Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 500/2021

Integrazione all'ordinanza 465/2021 - Lavori di scavo per la sostituzione della rete gas in un tratto di via Giovanni Pisano e via Fortunato Rocchi, richiesti da Toscana Energia S.p.A. ed eseguiti dalla ditta C.E.A. - Cooperativa Edile Appennino.
il dirigente

Vista la propria ordinanza 465/2021, con la quale si consentivano i lavori di scavo per la sostituzione della rete gas in un tratto di via Giovanni Pisano e via Fortunato Rocchi, in prossimità del civico 21, a cura della ditta C.E.A., con sede in Calderara di Reno (BO) in Via Bacciliera n. 10/12;

viste le richieste P.G. 21.025.004.210226, pervenuta questo ufficio tramite il nuovo applicativo "Prato City Works" dalla società Toscana Energia S.p.A., committente dei lavori, inerente i provvedimenti temporanei di viabilità necessari per il completamento dei suddetti lavori;

vista l'Autorizzazione Unica P.G. 1735/2021 per l'anno 2021 per l'esecuzione dei lavori nelle sedi stradali di proprietà comunale, rilasciata dal Servizio Mobilità e Infrastrutture alla società Toscana Energia S.p.A.;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

verificato di poter accogliere la richiesta di variazione alla circolazione rispetto ai provvedimenti indicati nel corpo dell'ordinanza di cui in epigrafe, adottando i conseguenti ed ulteriori provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PR, P.G. 53599 del 17/03/2020, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.

dispone

che l'ordinanza 465/2021, venga integrata e sotituita con i seguenti provvedimenti, fermi restando la validità a partire dal giorno 8 MARZO 2021, fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 14 APRILE 2021, nella sotto indicata via, siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

1: Provvedimento principale

  • VIA GIOVANNI PISANO, tratto compreso tra l'intersezione con via Francesco Ferrucci e l'intersezione con via Fortunato Rocchi;

SENSO UNICO con direzione via F. Rocchi, revocando temporaneamente l'attuale senso di circolazione, apponendo idonea e conforme segnaletica verticale di senso unico parallelo;

LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;

LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 30 Km/h.

2. Ulteriori provvedimenti

  • VIA FORTUNATO ROCCHI, tratto compreso tra l'intersezione con via Giovanni Pisano e l'intersezione con l'area di parcheggio su via F. Rocchi:

LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;

TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di marciapiede interessato dai lavori, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;

RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, secondo le modalità prescritte dal D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purché non inferiore a ml. 3,00, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea;

STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA e/o A SINISTRA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di pericolo: strettoia asimmetrica a destra e/o a sinistra;

LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 30 Km/h.

2.1

  • VIA GIOVANNI PISANO, all'intersezione con via F. Rocchi, per chi proviene da via Torelli, via G. Marchini:

SENSO VIETATO, apponendo idonea e conforme segnaletica stradale di divieto, senso vietato;

DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, apponendo idonea e conforme segnaletica di obbligo, direzione obbligatoria a sinistra;

In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PR3 - U.O. Mobilità, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

La ditta esecutrice dei lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da comunicare all'indirizzo pmapposizionesegnaletica@comune.prato.it del Comando di Corpo di Polizia Municipale, prima della decorrenza del presente atto;
  4. nella dichiarazione dovranno anche essere indicati i recapiti telefonici prontamente reperibili dei soggetti responsabili del cantiere;
  5. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PR3 - U.O. Mobilità, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 9 marzo 2021

Il Dirigente
(Ing. Maria Teresa Carosella)