Vista l'ordinanza n. 2165/2009, P.G. 148896/2009, con la quale veniva istituito, in Piazza San Rocco, sul fronte del civico 7, n. 1 (uno) stallo per la sosta dei veicoli al servizio di persone diversamente abili munite dello speciale contrassegno invalidi di cui agli artt. 188 del Nuovo Codice della Strada e 381, così come modificato dal D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151, del relativo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione;
dato atto che la motivazione a supporto della suddetta ordinanza era riferita all'apertura della nuova sede della biblioteca comunale "A. Lazzerini", con ingresso dal lato di Piazza San Rocco;
rilevato che oggi l'ingresso della biblioteca in discorso è ubicato in via Puccetti, civico 3, nei pressi del quale sono presenti stalli per la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, si rende necessario dismettere il sopra descritto stallo invalidi, posto in Piazza San Rocco, sul fronte del civico 7, ricostituendovi uno stallo di sosta regolato in base alla disciplina vigente in tale viabilità;
preso atto, quindi, della necessità di revocare la citata ordinanza n. 2165/2009;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992) e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 495/1992);
visto l'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
vista la disposizione del Dirigente del Servizio PR, P.G. 53599 del 17/03/2020, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;
che dal giorno 22 FEBBRAIO 2021
sia REVOCATA l'ordinanza n. 2165/2021, che istituiva, in Piazza San Rocco, sul fronte del civico 7, n. 1 (uno) stallo per la sosta dei veicoli al servizio di persone diversamente abili munite dello speciale contrassegno invalidi di cui agli artt. 188 del Nuovo Codice della Strada e 381, così come modificato dal D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151, del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, Consiag Servizi Comuni S.r.l. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 19 febbraio 2021