Vista la propria ordinanza n. 235/2021, con la quali si attuavano i provvedimenti alla circolazione così richiesti nell'email inviata dal Funzionario di Guardia del Comando dei Vigili del Fuoco Ing. G. Senatore vs. prot. 1044 del 3 febbraio 2021 (rapporto 263/2021), a seguito dell'intervento per la verifica di stabilità di un serbatoio a gravità posto in un fabbricato posto in piazza dei Macelli angolo via Carradori;
considerato che nel rapporto 263/2021 del Comando dei Vigili del Fuoco comando di provinciale di Prato, a tutela della pubblica e privata incolumità, si comunicava che sarebbe stato necessario inibire la praticabilità dell'antistante viabilità, ovvero piazza Macelli tratto compreso tra via G. Carradori/via P. dell'Abbaco e via Cavour, adottando così i provvedimenti di viabilità per consentire la messa in sicurezza richiesta;
vista la richiesta di proroga P.G. 46034 del 3 marzo 2021, presentata dalla ditta Nigro & C. Costruzioni s.r.l con sede in Prato via G. Valentini nc. 38, nella qualità di ditta incaricata dalla proprietà della messa in sicurezza del serbatoio citato in narrativa;
rilevata quindi la necessità di prorogare i provvedimenti di viabilità;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto il D.M. del 4 marzo 2013 "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (ai sensi dell'art. 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n.81/2008)".
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
vista la disposizione del Dirigente del Servizio PR, P.G. 53599 del 17/03/2020, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.
CHE L'ORDINANZA 235/2021, venga prorogata fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 24 MARZO 2021, fermi restando tutti i provvedimenti menzionati nella medesima e di seguito dettagliati:
1. Provvedimento principale
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di marciapiede interessato dai lavori, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;
DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con idonei pannelli integrativi di validità.
Durante l'esecuzione dei lavori l'area adibita a cantiere stradale dovrà essere opportunamente recintata mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R n. 495, del 16 dicembre 1992.
2. Ulteriori provvedimenti
SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE, con direzione da Via G. Carradori verso Via Compagnetto da Prato/Via N. Tommaseo, revocando temporaneamente il senso unico di circolazione esistente, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di: senso unico parallelo;
2.1
SENSO VIETATO in direzione di Piazza Macelli/Via G. Carradori, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: senso vietato;
2.2
DIREZIONI CONSENTITE DESTRA E SINISTRA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzioni consentite destra e sinistra;
SENSO VIETATO in direzione di Piazza Macelli, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: senso vietato.
2.3
DIREZIONI CONSENTITE DESTRA E SINISTRA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzioni consentite destra e sinistra;
SENSO VIETATO in direzione di Via M. Roncioni, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: senso vietato;
2.4
DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a destra;
2.5
DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a e sinistra;
2.6
2.7
FERMARSI E DARE PRECEDENZA, apponendo idonea e conforme segnaletica di fermarsi e dare precedenza;
2.8
DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI CON LUNGHEZZA SUPERIORE A 7,00 ml ECCETTO BUS, apponendo idonea e conforme segnaletica di divieto, divieto di transito ai mezzi con lunghezza superiore a 7,00 ml, con pannello integrativo con l'indicazione eccetto bus;
3. Deviazioni
Durante detta fase di chiusura il traffico veicolare il percorso per recarsi presso la farmacia di via Cavour e il centro Roberto Giovanni, sarà così deviato:
-- il traffico veicolare proveniente da Via G. Carradori in:
Via Paolo dell'Abbaco, Via N. Tommaseo, Via Livorno, Via Genova, Via M. Roncioni, Via J. Monnet e Via Cavour;
4. Preavvisi delle deviazioni
Consiag servizi Comuni dovrà fornire all'utenza la massima informazione circa i provvedimenti sopra descritti, apponendo un congruo numero di pannelli di preavviso ed indicanti le deviazioni all'uopo adottate, in corrispondenza delle seguenti intersezioni:
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PR - U.O. Mobilità ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
La ditta esecutrice dei lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PR - U.O. Mobilità, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 3 marzo 2021