Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2936/2021

Zona a Traffico Limitato - ZTL "A" (0-24): disciplina generale.
il dirigente

Vista la D.G.C. n. 127 del 07/05/2013, con la quale sono state definite la Zona a Traffico Limitato (pedonale) e la Zona a Traffico Limitato 07:30-18:30;

vista la D.G.C. n. 223 del 13/06/2017, con la quale è stata istituita l'Area Pedonale Urbana di Piazza Duomo, comprendente anche il Vicolo dell'Opera, un tratto di via Giuseppe Garibaldi compreso tra via Santo Stefano e la stessa Piazza Duomo ed un tratto di via Giuseppe Mazzoni compreso tra via dei Lanaioli e Piazza Duomo;

vista l'ordinanza n. 1224 del 19/06/2020, relativa alla disciplina generale della Zona a Traffico Limitato denominata "A" (0-24);

vista la necessità di procedere ad alcune integrazioni inerenti alla parziale modifica della disciplina della sosta ed all'installazione di dissuasori di sosta in alcune vie ubicate all'interno della stessa ZTL "A" (0-24);

vista l'autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. 5126 del 28/10/2014, registrata al P.G. del Comune di Prato al n. 150982 del 05/11/2014, relativa all'installazione ed all'esercizio di n. 6 (sei) impianti per la rilevazione dell'accesso dei veicoli alla Zona a Traffico Limitato 0-24 del centro storico in corrispondenza dei seguenti varchi:

- via Lorenzo Bartolini;

- piazza F. Lippi/via dei Tintori;

- via San Jacopo;

- via Ricasoli;

- via Guizzelmi;

- piazza Sant'Antonino;

atteso che, in ragione del particolare pregio storico-architettonico di alcune piazze del centro ricomprese nella Z.T.L. "A" (0-24), nelle stesse, mediante la presente ordinanza e come meglio specificato nell'Allegato 3 "Disciplinare dei transiti e delle soste nella Zona a Traffico Limitato "A" (0-24)", è esclusa la sosta a tutti i veicoli a motore, compresi quelli a servizio dei titolari di autorizzazione e relativo contrassegno di parcheggio per invalidi, in quanto le medesime piazze sono ubicate a breve distanza da aree limitrofe dotate di un congruo numero di stalli dedicati ai suddetti titolari;

dato atto dell'attivazione degli impianti per il controllo elettronico degli accessi alla Zona a Traffico Limitato (0-24) in modalità automatica, avvenuta in data 03 luglio 2015;

visti gli artt. 5 e 7 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, ed il suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che dal giorno 7 DICEMBRE 2021 nelle vie, piazze e vicoli sotto elencati, ubicati all'interno del centro storico, siano adottati i seguenti provvedimenti per la circolazione e la sosta dei veicoli:

ZONA A TRAFFICO LIMITATO - ZTL "A" (0-24)

1. Delimitazione

Sono compresi nella Zona a Traffico Limitato - ZTL "A" (0-24) le vie, le piazze ed i vicoli riportati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

Nello stesso Allegato 1 sono altresì disciplinati i sensi di marcia, i divieti di sosta, il limite massimo di velocità di 10 km/h e gli elementi fissi di dissuasione della sosta all'interno della Zona a Traffico Limitato - ZTL "A" (0-24).

2. Tipologie di permessi

Le tipologie di permessi per l'accesso e la sosta nella Zona a Traffico Limitato - ZTL "A" (0-24) sono riportate nell'Allegato 2 "Disciplinare dei permessi per l'accesso e la sosta nella Zona a Traffico Limitato "A" (0-24)", parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

3. Transiti e spazi di sosta

La disciplina dei transiti e delle soste all'interno della Zona a Traffico Limitato - ZTL "A" (0-24) è contenuta nell'Allegato 3 "Disciplinare dei transiti e delle soste nella Zona a Traffico Limitato "A" (0-24)", parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.


L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, della quale si dà atto con la presente ordinanza.


Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio ed apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione del N.C.d.S.).

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Il Servizio PR Lavori Pubblici e Mobilità - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art., 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente, ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495) entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 8 dicembre 2021

Il Dirigente
(Arch. Riccardo Pallini)