Vista la propria ordinanza n. 421/2021, relativa alla dismissione, in via Francesco Ferrucci, in prossimità del civico 546, di un posto invalidi riservato al contrassegno n. 9444;
presso atto che nella redazione della suddetta ordinanza è stato commesso un mero errore materiale, presente sia nell'intestazione che nel dispositivo della stessa;
rilevata pertanto la necessità di integrare la suddetta ordinananza 421/2021;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
vista la disposizione del Dirigente del Servizio PR, P.G. 53599 del 17/03/2020, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C;
che l'ordinanza n. 421/2021, sia modificata come segue:
Intestazione
Revoca ordinanza n. 2853/2015, relativa all'istituzione di uno stallo di sosta invalidi numerato in via Francesco Ferrucci, civico 546 (aut. 9444).
Dispositivo
che dal giorno 24 FEBBRAIO 2021
sia REVOCATA l'ordinanza n. 2853/2015, che istituiva in via Francesco Ferrucci, in prossimità del civico 546, n. 01 (uno) stallo per la sosta dei veicoli al servizio delle persone diversamente abili, di cui agli artt. 39 del Nuovo Codice della Strada e 120 del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, con riserva a favore del contrassegno n. 9444.
Si specifica che l'ordinanza n. 421/2021 è confermata in ogni altra sua parte.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, l'impresa esecutrice dei lavori ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 26 febbraio 2021