanto afferente alla propria competenza (viabilità), della relazione per la valutazione dei rischi e delle misure anti COVID-19 prescritte in ottemperanza alle Linee Guida emanate dalla Regione Toscana (in particolare con le ordinanza n. 63, n. 65, n. 67) per lo svolgimento dell'evento in oggetto redatte dal tecnico incaricato, soggetto titolare della specifica responsabilità e competenza, e reitera comunque a mezzo del medesimo tecnico l'invito ad un rigoroso rispetto da parte degli organizzatori delle vigenti diposizioni normative emanate in materia da Governo e Regione Toscana";
VISTA la DETERMINAZIONE n. 723 del giorno 24 maggio 2021, con la quale il Dirigente dell'Area Tecnica Servizio Assetto e Gestione del Territorio della Provincia di Prato ha autorizzato lo svolgimento della gara ciclistica competitiva categoria amatori denominata "32a Da Piazza a Piazza in Mountain Bike", programmata per il giorno 30 maggio 2021;
PRESO ATTO che la manifestazione interesserà strade ricadenti nel territorio del Comune di Prato;
PRESO ATTO della circolare del Ministero dell'Interno Prot. n. 300/A/2965/15/116/1 del 24 aprile 2015 recante indicazioni per l'adozione dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione in occasione di competizioni ciclistiche;
VISTO il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 96 del 22-04-2021, nel quale, all'art. 6, comma 3, è stato disposto che "A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, è consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto...";
VISTA l'autorizzazione della Regione Toscana - Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, prot. GE/84016 del 26/04/2021, con la quale è stato autorizzato lo svolgimento della manifestazione sportiva nei tratti che interferiscono con l'alveo e la fascia di rispetto idraulica del fiume Bisenzio alle condizioni previste nell'autorizzazione medesima;
VISTO lo statuto del Comune di Prato, approvato con D.C.C. n. 284 del 07.10.1991 e successive modificazioni ed integrazioni;
RAVVISATA la propria competenza in base a quanto previsto dal titolo IV - Capo III - Art. 107 del del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico in materia di Ordinamento degli Enti Locali);
VISTI gli articoli 6 e 7 del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (N.C.d.S.);
vista la disposizione del Dirigente del Servizio PR, P.G. 53599 del 17/03/2020, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;
1 Montaggio e smontaggio delle strutture
che dalle ore 06:00 del giorno 29 MAGGIO 2021 fino al termine della manifestazione sportiva e comunque non oltre le ore 18:00 del giorno 30 MAGGIO 2021, nelle sotto elencate piazze siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI e/o IN TUTTA L'AREA, eccetto i veicoli dell'organizzazione della manifestazione sportiva, che dovranno essere opportunamente individuati mediante l'esposizione, in modo ben visibile sulla parte anteriore di ciascun veicolo, di un contrassegno riportante il logo dell'evento, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, di eccezione e di rimozione forzata;
DIVIETO DI TRANSITO, eccetto i veicoli dell'organizzazione della manifestazione sportiva e dei partecipanti alla stessa, che dovranno essere opportunamente individuati mediante l'esposizione, in modo ben visibile, sulla parte anteriore di ciascun veicolo, di un contrassegno riportante il logo dell'evento, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità e di eccezione.
Le aree interessate dalla manifestazione sportiva dovranno essere opportunamente circoscritte e protette mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992 n. 495, supportate da fasce rifrangenti e da dispositivi luminosi intermittenti.
Si dispone che il giorno 29/05/2021, in Piazza Mercato Nuovo, nella parte di 1° quadrante riservata alle attività di commercio su area pubblica, presenti al "Mercato Terra di Prato", il montaggio delle strutture per la manifestazione sportiva potrà avvenire solo al termine dello stesso. Si dispone altresì che, fino al temine di detto mercato, dovranno essere mantenuti liberi da qualsiasi ingombro le aree d'accesso e d'uscita da quest'ultimo, sia dal lato di Via G. Bresci che dal lato della viabilità di scorrimento di Piazza Mercato Nuovo.
2. Svolgimento della gara
che il giorno 30 MAGGIO 2021, dalle ore 07:00 fino al termine della manifestazione sportiva e comunque non oltre le ore 18:00, nella sotto elencata viabilità siano adottati i seguenti provvedimenti:
in alternativa
DIVIETO DI TRANSITO, eccetto i partecipanti alla gara, i veicoli tecnici delle relative società sportive e quelli dell'organizzazione, opportunamente individuati mediante l'esposizione in modo ben visibile, sulla parte anteriore di ogni veicolo, di un idoneo contrassegno recante il logo della manifestazione sportiva, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità e di eccezione ed un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992, n. 495, supportate da fasce rifrangenti e da dispositivi luminosi intermittenti, allo scopo di perimetrare l'area interessata dal divieto di transito e dalla manifestazione sportiva.
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni.
3. Deviazioni
Durante detta chiusura al transito il traffico veicolare sarà così deviato:
-- il traffico veicolare proveniente dal lato Via J.L. Protche con direzione Ponte F. Di Marco Datini in:
Viale G. Galilei, Piazza Mercato Nuovo, vialetto posto all'altezza del civico 7 e di collegamento con Via G. Bresci, Via G. Bresci e Viale G. Galilei;
-- il traffico veicolare proveniente dal lato Ponte F. di Marco Datini con direzione Via J.L. Protche in:
Viale G. Galilei, Via G. Bresci, Piazza Mercato Nuovo (percorrendo il vialetto posto tra il primo quadrante e l'immobile dei bagni pubblici) e Viale G. Galilei.
Si dispone che lungo il percorso della deviazione dovrà essere apposta segnaletica stradale con la scritta "DEVIAZIONE" e FRECCIA DIREZIONALE.
3.1 Deviazioni Trasporto Pubblico Locale
da Ponte F. di Marco Datini deviazione in:
Via F. Targetti, Via Mozza sul Gorone, Via Mozza, Via Bologna, Via A.E. Agnoletti, Via R. Pagli, Via E. Rubieri e Via dei Ciliani, da dove riprenderà il percorso ordinario;
da Via F. Strozzi deviazione in:
Via C. Battisti, Via Bologna, Via Mozza, Via Mozza sul Gorone, Via F. Targetti e Ponte F. di Marco Datini, da dove riprenderà il percorso ordinario;
da Viale G. Galilei deviazione in:
Via J.L. Protche, Piazza G. Ciardi, Via A. Franchi, Via C. Battisti, Via Bologna, Via Mozza, Via Mozza sul Gorone, Via F. Targetti e Viale G. Galilei, da dove riprenderà il percorso ordinario;
da Viale G. Galilei deviazione in:
Via F. Targetti, Via Mozza sul Gorone, Via Mozza, Via Bologna, Piazza G. Ciardi, Via J.L. Protche, Viale G. Galilei, da dove riprenderà il percorso ordinario.
Durante le deviazioni i mezzi del trasporto pubblico locale effettueranno, a richiesta, fermata presso tutte le paline esistenti sui percorsi deviati.
Il gestore del servizio di trasporto pubblico dovrà dare comunicazione all'utenza dei provvedimenti contenuti nella presente ordinanza mediante avvisi sui mezzi, presso le fermate dei percorsi interessati e gli altri canali di comunicazione aziendali.
4. Ulteriori provvedimenti
4.1
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 20 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 20 Km/h.
4.2
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 20 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 20 Km/h.
4.3
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 10 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 10 Km/h.
FERMARSI E DARE PRECEDENZA, sia all'intersezione con Via G. Bresci, sia all'intersezione con la viabilità di scorrimento di detta piazza, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di precedenza: fermarsi e dare precedenza;
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel suddetto vialetto, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;
4.4
DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a destra;
4.5
DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a sinistra;
4.6
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, limitatamente alla fascia oraria compresa tra le ore 09:30 e le ore 10:30, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata.
5. Preavvisi
Durante l'intera fase di adozione del provvedimento di divieto di transito dovrà essere fornita, a cura ed a spese dell'organizzazione della manifestazione sportiva, la massima informazione possibile agli utenti della strada, previa apposizione di un congruo numero di preavvisi indicanti le deviazioni adottate, in corrispondenza delle seguenti intersezioni:
6. Percorso di gara
che il giorno 30 MAGGIO 2021, dalle ore 09:30 fino al termine della manifestazione sportiva e comunque non oltre le ore 18:00, nelle sotto elencate vie siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:
6.1 percorso in uscita dal territorio comunale
6.2 percorso in transito nel territorio comunale
6.3 percorso di rientro nel territorio comunale per arrivo della gara ciclistica
SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE, limitatamente alle fasi di passaggio dei partecipanti alla corsa ciclistica competitiva.
Si dispone che in tutti i tratti stradali che la corsa ciclistica competitiva dovrà eventualmente percorrere in senso contrario a quello ordinario di circolazione, gli organizzatori adottino la massima cautela a mezzo di movieri a terra, opportunamente dotati di pettorina catarifrangente e di paletta, da dislocare lungo le vie interessate e, in particolare, in prossimità di tutte le intersezioni presenti.
DALLE STRADE LATERALI AL PERCORSO SARA' CONSENTITO L'ATTRAVERSAMENTO, IN PROIEZIONE PERPENDICOLARE, IN ASSENZA DI CONCORRENTI.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
L'organizzazione della manifestazione sportiva dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara ciclistica". In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a quindici (15) minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente.
Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:
- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata;
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata;
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.
Dovrà essere effettuato, a cura dell'organizzatore della manifestazione sportiva, un sopralluogo per verificare che sia stato dato corso ai lavori di bonifica degli ammaloramenti presenti sul manto stradale dei tratti di strade interessati dal passaggio della corsa ciclistica e successivamente dovrà essere comunicato l'esito del predetto sopralluogo all'ente che ha autorizzato la manifestazione sportiva.
Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e di pronto soccorso nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.
DISPONE altresì che:
- gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (N.C.d.S.) siano incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della gara;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (N.C.d.S.) ovvero, in mancanza o a supporto di questi, dovrà essere garantito dagli organizzatori un idoneo servizio di scorta tecnica, in osservanza di quanto disposto con il "Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni su strada", pubblicato sulla G.U.R.I. 05 febbraio 2003, n. 29, come modificato con Decreto del Ministero dei Trasporti del 19 dicembre 2007 (G.U. 6.3.2008, n. 56) e con la circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza Prot. n. 300/A/2965/15/116/1 del 24 aprile 2015, che, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e con il dovuto anticipo, assicuri la segnalazione in entrambi i sensi di marcia della manifestazione in atto, ponendo in essere ogni opportuna misura idonea ad evitare pericoli o incidenti, assicurando adeguata segnalazione dell'inizio e della fine della manifestazione sportiva.
Si evidenzia fin d'ora che, il Comando di Polizia Municipale non potrà assicurare adeguati servizi di vigilanza e viabilità sui tratti stradali interessati dalla manifestazione sportiva in oggetto. Di conseguenza, non potrà essere garantita né la sorveglianza delle intersezioni relative alle strade percorse nel territorio comunale di Prato e degli eventuali punti critici, né un adeguato servizio di scorta come richiesto. Pertanto, salvo che non sia prevista la scorta da parte di altri Organi di Polizia Stradale, dovrà essere assicurata, a cura ed a spese degli stessi organizzatori, l'assistenza di un idoneo servizio di scorta tecnica composta da personale abilitato ed in numero adeguato a tutelare la sicurezza della circolazione stradale e dei partecipanti, in osservanza di quanto disposto in materia. Nel rispetto delle norme della circolazione stradale e con il dovuto anticipo, dovrà essere assicurata la segnalazione, in entrambi i sensi di marcia, della manifestazione sportiva, ponendo in essere ogni opportuna misura atta ad evitare pericoli o incidenti, assicurando altresì adeguata segnalazione dell'inizio e della fine della manifestazione.
I responsabili dell'organizzazione della manifestazione sportiva predisporranno altresì, a loro cura e spese, un idoneo servizio di personale a terra addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva, composto da personale abilitato ed in numero sufficiente a garantire la sicurezza della circolazione e della carovana dei partecipanti in osservanza di quanto disposto con il "Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni su strada" suddetto e, ove le circostanze di tempo e di luogo lo richiedano, una specifica segnaletica temporanea in corrispondenza delle intersezioni stradali e nei punti più sensibili del percorso che interessano il transito della corsa, in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti chiaramente della sospensione temporanea della circolazione.
Se le condizioni del traffico al momento lo rendano necessario, per la sicurezza della circolazione nonché dei partecipanti e/o degli spettatori, sia disposta la chiusura con idonea transennatura dei tratti di strada antecedenti e successivi la zona di partenza e la zona di traguardo per una lunghezza adeguata alla velocità ed al numero dei corridori in gara nonché per il tempo necessario alle fasi di partenza e d'arrivo e comunque fino a quando le circostanze lo richiedano a tutela dell'incolumità dei partecipanti e dei terzi. Resta fermo l'obbligo degli organizzatori di liberare le strade e le aree interessate dalla gara nei tempi previsti dalla presente ordinanza.
Gli organizzatori dovranno garantire la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di qualsiasi natura alla sede stradale, alla segnaletica, all'estetica ed all'equilibrio ecologico. In ogni caso, a tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione, gli organizzatori dovranno adoperarsi tempestivamente affinché venga ripristinata puntualmente la situazione ante manifestazione. Eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza, con l'addebito delle spese di ripristino all'organizzazione della manifestazione sportiva.
Gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione sportiva.
RENDE NOTO
Che la presente ordinanza non esime dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931 n. 773), art. 68, e da tutti gli obblighi in materia di collaudi delle strutture e degli impianti eventualmente allestiti nonché dagli artt. 119 - 123 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. 06.05.1940, n. 635) e da quant'altro imposto dalla normativa in vigore.
Si evidenzia altresì che, qualora in occasione dello svolgimento della manifestazione sportiva vengano realizzate occupazioni del suolo pubblico con attrezzature o altro, dovrà essere corrisposta tramite So.R.i S.p.A. la relativa tassa, prevista dal regolamento comunale per l'occupazione di aree e spazi pubblici, approvato con D.C.C. n. 89 del 31 maggio 2005, ai sensi del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.
Che la presente autorizzazione è concessa con espressa riserva della possibilità di revoca o di modifica in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale e della circolazione, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo.
Che la gara ciclistica verrà svolta sotto l'esclusiva e totale responsabilità degli organizzatori e dei partecipanti, che, pertanto, assumono ogni obbligo di risarcimento derivante dalla manifestazione, in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti, a qualsiasi titolo, compreso il personale di ausilio incaricato dagli organizzatori, dagli spettatori o dagli altri utenti della strada.
Si evidenzia che l'Amministrazione Comunale dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti alla manifestazione, attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa con primarie compagnie di assicurazione che copra anche la responsabilità degli organizzatori e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature, con i limiti di garanzia previsti dalle leggi vigenti.
L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in ordine al buono stato di manutenzione del fondo stradale e della percorribilità in sicurezza del tracciato di gara; pertanto gli organizzatori, sotto la propria responsabilità ed a propria cura e spese, dovranno provvedere a verificare accuratamente il percorso di gara, al fine di rilevare, segnalare idoneamente ed efficacemente eventuali buche, avvallamenti, discontinuità del fondo stradale e quant'altro risulti pregiudizievole alla piena e sicura transitabilità dello stesso, predisponendo ogni idoneo ed opportuno accorgimento o protezione a garanzia dell'incolumità dei partecipanti alla manifestazione, del pubblico e degli altri utenti della strada.
Gli Organi di Polizia Stradale e tutti quelli a cui spetti sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento e di segnalare eventuali incidenti che si verificassero nel corso della manifestazione sportiva.
Conformemente alle prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n. 723 del giorno 24 maggio 2021 della Provincia di Prato, con la quale il Dirigente dell'Area Tecnica Servizio Assetto e Gestione del Territorio della Provincia di Prato ha autorizzato, per il giorno 30 maggio 2021, lo svolgimento della gara ciclistica competitiva denominata "32a da Piazza a Piazza", citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, via web nonché di comunicati sui mezzi di informazione.
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio.
Inoltre, si precisa che l'apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme e inerente a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sarà a cura e spese dell'organizzazione della manifestazione.
Si evidenzia in particolare che, qualora sia prevista l'apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata, essa dovrà essere collocata in loco almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio del divieto stesso, subordinandone l'efficacia all'invio di idonea dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica, ai sensi del D.P.R. 445/2000, all'indirizzo pmapposizionesegnaletica@comune.prato.it prima della decorrenza del presente atto.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Al termine della manifestazione sportiva dovranno essere rimossi tutti i segnali, cartelli e transenne e quant'altro sia stato eventualmente collocato sulle aree pubbliche o ad uso pubblico interessate dalla manifestazione, ripristinando il preesistente stato dei luoghi, ed inoltre l'organizzazione della manifestazione dovrà contattare l'azienda Alia S.p.A., affidataria del servizio di igiene urbana, per provvedere, a proprie spese, alla pulizia meccanica delle aree interessate dalla manifestazione sportiva in particolare della zona di partenza e d'arrivo della stessa.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 (sessanta) giorni, può essere proposto ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con procedura di cui all'articolo 74 del D.P.R. 495/1992.
Il presente provvedimento è valido dalle ore 6:00 del giorno 29 maggio 2021 fino alle ore 18:00 del giorno 30 maggio 2021.
Nei termini di validità della presente ordinanza è sospesa l'efficacia di tutte le ordinanze di viabilità che risultino incompatibili con questa.
I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 26 maggio 2021