Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 3148/2021

Integrazione all'ordinanza 3144/2021: proroga ordinanza n. 1968/2020: termine sperimentazione Area Pedonale Urbana temporanea del centro storico (ordinanza n. 1128/2020), mantenimento "tariffa di cortesia".
il dirigente

Vista la propria ordinanza n. 3144/2021, con la quale, per le motivazioni ivi espresse, l'ordinanza n. 1968/2020 è stata prorogata fino al 31/12/2022;

rilevata la necessità di integrare la suddetta ordinanza 3144/2021, limitatamente al punto 1 del dispositivo;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 253224 del 3/12/2021, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;

dispone

che il dispositivo dell'ordinanza 3144/2021, limitatamente al punto 1, venga modificato come segue:

le parole "I titolari di permessi delle categorie 1-15-2-25-10-35" sono sostituite dalle seguenti: "Tutti gli utenti".

Si specifica che l'ordinanza n. 3144/2021 è confermata in ogni altra sua parte.


Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PT - U.O.C. TPL, Traffico e Staff, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 29 dicembre 2021

Il Dirigente
(Arch. Riccardo Pallini)