Rilevata la necessità di ridefinire l'area di sosta riservata a ciclomotori e motocicli posta in via Giovanni Amendola, in prossimità dell'intersezione con via Pietro Gobetti, allo scopo di riordinare gli spazi di sosta nella zona;
visti gli esiti del sopralluogo effettuato da parsonale dell'U.O.C. Trasporti e Traffico in data 8/04/2021;
rilevata la fattibilità dell'intervento e la conseguente necessità di adottare appropriati provvedimenti di viabilità;
vista la comunicazione pervenuta da Consiag Servizi Comuni S.r.l. in data 13/04/2021 in ordine all'esecuzione del sopra descritto intervento;
visti gli artt. 5, comma 3, 7 e 157 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 13 APRILE 2021 nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
1.
siano istituiti n. 4 (quattro) stalli riservati alla sosta di ciclomotori e motocicli, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di: parcheggio con pannelli integrativi di ciclomotore e di motociclo.
Su ciascun lato della descritta area di sosta per ciclomotori e motocicli siano collocati dissuasori di sosta, conformi all'art. 180 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione del N.C.d.S) e corredati del segnale stradale complementare di "segnaletica sugli ostacoli, anomalie e punti critici stradali" Fig. II 471, art. 175.
2. Revoca
La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altra precedente ordinanza, relativa al suddetto tratto di via Giovanni Amendola, in prossimità dell'intersezione con via Pietro Gobetti, sul lato dei civici pari, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova istituzione.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PR Lavori Pubblici e Mobilità - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, Consiag Servizi Comuni S.r.l. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e dell'art. 74 del suo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 11 maggio 2021