Comune di Prato
Piazza Mercatale 31/33 - 59100 Prato
Tel 0574.183.6636/5603

Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 3027/2021

Transito di mezzi d'opera, collocazione dl un container per l'iniziativa denominata "Costruire salute" in Piazza Santa Maria delle Carceri e successiva rimozione di quest'ultimo, a cura della società Max Up S.r.l. .
il dirigente

Allo scopo di consentire il transito di mezzi d'opera adibiti al trasporto, alla collocazione e all'allestimento del container necessario all'iniziativa "Costruire salute" in Piazza Santa Maria delle Carceri, nell'area meglio evidenziata nell'Allegato 1, nonché la successiva rimozione del predetto container a cura della società Max Up S.r.l.;

vista la richiesta pervenuta da So.Ri S.p.A. e riferita alla pratica Asup 1956/2021 del 3 novembre 2021;

acquisita altresì, unitamente alla suddetta pratica Asup 1956/2021, la Relazione tecnica descrittiva, redatta, in base alla normativa vigente, dal tecnico appositamente incaricato dall'organizzazione della summenzionata società, soggetto titolare della specifica responsabilità e competenza, nella quale viene specificato che "...Si applicano inoltre le procedure per il contenimento della diffusione del Covid-19. L'accesso è consentito esclusivamente ai lavoratori in possesso del Green-Pass";

vista la nota pervenuta dal Comando di Polizia Municipale in data 7/12/2021, nella quale è stato significato che: "Richiamata la finalità della "Linea guida …" allegata alla Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno 18 luglio 2018 (Piantedosi) di fornire "le indicazioni da seguire per la caratterizzazione e il dimensionamento delle misure di sicurezza finalizzate al contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche che si tengono in luoghi all'aperto in cui si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti", questo Comando prende atto, per quanto afferente alla propria competenza (viabilità), della relazione per la valutazione dei rischi e delle misure anti COVID-19 prescritte in ottemperanza alle Linee Guida emanate dalla Regione Toscana (in particolare con le ordinanza n. 63, n. 65, n. 67) per lo svolgimento dell'evento in oggetto redatte dal tecnico incaricato, soggetto titolare della specifica responsabilità e competenza, e reitera comunque a mezzo del medesimo tecnico l'invito ad un rigoroso rispetto da parte degli organizzatori delle vigenti diposizioni normative emanate in materia da Governo e Regione Toscana";

vista altresì la nuova richiesta, pervenuta dalla società Max Up S.r.l. in data 14/12/2021, relativa alle definitive modalità di trasporto e di collocazione del suddetto container;

visto il D.L. 23 febbraio 2021, n. 15 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

visto il D.P.C.M. 2 marzo 2021 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del Decreto Legge 23 febbraio 2021 n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 52 del 2/03/2021, Supplemento Ordinario n. 17;

visto il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 96 del 22-04-2021, nel quale, all'art. 1, comma 1, è stato disposto che "Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35";

visto l'art. 10 del citato D.L. 22.04.2021, n. 52 "Modifiche al decreto legge 5 marzo 2020, n. 19 e al decreto legge 16 maggio 2020, n. 33", nel quale, al comma 1, è stabilito che "all'art. 1, il comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «fino al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;

visto l'art. 10 del citato D.L. 22.04.2021, n. 52 "Modifiche al decreto legge 5 marzo 2020, n. 19 e al decreto legge 16 maggio 2020, n. 33", nel quale, al comma 2, è stabilito che "all'art. 3, il comma 1, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;

vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.148 del 23-6-2021;

visto il D.L. 23 luglio 2021, n. 105, avente per oggetto «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 175 del 23-07-2021, il quale, all'art. 1, dispone che "In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021";

visto l'art. 2, comma 1, del citato D.L. 23 luglio 2021, n. 175, il quale dispone che "All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «fino al 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021.». All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

visto l'art. 12, commi 1 e 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, ove si dispone che "1. Resta fermo, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, quanto previsto dal decreto-legge n. 19 del 2020, dal decreto-legge n. 33 del 2020 e dal decreto-legge n. 52 del 2021. 2. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020";

richiamato l'art. 3 del citato D.L. 23 luglio 2021, n. 105, il quale, al comma 1, stabilisce che: Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: «Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19). - 1. A far data dal 6 agosto 2021, e' consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività:...(omissis)...e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;...(omissis)...;

verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti alle operazioni di commercio su aree pubbliche e degli avventori;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 20 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 253224 del 3/12/2021, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;

dispone

1 Transito dei mezzi d'opera ed arrivo in Piazza Santa Maria delle Carceri

che il giorno 17 DICEMBRE 2021, dalle ore 04:00 alle ore 07:00, il giorno 22 DICEMBRE 2021, dalle ore 19:30 alle ore 20:30, e il giorno 23 DICEMBRE 2021, dalle ore 4:00 alle ore 5:00, nella sotto elencata viabilità siano adottati i seguenti provvedimenti:

  • Viale Piave, limitatamente alla corsia riservata ai mezzi del trasporto pubblico locale ed agli altri autorizzati posta sul lato destro (direzione di marcia verso Piazza S. Maria delle Carceri) della carreggiata ed adiacente alla viabilità principale, opportunamente individuata e segnalata;
  • Piazza Santa Maria delle Carceri, nel tratto di scorrimento veicolare compreso tra Viale Piave e Via S. Bonaventura:

è autorizzato il transito dei mezzi d'opera targati rispettivamente FS029BY e GC877ZX nelle corsie riservate al Trasporto Pubblico Locale ed agli altri autorizzati.

2 Stazionamento del container "Costruire Salute" in Piazza Santa Maria delle Carceri

che, dalle ore 05:00 del giorno 17 DICEMBRE 2021 fino al termine delle attività e comunque non oltre il giorno 23 DICEMBRE 2021, nella sotto indicata piazza siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

  • Piazza Santa Maria delle Carceri, nell'area evidenziata nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza:

è autorizzato lo stazionamento di un container occorrente per l'iniziativa "Costruire Salute".

Autorizzazione al transito e alla sosta

La Max Up S.r.l. dovrà preventivamente richiedere all'ufficio permessi di Consiag Servizi S.R.L (telefono 0574/870560) il permesso temporaneo, valido per l'intera durata dell'intervento, per il veicolo targato GC877ZX, da autorizzare al transito e alla sosta nell'Area Pedonale Urbana di Piazza Santa Maria delle Carceri. Il permesso rilasciato dovrà essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo autorizzato.

2.1 Ulteriori provvedimenti

che il giorno 17 DICEMBRE 2021, dalle ore 4:00 fino al termine delle operazioni di posizionamento del container e comunque non oltre le ore 7:00, e dalle ore 19:30 del giorno 22 DICEMBRE 2021 fino al termine delle operazioni di rimozione del container e comunque non oltre le ore 05:00 del giorno 23 DICEMBRE 2021, nella sotto indicata piazza siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

2.1.1

  • Piazza Santa Maria delle Carceri, nella parte interamente ricompresa nell'area pedonale urbana, interessata dallo svolgimento delle operazioni di scarico/carico e di montaggio/smontaggio:

TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di piazza interessato dalle operazioni di carico e scarico e di montaggio e smontaggio degli allestimenti, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni.

L'intera area interessata dall'esecuzione delle operazioni di carico e scarico del container nonché di montaggio/smontaggio degli allestimenti dovrà essere opportunamente recintata mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R n. 495 del 16 dicembre 1992, supportate da fasce rifrangenti e dispositivi luminosi intermittenti.

Si dispone altresì che:

- la Max Up S.r.l. adotti, in corrispondenza di tutti i tratti con pavimentazione in pietra, ogni cautela utile a non arrecare danni alla pavimentazione stessa. In caso contrario, gli eventuali danni provocati dovranno essere tempestivamente segnalati al Comune di Prato, Servizio PT Infrastrutture e Mobilità, a cura della stessa Max Up S.r.l. e saranno addebitati a carico della medesima;

- siano mantenuti gli idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito.


In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PT Lavori Pubblici e Mobilità - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione il Comando del Corpo di Polizia Municipale, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

La Max Up S.r.l. dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari alla sicurezza ed alla fluidità della circolazione nonché alla sicurezza dei partecipanti, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, se prevista, a cura e spese della Max Up S.r.l.;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta, se prevista, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. comunicazione all'indirizzo pmapposizionesegnaletica@comune.prato.it del Comando del Corpo di Polizia Municipale, prima della decorrenza del presente atto, dell'avvenuta apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata, se prevista, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; nella dichiarazione dovranno anche essere indicati i recapiti telefonici prontamente reperibili dei soggetti responsabili della Max Up S.r.l.;
  4. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PT Lavori Pubblici e Mobilità - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S., la Max Up S.r.l. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro sarà a carico della Max Up S.r.l., restando il Comune di Prato ed il suo personale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 15 dicembre 2021

Il Dirigente
(Arch. Riccardo Pallini)