Vista la propria ordinanza n. 1043/2020, con la quale venivano adottati i provvedimenti alla viabilità per di istituire, in Piazza Mercatale, un'area temporaneamente riservata alla sosta di autoveicoli dell'Amministrazione Comunale;
vista la richiesta pervenuta in data 13/01/2021 da uffici interni a questo Servizio, relativa alla proroga dei provvedimenti temporanei di viabilità adottati nella suddetta ordinanza;
dato atto che la suddetta richiesta è stata registrata nell'applicativo "Prato City Works" al P.G. n. 13-000-2282-200528/p del 14 gennaio 2021,
preso atto quindi che i suddetti provvedimenti di viabilità dovranno essere prorogati fino al il giorno 31 maggio 2021;
verificato di poter accogliere la richiesta e di poter prorogare la sopra citata ordinanza n. 1043/2020, confermando i provvedimenti di viabilità in essa disposti;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
vista la disposizione del Dirigente del Servizio PR, P.G. 53599 del 17/03/2020, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C ;
che l'ordinanza n. 1043/2020 venga prorogata fino al giorno 31 MAGGIO 2021, fermi restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima e di seguito dettagliati:
1. Provvedimento principale
1.1 Divieti di sosta
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, eccetto autoveicoli del Comune di Prato individuabili dalle apposite livree, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di rimozione forzata, di validità e d'eccezione.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, la ditta esecutrice dei lavori, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, Consiag Servizi Comuni S.r.l. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico di Consiag Servizi Comuni S.r.l., restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 25 gennaio 2021