Comune di Prato
Piazza Mercatale 31/33 - 59100 Prato
Tel 0574.183.6636/5603

Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 3125/2021

Rievocazione storico-religiosa dei Re Magi organizzata dalla Parrocchia di Santa Maria a Capezzana.
il dirigente

Allo scopo di consentire, in data 6 gennaio 2022, lo svolgimento della rievocazione storico-religiosa dei Re Magi in varie vie del territorio della parrocchia di Santa Maria a Capezzana, organizzata dalla parrocchia omonima;

vista l'istanza P.G. 260079 del giorno 14 dicembre 2021, presentata dalla Parrocchia di Santa Maria a Capezzana, relativa all'adozione di provvedimenti temporanei di viabilità per consentire lo svolgimento del suddetto evento storico-religioso;

viste le precisazioni contenute nella suddetta istanza P.G. 260079 del giorno 14 dicembre 2021, nella quale è stato evidenziato che il raduno, la partenza e l'arrivo dei figuranti avverranno all'interno del campo parrocchiale e che sarà predisposto lungo il percorso dell'evento un servizio di scorta;

vista la comunicazione pervenuta, in data 21/12/2021, dalla Parrocchia di Santa Maria a Capezzana nella quale è stato significato che "... da parte dell'organizzazione saranno messe in atto tutte le disposizioni inerenti al contagio da Covid 19. Il Corteggio terminerà all'interno del campo parrocchiale dove saranno predisposti appositi contenitori per la sanificazione delle mani e sarà nostra cura con personale della Misericordia controllare l'afflusso delle persone mantenendo il distanziamento e l'uso delle mascherine. Durante il percorso del Corteggio ci sarà personale addetto, con pettorine, al controllo del traffico e al mantenimento delle distanze o uso di mascherine laddove ce ne fosse la necessità";

vista la nota pervenuta dal Comando di Polizia Municipale in data 22/12/2021, con la quale è stato significato che: "questo Comando prende atto, per quanto afferente alla propria competenza (viabilità), della relazione per la valutazione dei rischi e delle misure anti COVID-19 prescritte in ottemperanza alle Linee Guida emanate dalla Regione Toscana (in particolare con le ordinanza n. 63, n. 65, n. 67) per lo svolgimento dell'evento in oggetto redatte dal tecnico incaricato, soggetto titolare della specifica responsabilità e competenza, e reitera comunque a mezzo del medesimo tecnico l'invito ad un rigoroso rispetto da parte degli organizzatori delle vigenti diposizioni normative emanate in materia da Governo e Regione Toscana";

visto il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 96 del 22-04-2021, nel quale, all'art. 1, comma 1, è stato disposto che "Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35";

visto il D.L. 23 luglio 2021, n. 105, avente per oggetto «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 175 del 23-07-2021, il quale, all'art. 1, dispone che "In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021";

visto l'art. 2, comma 1, del citato D.L. 23 luglio 2021, n. 105, il quale dispone che "All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «fino al 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021.». All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

preso atto del Comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 51 del 14/12/2021 (https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-51/18806), avente per oggetto: COVID-19, PROROGA DELLO STATO D'EMERGENZA - Proroga dello stato di emergenza nazionale e delle relative misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (decreto-legge), nel quale viene significato che "Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022";

visto l'art. 12, commi 1 e 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, ove si dispone che "1. Resta fermo, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, quanto previsto dal decreto-legge n. 19 del 2020, dal decreto-legge n. 33 del 2020 e dal decreto-legge n. 52 del 2021. 2. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020";

vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.148 del 23-6-2021;

dato atto che, in ordine al rispetto delle misure di distanziamento sociale per garantire la sicurezza sanitaria nell'attuale emergenza per Covid-19, il parroco pro-tempore è individuato quale soggetto titolare della specifica responsabilità;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la sicurezza della circolazione stradale ed in previsione della presenza di numerose persone;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 253224 del 3/12/2021, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;

dispone

che il giorno 6 GENNAIO 2022, dalle ore 15:00 fino al termine dell'evento storico-religioso e comunque non oltre le ore 16:30, nelle sotto elencate vie siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

  • Piazza della Chiesa di Capezzana (inizio dell'evento storico-religioso);
  • Via della Chiesa di Capezzana, nel tratto compreso tra l'intersezione con Piazza della Chiesa di Capezzana e l'intersezione regolata a rotatoria con via Olinto Nesi/via Tobbianese/via del Fondaccio;
  • Via Olinto Nesi, nel tratto compreso tra l'intersezione regolata a rotatoria con via della Chiesa di Capezzana/via Tobbianese/via del Fondaccio e l'interesezione con via della Chiesa di Capezzana (lato via Galcianese);
  • Via della Chiesa di Capezzana, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Olinto Nesi (lato via Galcianese) e l'intersezione con via Sotto l'Organo;
  • Via Sotto l'Organo, nel tratto compreso tra via della Chiesa di Capezzana e il civico 84;
  • inversione (all'altezza del civico 84);
  • Via Sotto l'Organo, nel tratto compreso tra il civico 84 e l'intersezione con via della Chiesa di Capezzana;
  • Via della Chiesa di Capezzana, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Sotto l'Organo e l'intersezione con Piazza della Chiesa di Capezzana;
  • Piazza della Chiesa di Capezzana (termine dell'evento storico-religioso):

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE, in occasione del passaggio dei partecipanti all'evento storico-religioso

Si dispone che in tutti i tratti stradali che la rievocazione storico-religiosa dovrà percorrere in senso contrario a quello ordinario di circolazione, gli organizzatori adottino la massima cautela a mezzo di movieri a terra, opportunamente dotati di pettorina catarifrangente e di paletta, da dislocare lungo le vie interessate e, in particolare, in prossimità di tutte le intersezioni presenti.

2. Deviazioni trasporto pubblico locale

Per tutta la durata del provvedimento di sospensione della circolazione i servizi di trasporto pubblico locale subiranno le seguenti deviazioni di percorso:

  • AUTOLINEA 10, direzione Iolo:

da via della Chiesa di Capezzana (lato via Galcianese) deviazione in:

via Olinto Nesi, intersezione a rotatoria con via del Fondaccio/via Tobbianese/via della Chiesa di Capezzana, da dove riprenderà il percorso ordinario.

FERMATE ALTERNATIVE: saranno effettuate tutte le fermate presenti sul percorso in deviazione

Il gestore del servizio di trasporto pubblico dovrà pertanto dare comunicazione all'utenza dei provvedimenti contenuti nella presente ordinanza mediante avvisi sui mezzi, presso le fermate dei percorsi interessati e sugli altri canali informativi aziendali.


In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PT - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

che i partecipanti dovranno tenere una condotta improntata al rigoroso rispetto delle norme di comportamento previste dal Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992), in particolare occupando la larghezza di carreggiata strettamente indispensabile sulla propria destra e procedendo in formazione di marcia in modo da arrecare il minimo intralcio o impedimento alla normale circolazione, ovvero osservando ogni altra cautela o regola di comune prudenza al fine di evitare ogni pericolo per la circolazione e per gli stessi partecipanti;

che l'organizzazione della rievocazione storico-religiosa dovrà adottare, durante tutte le fasi di svolgimento dell'evento, tutti gli accorgimenti e le cautele necessari ad assicurare che l'evento si svolga in modo ordinato e che siano garantite la sicurezza e la fluidità della circolazione nonché la tutela dell'incolumità dei partecipanti;

che l'organizzazione dell'evento storico-religioso dovrà garantire il rispetto delle misure di prevenzione per il contenimento del contagio da virus Covid-19 previste dalla vigente normativa e dai relativi protocolli in materia;

che dovrà essere garantita una costante ed adeguata sorveglianza di tutto il percorso e delle aree di sosta dei partecipanti, con la massima attenzione alle intersezioni stradali che interessano lo svolgimento della rievocazione storico-religiosa al fine di avvisare e presegnalare gli altri utenti della strada tempestivamente, efficacemente ed in modo non equivoco della processione in atto e del sopraggiungere dei partecipanti nonché di dare la massima pubblicità al presente provvedimento;

che ai partecipanti dovrà essere impedito di sostare in posizioni in cui esista il pericolo per l'incolumità degli stessi;

che sia garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, mentre gli eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada;

che l'organizzazione preavvisi almeno 24 (ventiquattro) ore prima le direzioni delle aziende di trasporto pubblico qualora il percorso comprenda strade sulle quali si svolgono servizi pubblici di linea nell'orario d'interesse;

che siano garantite le operazioni di ripulitura dell'area interessata, se necessarie, contattando, da parte dell'organizzazione, se ritenuto opportuno, l'azienda Alia S.p.A., affidataria del servizio di igiene urbana, per provvedere, a proprie spese, alla pulizia meccanica, in particolare delle strade e delle relative pertinenze, in maniera tale che, al termine della rievocazione storico-religiosa, le aree interdette alla circolazione possano essere riaperte in tutta sicurezza.

Si evidenzia fin d'ora che, in seguito ai contatti telefonici intercorsi, il Comando di Polizia Municipale non sarà in grado di poter assicurare, con il personale a propria disposizione per il giorno indicato, un servizio di scorta come richiesto. Pertanto, salvo che non sia prevista la scorta da parte di altri Organi di Polizia Stradale, dovrà essere assicurata, a cura e a spese della stessa organizzazione, l'assistenza di un idoneo servizio di scorta tecnica composta da personale abilitato ed in numero adeguato a tutelare la sicurezza della circolazione e dei partecipanti, in osservanza di quanto disposto in materia. Nel rispetto delle norme della circolazione stradale e con il dovuto anticipo sia assicurata la segnalazione in entrambi i sensi di marcia della processione in atto, ponendo in essere ogni opportuna misura atta ad evitare pericoli o incidenti, assicurando adeguata segnalazione dell'inizio e della fine dell'evento storico-religioso.

AVVISA

che l'organizzazione assume ogni responsabilità derivante dallo svolgimento dell'evento storico-religioso e in particolare solleva questa Amministrazione Comunale da qualsiasi richiesta danni a persone, animali o cose, subiti dagli stessi partecipanti a qualsiasi titolo o da terzi;

che in ogni caso il presente nulla osta è accordato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo dell'organizzazione di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'Amministrazione Comunale derivati dallo svolgimento dell'evento, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali;

che in ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire lo svolgimento della rievocazione storico-religiosa, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo;

che la presente non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) e da tutti gli altri obblighi e prescrizioni previsti dalla normativa in materia, in particolare per quanto riguarda il collaudo di eventuali strutture o impianti;

che, salvo diritto all'esenzione, qualora in occasione dello svolgimento dell'evento vengano realizzate occupazioni del suolo pubblico con attrezzature o altro, dovrà essere corrisposta tramite So. Ri. S.p.A. la relativa tassa, prevista dal regolamento per l'occupazione di aree e spazi pubblici, approvato con D.C.C. n. 89 del 31 maggio 2005, ai sensi del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

Si prescrive che gli organizzatori della rievocazione storico-religiosa rechino appresso copia della presente ordinanza al fine di poterla esibire agli organi competenti in caso di controllo.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PT- U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, l'organizzazione della manifestazione storico-religiosa ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 23 dicembre 2021

Il Dirigente
(Arch. Riccardo Pallini)