Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 3144/2021

Proroga ordinanza n. 1968/2020: termine sperimentazione Area Pedonale Urbana temporanea del centro storico (ordinanza n. 1128/2020), mantenimento "tariffa di cortesia".
il dirigente

Vista la propria ordinanza n. 1968/2020, così come parzialmente modificata con ordinanza n. 2367/2020, con la quale venivano adottati provvedimenti temporanei connessi al termine per la sperimentazione dell'Area Pedonale Urbana temporanea del centro storico (ordinanza n. 1128/2020) e veniva stabilito di mantenere, per le motivazioni ivi espresse, la c.d. "tariffa di cortesia" nelle aree di sosta regolamentate a pagamento della Zona a Traffico Controllato (ZTC) ubicate all'interno della cinta muraria fino al 31/12/2021, "...data di possibile proroga della modifica del Regolamento di Occupazione del Suolo Pubblico";

vista la D.C.C. n. 68 del 16/12/2021, avente per oggetto "Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico mediante strutture esterne per il ristoro all'aperto (dehors), approvato con D.C.C. n. 56 dell'11/07/2012. Modifiche";

dato atto che all'art. 13, comma 3, del suddetto Regolamento comunale, approvato con la succitata deliberazione consiliare n. 68/2021, è stato disposto che "considerato il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 è prorogata fino al 31 dicembre 2022 la Disciplina speciale e transitoria per l'ampliamento delle occupazioni di suolo pubblico….";

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 253224 del 3/12/2021, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;

dispone

che l'ordinanza n. 1968/2020, così come modificata dall'ordinanza integrativa n. 2367/2021, venga prorogata fino al giorno 31 DICEMBRE 2022, ferme restando le disposizioni contenute nella medesima e di seguito dettagliate:

1.

I titolari di permessi delle categorie 1-15-2-25-10-35 potranno sostare, in orario notturno (18:00-08:00), all'interno del parcheggio in struttura del Serraglio alla tariffa, già precedentemente in vigore, di € 1,00.

2.

Nei parcheggi con sosta regolamentata a pagamento posti nella Zona a Traffico Controllato all'interno delle mura medievali per soste della durata di un'ora e mezzo la tariffa applicata a tutti gli utenti è di € 1,00, come stabilito nell'Allegato alla D.G.C. n. 132 del 9/06/2020. Sono altresì adeguati a questa tariffa anche i pagamenti effettuati con modalità remota (App e SMS).

3. (punto soppresso con decorrenza 16/11/2020 dall'ordinanza n. 2367/2020 del 13/11/2020).

4.

Si dispone che sia provveduto, a cura di Consiag Servizi Comuni S.r.l., a rendere non visibile la segnaletica stradale verticale relativa all'Area Pedonale Urbana temporanea di cui all'ordinanza n. 1128/2020.


In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PT - U.O.C. TPL, Traffico e Staff, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.


Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PT - U.O.C. TPL, Traffico e Staff, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 28 dicembre 2021

Il Dirigente
(Arch. Riccardo Pallini)