Vista la propria ordinanza n. 1012/2021, con la quale venivano adottati provvedimenti temporanei di viabilità per consentire le manovre d'accesso e d'uscita dei mezzi d'opera diretti all'attività produttiva posta in via Lorenzo da Pelago, civico 10;
vista la richiesta pervenuta in data 6 maggio 2021 dalla ditta esecutrice dei lavori, relativa allo spostamento delle date oggetto dell'intervento, a causa dell'impossibilità di svolgere i lavori nel periodo originariamente previsto per motivi tecnici;
rilevata pertanto la necessità di integrare la suddetta ordinananza 1012/2021;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
vista la disposizione del Dirigente del Servizio PR, P.G. 53599 del 17/03/2020, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C;
che l'ordinanza n. 1012/2021, nella parte del dispositivo riferita alla validità dei provvedimenti sia modificata come segue:
che, dal giorno 24 MAGGIO 2021 al giorno 25 MAGGIO 2021, limitatamente alla fascia oraria compresa tra le ore 07:00 e le ore 19:00, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
Si specifica che l'ordinanza n. 1012/2021 è confermata in ogni altra sua parte.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, l'impresa esecutrice dei lavori ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 11 maggio 2021